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Legge e Giurisprudenza

Genitore sociale: avere due mamme o due papà non è contrario all’ordine pubblico.

18 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La Corte d’Appello di Venezia ha stabilito, con ordinanza, che la figura del genitore sociale, se riconosciuta con sentenza in un paese estero, non è contraria all’ordine pubblico. (Corte Appello, Venezia, sez. III, ord. 16/07/18)

I protagonisti della vicenda sono due papà italiani, sposati in Canada. Questi, con i gameti di uno dei due uomini e l’ovocita di una donatrice, successivamente impiantato nel corpo della “mamma” surrogata, hanno avuto un bambino.

Una volta tornati in Italia, i due decidono di trascrivere l’atto di nascita del piccolo con l’indicazione di entrambi i papà quali genitori. 

In  Canada la paternità di entrambi era stata riconosciuta con sentenza; in Italia, però  l’atto di nascita del figlio doveva essere integrato, per consentire il riconoscimento non solo del padre biologico ma anche del padre “sociale”. 

Il comune di residenza della coppia si era fermamente opposto alla rettifica dell’atto di nascita, che riconosceva come padre il solo genitore biologico, sul presupposto che il riconoscimento dell’altro fosse “contrario all’ordine pubblico”.

La decisione della Corte d’Appello di Venezia, prendendo spunto da precedente sentenza della  Cassazione,  dà ragione ai papà.

In particolare, con sentenza n. 19599/16, la Suprema Corte aveva stabilito che  “non si può ricorrere al concetto di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti di un minore a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al mondo mediante una pratica di procreazione assistita non consentita in Italia”, quale la tecnica della maternità surrogata. Questo, infatti, violerebbe il principio di uguaglianza. 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: coppia, estero, genitore, genitori, madre surrogata, omosessuale, padre sociale

Materiale pedopornografico sul posto di lavoro: licenziato il dipendente pubblico

15 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il dipendente pubblico trovato in possesso di materiale pedopornografico nella sua postazione di lavoro deve essere licenziato. Secondo la Cassazione la sua condotta è grave. Cass. civ. n. 28445/2018)

Un dipendente dell’Agenzia delle Entrate conservava nella sua postazione di lavoro circa 100 supporti informatici con materiale pedopornografico. Scoperto, scatta immediatamente per lui il licenziamento.

L’uomo, già condannato penalmente, si rivolge al Tribunale civile, lamentando l’ingiustificato licenziamento. Ma soccombe sia in primo che in secondo grado. E persino la Cassazione conferma la correttezza del licenziamento.

Secondo la Suprema Corte, infatti, un pubblico dipendente, poiché ricopre una funzione pubblica, deve sempre tenere una condotta moralmente ineccepibile. Anche nella sua vita privata.

La gravità della condotta, a detta della Cassazione, starebbe non solo nella grande quantità di materiale pedopornografico ritrovato, ma nella detenzione stessa. Infatti la facilità di riproduzione di materiale pedopornografico agevolerebbe  l’attività di coloro che lo diffondono.

E vi è di più! La grave condotta costituirebbe la giusta causa del licenziamento.

A nulla è servito all’uomo provare di avere seguito una terapia psichiatrica e di essersi liberato dalla logica compulsiva, tornando così alle normali abitudini di vita. E nemmeno provare la propria semi-infermità mentale.

Difatti la Suprema Corte ha riconosciuto nella condotta  del dipendente l’impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: Agenzia delle Entrate, dipendente pubblico, giusta causa, licenziamento, materiale pedopornografico, pedopornografia, postazione di lavoro, posto di lavoro

Appropriazione indebita per il coniuge che non restituisce i beni all’ex

9 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Si configura il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. per la moglie che non restituisce al coniuge i beni di sua proprietà, andando contro il provvedimento di separazione. (Cass. 52598/2018)

Due coniugi si separano. Il provvedimento di separazione autorizza il marito a recuperare alcuni beni di sua proprietà,  detenuti dalla moglie. Nonostante tutto l’uomo non si premura di ritirare immediatamente le sue cose.

Una precisazione. La sentenza della Cassazione in oggetto non è chiara su un punto. Parla, genericamente, di “provvedimento di separazione”. Si ritiene quindi si sia trattato di una separazione consensuale. Pertanto il giudice si sarebbe limitato ad omologare delle condizioni  preventivamente concordate tra i coniugi. Tra cui quella della restituzione dei beni mobili in favore del marito. Perchè, in effetti, non competerebbe al Giudice della separazione di decidere circa la sorte dei beni personali dei coniugi.

Passano quasi due anni da quel provvedimento, e finalmente il marito si decide a ritirare i suoi beni, conservati in un locale nella disponibilità dell’ex. Alla comunicazione di questa decisione l’uomo riceve un netto rifiuto! E non solo! La donna gli comunica di aver svuotato il deposito proprio per impedirgli di rientrare in possesso dei suoi beni.

A questo punto l’uomo querela la ex, la quale viene condannata,  in primo grado, per appropriazione indebita. Il difensore della donna propone allora appello sperando in un’assoluzione, sostenendo che il fatto di reato non sussistesse.

E questo a causa del lungo lasso di tempo trascorso tra il provvedimento che prevedeva la restituzione dei beni, e la querela sporta dal marito.

Ma la Corte d’Appello conferma la condanna di primo grado.

La Corte ha chiarito infatti che il termine per proporre la querela non decorrerebbe dal provvedimento di separazione. Decorrerebbe invece dal momento in cui è stato negato al proprietario il suo diritto. E quindi dalla richiesta del marito a riavere le sue cose ed il consequenziale rifiuto della donna.

La signora non demorde e ricorre in Cassazione, sostenendo che la motivazione della decisione della Corte Territoriale fosse illogica ed incompleta.

Ma la Suprema Corte, in prima battuta, rileva che le osservazioni sulla tardivita’ della querela non hanno fondamento, confermando la tesi della Corte d’Appello.  Inoltre riconosce la logicita’ e la congruita’ delle motivazioni alla base della decisione emessa in appello. Quindi rigetta il ricorso della donna confermando la sua condanna per appropriazione indebita.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: appropriazione indebita, beni dell'ex, querela, rifiuto di restizione

Giudizi de potestate: fondamentale che il minore sia assistito da un curatore speciale

13 Dicembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza in esame, si è pronunciata in tema di rappresentanza legale del minore ed ha stabilito che, nei giudizi cd. “de potestate”, il minore deve essere assistito da un curatore speciale che ha il compito di formulare richieste nel suo esclusivo interesse (Cass. Civ., sez. I, ord. 12/11/2018 n. 29001)

Cosa si intende per giudizi o procedimenti de potestate?

La potestà genitoriale comprende l’insieme di diritti e doveri che la legge riconosce ai genitori verso i figli minori nel loro unico ed esclusivo interesse.

Si è preferita la locuzione “responsabilità genitoriale” a quella di “potestà genitoriale” perché in questo modo l’attenzione si sposta dal concetto di potere a quello di dovere.

I genitori, esercitando la responsabilità sui figli minori ancora incapaci di agire, hanno il dovere di prendere tutte le decisioni volte alla cura dei loro interessi patrimoniali e non, garantendo ad essi istruzione e formazione.

La responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, pertanto, deve essere esercitata di comune accordo.
Tuttavia, non sono rari i casi in cui questo accordo viene meno: la risoluzione dei contrasti spetta al Tribunale per i Minorenni.

Il procedimento de potestate è il modello di procedimento minorile per eccellenza ed è stato oggetto di interventi giurisprudenziali, proprio per facilitare l’adattamento del diritto alle trasformazioni sociali della famiglia quale nucleo sociale.

Si tratta di un tipo di procedimento rientrante nella categoria della volontaria giurisdizione.

Questo tipo di procedimento trova la sua disciplina normativa negli articoli 330 ss del codice civile; in particolare, l’art. 336 afferma che:

“[…] i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore”

Peccato che il legislatore non dia nessuna altra indicazione circa il modo di garantire la difesa del minore e spetta, dunque, agli operatori della giustizia minorile sopperire a tali inesattezze.

Proprio in questo senso si inserisce la pronuncia della Cassazione in tema di rappresentanza legale del minore nel giudizio avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La vicenda vede quali protagonisti due genitori che si rivolgono al Tribunale per i Minorenni competente chiedendo ciascuno la decadenza della responsabilità genitoriale dell’altro.

Il TM dichiara la decadenza della sola madre. Avverso tale decreto la donna ricorre in Cassazione, sostenendo la mancata sussistenza dei presupposti richiesti dall’art  330 cc.

La Corte eccepisce la mancata nomina di un curatore nell’interesse del minore. Infatti, nei procedimenti de potestate il minore è parte necessaria del giudizio per cui anche nei suoi confronti il principio del contraddittorio deve essere garantito. La mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità del procedimento stesso, ai sensi dell’art. 354 c.1 cpc.

Già precedenti pronunce sul tema avevano chiarito che nei giudizi di questo tipo, la posizione del minore è contrapposta a quella dei genitori anche nell’ipotesi in cui il provvedimento sia richiesto contro uno solo di essi, proprio perché non è possibile stabilire preliminarmente se vi è coincidenza di interessi tra lo stesso e il genitore.

Da qui la necessità di nominare, anche d’ufficio, un curatore speciale che assista il minore nella vicenda che lo vede protagonista il cui compito sia di tutelare la sua posizione anche quando il contrasto tra le posizioni sia solo potenziale.

Nel caso di specie il conflitto era certo e per tale motivo occorreva affidare la posizione del bambino ad un curatore che avrebbe provveduto all’analisi del caso e all’avanzamento di richieste idonee nel solo interesse dello stesso.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha reso nullo il provvedimento; ha rinviato la causa al Tribunale per i Minorenni di Catania in diversa composizione per provvedere all’integrazione del contraddittorio in favore del minore.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: conflitto tra i genitori, contrasto, Curatore, genitori, giudizio, legge, minori, potestà, responsabilità genitoriale, tribunale

Esorcismi a luci rosse: la parola alle vittime

11 Dicembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

“Sua Santità, torno a scriverle oggi, dopo più di un anno dalla prima lettera, e ho deciso di farlo apertamente: in quella lettera le chiedevo di pregare per me, la mia famiglia, L’Avvocato Antonella Arcoleo e il Dott. Francesco Tusa, psicoterapeuta; più di un anno fa ci preparavamo ad affrontare un processo molto delicato”

Con queste parole si apre la lettera aperta per il Papa di una delle vittime, e mia assistita, nell’ambito dell’inchiesta nota come “Esorcismi a luci rosse”. Nello scandalo, in fase processuale, è stato condannato un Colonnello colpevole di ripetuti abusi su vittime particolarmente fragili e bisognose di sostegno.

Ecco come la donna descrive il suo primo incontro con il militare, durante un seminario di effusione all’interno del gruppo Rinnovamento dello Spirito:

“Fu proprio in quel seminario che conobbi l’uomo che all’inizio sembrava essere un aiuto ma che ben presto mi trascinò nel buio. Si presentava come un colonnello, una guida spirituale, uno che accompagnava donne con problemi spirituali dall’esorcista: era pure un tecnico di Radio Maria, chi avrebbe mai dubitato di lui?”

Eppure i fatti sono andati diversamente, trascinando la vittima in quello che lei stessa definisce un viaggio all’inferno, fatto di abusi fisici, violenze e manipolazioni mentali che hanno portato la donna sull’orlo del suicidio.

“Il giorno in cui sono entrata in procura per sporgere denuncia a malapena riuscivo a gestire gli attacchi di panico che non mi davano tregua, e nel frattempo chiedevo a Dio di non lasciarmi sola: finalmente sono riuscita ad abbattere quel muro di omertà che mi rendeva prigioniera di quell’uomo.”

Dopo la denuncia la donna si è rivolta a me, per l’assistenza legale, e ha seguito un percorso psicoterapeutico con il Dott. Francesco Tusa, grazie al quale è emerso che quello che avrebbe dovuto essere un percorso salvifico, in realtà era un pretesto per operare manipolazioni mentali al fine di compiere abusi sessuali.

“Eravamo come individui senza identità, sfiduciati ed impauriti come bambini, non riuscivamo a camminare da soli. Per noi l’ Avv. Arcoleo ed il Dott. Tusa e il loro sostegno sono stati un punto di riferimento fondamentale”

Si conclude così la lettera di una delle vittime dei finti esorcismi, che ha avuto il coraggio di denunciare e la fortuna di trovare persone in grado di aiutarla ad uscire da una situazione nella quale altre donne potrebbero essere tuttora imprigionate.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza

25 Novembre: Giornata internazionale contro ogni violenza sulle donne

23 Novembre 2018 Da Staff Lascia un commento

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e prevede che in questa data i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG promuovano attività di sensibilizzazione.

Naturalmente la data non è casuale, si tratta infatti di una tragica ricorrenza: in questo giorno, quasi vent’anni fa, morirono assassinate Patria, Minerva e María Teresa Mirabal.

Le tre erano coraggiose donne e attiviste, che insieme ai loro mariti sognavano un sorte migliore per il loro paese e lottavano per liberarlo dalla dittatura. Il governo repressivo le rinchiuse in carcere con i loro compagni ma mentre questi ultimi rimasero in prigione, le sorelle vennero liberate dopo pochi mesi.

Il 25 novembre 1960, le tre sorelle Mirabal camminavano dirette alla prigione dove erano detenuti i loro mariti, ma non arrivarono mai a destinazione.
Nel tragitto incontrarono i loro carnefici: gli agenti del Servizio di informazione militare, istituito dal dittatore Trujillo.
Le ragazze dominicane furono torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate. Infine, per simulare un incidente le gettarono in un precipizio, a bordo della loro auto.

L’opinione pubblica, però, non si fece ingannare e in molti cominciarono a ribellarsi. Di lì a poco il regime finì con la morte del dittatore Rafael Leónidas Trujillo.

Nel 1999 con risoluzione 54/134 del 17 dicembre, l’Assemblea delle Nazioni Unite ha stabilito che ogni anno nella data del 25 novembre tutti i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG si impegnino in attività per sensibilizzare l’opinione pubblica, affinché si denunci ogni violenza contro le donne. Perché non vi siano più femminicidi, perché non ve ne sia più “una di meno”.

“Non una di meno” è il nome del movimento internazionale che nasce da una frase della poetessa messicana Susana Chavéz: Ni una mujeres meno, nì una muerta màs: Né una donna in meno, né una morta in più.

Il 25 novembre sarà un’importante occasione per ripeterla di nuovo, ancora una volta, ancora più forte.

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: 25 novembre, non una di meno, Onu, sorelle Mirabal, violenza sulle donne

20 novembre: una giornata per ricordare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

20 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Ricorre oggi la giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Per ricordare i principi della Convenzione  approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989.

“Il futuro è nelle mani dei bambini. Che ogni bambino affamato sia nutrito, ogni bambino malato sia curato, ad ogni orfano, bambino di strada o ai margini della società sia data protezione e supporto”.

Queste sono le parole rivoluzionarie di una ragazza britannica, Eglantyne Jebb, che non ha saputo né voluto tollerare le ingiustizie della Prima Guerra Mondiale perpetrate a danno dei bambini.

La giovane inglese, fondatrice della organizzazione non governativa Save The Children, ha anticipato un concetto, rivoluzionario per l’epoca: anche i bambini sono titolari di diritti.

Nel 1923, scrive la prima Carta dei Bambini, la “nonna” della Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che oggi festeggiamo.

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia è entrata in vigore Italia a pieno titolo nel 1991. E rappresenta un documento  fondamentale per la difesa dei diritti dei bambini.

Per la prima volta, riconosce espressamente che anche i bambini e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Diritti che tutti hanno il dovere di promuovere e tutelare.

Tutti i paesi del mondo, tranne Stati Uniti e Somalia, hanno aderito a questa Convenzione. E così si sono impegnati a rispettare e a far rispettare sul proprio territorio i principi generali e i diritti fondamentali in essa contenuti.

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: 20 novembre, convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, diritti dei bambini, diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

No al riconoscimento di paternità per il padre violento

15 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il papà violento nei confronti della mamma del proprio figlio non può chiedere il riconoscimento di paternità. Lo stabilisce la Corte di Cassazione.
(Cass. civ. Sez. I, Ord., ud. 27-10-2017; 28-02-2018, n. 4763)

La mamma – non sposata -di una bimba chiede giustizia alla Corte di Cassazione.
Il suo compagno la maltrattava e la picchiava. Per questo, la piccola figlia, che assisteva alle violenze, soffriva di ansia e mostrava forte angoscia.
Nonostante questo l’uomo voleva a tutti i costi vedersi riconosciuto il ruolo di padre. Di fatto e di diritto.
Seppur colpevole di diversi reati, l’uomo non aveva dimostrato nessun pentimento o rivalutazione dei suoi comportamenti. Tanto meno riconosceva di avere pregiudicato la vita della figlia nel suo equilibrio psico-fisico.

Tutto ciò valutato, la Corte ha allora stabilito che il padre in questione non possa riconoscere la figlia.
La decisione è chiara: se il padre è  violento con la mamma, non può chiedere il riconoscimento di paternità, ex art. 269 c.c. 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: art. 269 c.c., padre violento, paternità, riconoscimento di paternità

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