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Legge e Giurisprudenza

L’ex può godersi l’eredità del padre senza ingerenze: no assegno divorzile per la moglie!

15 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’importante sentenza della Corte di Cassazione n. 18287/2018 comincia a dare i suoi frutti.
La nuova interpretazione dei criteri per la determinazione dell’assegno divorzile sta influenzando i più recenti giudizi delle corti italiane.

Il Tribunale di Prato decide così di negare l’assegno alla ex moglie, che avanza la domanda per via della cospicua eredità del suocero.

La curiosa sentenza di Prato nega la possibilità per la moglie di ottenere l’assegno divorzile dall’ex marito, solamente in virtù dell’arrivo di una cospicua eredità trasmessa dal suocero.

La donna, infatti, vive dignitosamente e il suo stipendio è simile a quello dell’ex marito.
Perciò, caduta la ragione compensativa, rimarrebbe da valutare il concreto apporto della signora alla costruzione del patrimonio del suocero.
La signora non ha mai svolto attività che potessero influenzare l’arricchimento del suocero e dunque, nulla le spetta.

Il giudice di Prato è chiaro: qualunque sia la dimensione dell’eredità lasciata dal suocero all’ex marito, nessun assegno divorzile sarà determinato in suo favore.

Fonte: Il Familiarista

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno divorzile, eredità, suocero

Aspetto fisico e stupro: l’eventuale non avvenenza della vittima non giustifica l’assoluzione dei carnefici

12 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’aspetto fisico è irrilevante in caso di stupro. E non può essere preso in considerazione per stabilire se la vittima è credibile. Lo ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza.

La Corte di Appello di Ancona ha assolto due ragazzi sudamericani, condannati in primo grado per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovanissima peruviana. Nelle motivazioni i giudici avevano sottolineato che all’imputato principale “la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo ‘Vikingo'”.

La sentenza, che risale al novembre 2017, fece scalpore. Tanto che il Guardiasigilli Bonafede dispose un’ispezione.

Tutto da rifare! Infatti la Cassazione ha annullato la sentenza, rinviando tutto alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio di secondo grado.

A detta della Suprema Corte, infatti, i giudici di secondo grado avrebbero deciso per l’assoluzione sulla base di una “incondizionata accettazione” delle dichiarazioni degli imputati. E non solo. Secondo gli Ermellini i fatti descritti dai ragazzi – che alluderebbero ad un rapporto consenziente – non sarebbero supportati da prove. Anzi, contro di loro un dato inconfutabile: la brutalità del rapporto sessuale. A seguito del quale la ragazza ha subìto un intervento e una trasfusione.

Ma i giudici di Piazza Cavour sono andati ancora oltre. E hanno “bacchettato” i giudici dell’appello per aver fondato le proprie motivazioni su elementi “irrilevanti quanto eccentrici”, come appunto l’aspetto fisico della vittima!

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: aspetto fisico, aspetto mascolino, stupro, violenza sessuale, vittima brutta

Assegno di mantenimento: si estingue in caso di convivenza post separazione.

9 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’assegno di mantenimento non spetta più al beneficiario se questi instaura una convivenza con un nuovo compagno. La Cassazione, aveva già riconosciuto questo principio nel caso di convivenze iniziate dopo il divorzio. Ora la Cassazione lo estende anche nel caso in cui la nuova convivenza si sia instaurata a seguito della separazione legale. (Cass. Civ Sez. I, Sent., n. 32871 del 19/12/2018).

Il Tribunale di Gubbio, nel sancire la separazione personale tra due coniugi, ha onerato il marito al versamento dell’assegno di mantenimento periodico in favore della moglie.

L’uomo è ricorso in appello, chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento, in quanto, a seguito della separazione, l’ex era andata a convivere con un nuovo compagno. La Corte d’Appello di Perugia ha accolto la richiesta del marito.

Scontenta dell’esito del secondo grado di giudizio, la donna ha deciso di fare ricorso in Cassazione. A suo dire tale decisione sarebbe stata giusta solo se l’ex avesse provato che la nuova convivenza le avesse portato in effetti dei benefici economici.

Ma la Suprema Corte ha smentito questa tesi rifacendosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali.

La legge sul divorzio, infatti, prevede la revoca dell’assegno di mantenimento, ma solo nel caso in cui il beneficiario convoli a nuove nozze. Nulla però dice in caso di creazione di una famiglia di fatto a seguito di divorzio. A tal proposito, per ovviare a questa lacuna, la Cassazione si è pronunciata in un recente passato. E ha sancito che, a seguito di divorzio, l’assegno di mantenimento può estinguersi tanto nel caso in cui il beneficiario convoli a nuove nozze, quanto in quello in cui crei una famiglia di fatto (Cass. 6855/2015, n. 2466/2016). Per un approfondimento delle motivazioni sottese a questo orientamento si rimanda al nostro articolo pubblicato il 7 settembre 2018, consultabile cliccando qui.

Con una pronuncia ancora più recente, sempre la Cassazione, si è spinta oltre. Sancendo che la convivenza stabile e continuativa con altra persona instaurata già durante il periodo di separazione legale fa venire meno l’obbligo di mantenimento da parte dell’altro coniuge. (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 16982 del 2018).

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha riaffermato i principi fino ad ora esposti, effettuando delle precisazioni ulteriori.

In primo luogo ha affermato che la cessazione dell’obbligo di mantenimento, sia in caso di divorzio che di separazione, si basa sul principio di autoresponsabilità. Principio che si fonda sulla scelta chiara e consapevole del beneficiario di costituire una nuova realtà familiare, che si va a sovrapporre al matrimonio.

In secondo luogo – ha precisato la Corte- la creazione di questa nuova famiglia recide ogni legame con il tenore e il modello di vita tenuto in costanza di matrimonio. Anche se ancora non è intervenuto il divorzio. E quindi viene meno il diritto all’assegno di mantenimento, anche in costanza di separazione legale.

Per tutti questi motivi, la Suprema Corte, ha ritenuto di dover rigettare il ricorso della moglie, la quale dunque non ha più diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, convivenza, estinzione assegno di mantenimento, famiglia di faglio, revoca assegno di mantenimento, separazion, separazione legale, separazione tra coniugi

Si può “costringere” l’anziano ad andare in casa di riposo?

5 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’amministratore di sostegno può “costringere” l’anziano che si rifiuta di trasferirsi in casa di riposo, se questo non è in grado di occuparsi di sé e la ragione del suo rifiuto è un mero capriccio (Trib. di Vercelli – Sez- civ. Volontaria Giurisdizione, decreto del 28/03/2018) 

Può sembrare odioso, ma a volte la casa di riposo può essere la soluzione migliore per un anziano. Cosa fare però se questo si rifiuta di andarci?

Il Tribunale di Vercelli si è recentemente pronunciato su un caso molto particolare. Quello di  un’anziana di 83 anni e del suo amministratore di sostegno.

Questi aveva chiesto al Giudice Tutelare di inserire la donna in una casa di riposo nonostante il suo rifiuto. La donna, affetta da demenza senile e difficoltà a deambulare, viveva sola ma non riusciva evidentemente a prendersi cura di sé.

L’amministratore di sostegno (ADS) è una figura nominata dal Giudice Tutelare, ogni qual volta vi sia una persona (beneficiario) che per problemi fisici o psichici non può occuparsi, anche solo parzialmente o temporaneamente, in maniera vantaggiosa dei propri interessi.

L’ADS ha dunque il compito di assistere, sostenere e a volte sostituirsi alla persona, senza però limitare del tutto la sua capacità di agire e di decidere. La persona in difficoltà potrà quindi vivere e decidere autonomamente su alcune cose mentre per altre dovrà dipendere dall’autorizzazione di questa figura di sostegno. 

Nel caso di Vercelli, il Giudice Tutelare e l’ADS decisero dunque di recarsi a verificare la situazione. Bussarono, ma la donna non riusciva neanche ad aprire la porta di casa, perché non trovava le chiavi. La vecchina non riconosceva infatti il Giudice né tantomeno l’ADS, che aveva incontrato pochi giorni prima. Nonostante questo, permise all’uomo di accedere in casa dalla finestra, per cercare le chiavi ed aprire la porta.

Una volta dentro, i due, trovarono una cucina non troppo pulita, un pericoloso fornello a gas, un pasto frugale pronto, probabilmente portato dalla nuora. 

L’anziana signora non sapeva di avere un telefono cellulare per poter eventualmente chiedere aiuto. E comunque risultava incapace di usarlo. Ma quel che è peggio, aveva permesso ad una persona che non aveva riconosciuto, di entrare nella sua stanza, e frugare nei cassetti per cercarlo.

La vecchietta aveva evidenti problemi a camminare e a sedersi da sola. Disse di non prendere farmaci, anche se l’ADS aveva una ricetta medica in tal senso. Più volte, in quell’occasione, pronunciò frasi prive di senso.

Era evidente che l’anziana signora non potesse continuare a vivere da sola in quelle condizioni di precaria sicurezza. Il Giudice tuttavia escluse la possibilità di affiancarle una badante h24, in quanto la casa non era adatta, a norma di legge, ad ospitarla. 

Così il giudice e l’ADS le proposero di trasferirsi una casa di riposo, ma la risposta della donna fu un “no” secco ed ingiustificato. 

Tornato nel suo ufficio, quindi il Giudice Tutelare non potè far altro che dare all’Amministratore di Sostegno il potere di prestare il consenso, in nome e per conto dell’anziana signora, per l’inserimento nella casa di riposo.

Come stabilito, infatti, dalla Cassazione nella sentenza n. 22602/2017, la scelta dell’ADS prevale tutte le volte in cui il rifiuto del beneficiario si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato. L’amministratore, invece deve fare un passo indietro quando il beneficiario è una persona pienamente lucida, altrimenti verrebbero lesi i diritti fondamentali della persona.

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Mantenimento: o me lo versi o lo prendo dalla tua busta paga

2 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il Tribunale di Roma ha deciso che la somma che il marito continua a non versare alla moglie come mantenimento per le figlie, si può prelevare direttamente dal suo salario. (Tribunale di Roma, sez. I Civile, ord. 26_07 – 22_08 2018 Pres. Vitalone).

La causa nasce tra marito e moglie: lei vive con le figlie e ha diritto all’assegno di mantenimento per loro.

Il marito le fa una grande promessa: le pagherà quanto dovuto per il passato e non le ha ancora dato, e verserà, d’ora in avanti, la somma di mantenimento stabilita dalla sentenza di separazione.

L’uomo però non mantiene la promessa, e la moglie chiede allora l’intervento del giudice.

Il giudice, sulla faccenda, è stato categorico: d’ora in avanti il datore di lavoro del marito dovrà versare mensilmente alla donna –  decurtandola dalla busta paga – la cifra stabilita in sede di separazione.

Per il passato, invece, quel giudice nulla può fare. La moglie infatti si era rivolta ad un giudice di volontaria giurisdizione, che non ha la competenza per decidere cosa fare per recuperare le somme non versate in passato. Perciò, in merito a queste nulla ha disposto.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: arretrati, assegno di mantenimento, bustapaga, marito, moglie, salario

Animali domestici come figli: il Giudice decide su affidamento e spese.

25 Marzo 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Gli animali domestici sono stati oggetto di una recentissima pronuncia del Tribunale di Sciacca. In mancanza di accordo tra i padroni in sede di separazione, il Giudice ne ha stabilito modalità di affidamento, collocamento e ripartizione delle spese. (Trib. Sciacca, Sez. Unica, Decr. 19/02/2019).

“Il sentimento per gli animali è un valore meritevole di tutela, anche con riferimento al benessere degli animali stessi“. Su questo presupposto il Presidente del Tribunale di Sciacca ha preso una decisione che ha pochi precedenti in Italia.

In Italia non esiste l’istituto dell’affidamento o assegnazione degli animali domestici. Per questo, per molti anni, la giurisprudenza ha sostenuto non fosse compito del Giudice della separazione decidere in tal senso. Con l’unica eccezione, in caso di separazione consensuale, di “benedire” con l’omologa gli accordi pacificamente raggiunti dai coniugi per l’affidamento degli animali familiari.

Il Presidente Tricoli invece si è trovato davanti ad una di quelle separazioni dall’alto tasso di litigiosità tra i coniugi. Tanto da non riuscire a trovare per loro conto un accordo sull’affidamento del cane e del gatto che fino ad allora avevano vissuto con loro.

Così il Giudice, per risolvere la situazione, ha regolato l’affidamento ed il mantenimento dei due animali domestici. Proprio come si farebbe in presenza di figli minori.

Pertanto ha affidato il gatto esclusivamente all’uomo. Questa sistemazione, secondo il Tribunale, assicurerebbe al felino “il miglior sviluppo possibile all’identità dell’animale” (considerando anche che la donna risulta allergica al pelo del gatto).

Invece il dott. Tricoli ha affidato il cane della coppia ad entrambi i coniugi, a settimane alterne, a prescindere dell’effettiva intestazione del microchip. Ed ha ripartito al 50% tra le parti le spese veterinarie e straordinarie per lo stesso.

D’altronde non dobbiamo dimenticare che il problema era già stato portato all’attenzione del Parlamento, mediante una proposta di modifica del codice civile. Tale modifica consisterebbe nell’inserimento dell’art. 445 ter del seguente tenore:
«in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio»

Tuttavia questa proposta giace in Parlamento da anni senza avere la giusta considerazione.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento, animali domestici, assegnazione di animali domestici, cane, gatto, separazione giudiziale, tribunale di Sciacca

Fecondazione eterologa: l’importanza del genitore sociale anche contro la biologia.

21 Marzo 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Fecondazione eterologa: la revoca del consenso da parte del marito non può sopraggiungere se l’ovulo è stato già fecondato. (Cass. Civ. n. 30294/2017)

Abbiamo già parlato della figura del genitore sociale, anche se con riferimento alle famiglie omosessuali (leggi qui). La Cassazione, con la sentenza in oggetto, ribadisce l’importanza di questa figura. Anche a scapito del dato biologico. Ma questa volta con riferimento ai figli nati da fecondazione eterologa.

La fecondazione eterologa è una forma di procreazione medicalmente assistita. Si dice “eterologa” perchè uno o entrambi i gameti utilizzati per la formazione dell’embrione non appartengono ai membri della coppia. Si differenzia dalla fecondazione omologa, dove gli spermatozoi e gli ovociti usati appartengono invece alla coppia.  Attualmente la L. n. 40 del 2004 disciplina entrambi questi tipi di fecondazione. Ma non è stato sempre così.

Infatti al momento della sua emanazione la legge n. 40/2004 vietava la pratica della fecondazione eterologa in Italia. Pratica comunque non contestata fino a quel momento. La legge del 2004 trovava giustificazione nel voler assicurare al minore una famiglia con il suo stesso patrimonio genetico.

Quindi, dal 2004, e per circa 10 anni, in Italia non si è praticata la fecondazione eterologa. Le coppie che volevano ricorrervi dovevano dunque recarsi all’estero. Se da un lato la legge italiana vietava l’inseminazione eterologa, dall’altro comunque ne disciplinava gli effetti, al fine di tutelare il nato.

Ma nel 2014 la Corte Costituzionale (con sentenza n. 162/2014) ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto alla fecondazione eterologa contenuto nella L. 40/2004. La pronuncia riammette dunque il ricorso in Italia alla fecondazione eterologa in casi di sterilità o infertilità assolute e irreversibili. E dunque in tutti quei casi in cui la coppia non possa proficuamente ricorrere alla fecondazione omologa.

La fecondazione eterologa riapre così il dibattito sulla binomio genitore biologico/donatore e genitore sociale. La Suprema Corte, nella sentenza che andremo ad esaminare, riconosce una forte importanza alla figura del genitore sociale. Ma partiamo dai fatti.

Un uomo ed una donna italiani si recano  in Spagna, per sottoporsi alla fecondazione eterologa. Entrambi prestano il proprio consenso a che l’iter per la fecondazione abbia inizio. Ma, ad un certo punto della procedura medica, il marito ci ripensa. Secondo la struttura ospedaliera spagnola quella revoca del consenso arriva troppo tardi. La fecondazione dell’ovulo infatti era già avvenuta, e l’impianto era programmato da lì a poche ore. Non c’era altra soluzione che procedere all’ impianto dell’ovulo fecondato nell’ utero della donna. La gravidanza attecchisce e il bambino nasce in Italia.

Allora il marito cita in giudizio sia la madre del bambino che quest’ultimo (ovviamente in persona del curatore speciale). E chiede che i Giudici dichiarino che lui non è il padre del bambino. La richiesta si fondava sull’ assunto che biologicamente il neonato non era suo figlio, in quanto concepito mediante fecondazione eterologa. E quindi con l’uso di gameti estranei alla coppia.  Tale richiesta viene rigettata in tutti e tre i gradi di giudizio.

Con questa sentenza la Suprema Corte mette dei punti fermi su alcune questioni fondamentali.

In primo luogo scioglie un nodo preliminare. E cioè che in questo giudizio la legge applicabile è quella italiana, anche se la fecondazione eterologa si è svolta in Spagna. Infatti la coppia è italiana, ed italiano è il bambino, in quanto nato nel nostro Paese.

In secondo luogo la Cassazione ricorda che la fecondazione eterologa è riconosciuta in Italia, e per questo assimilata a quella omologa nelle norme che la disciplinano. Anche in materia di consenso. In particolare la Legge 40/2004 sancisce che in caso di procreazione medicalmente assistita (tanto omologa, quanto eterologa), l’uomo può revocare il suo consenso fino a che non avvenga la fecondazione dell’ovulo. Dopo, il consenso non è revocabile. Quindi la Cassazione conferma che, nel caso in oggetto, la revoca del consenso era tardiva.

Ma la Suprema Corte si spinge anche oltre. Ed afferma che la revoca del consenso successiva alla fecondazione dell’ovulo, non è compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni. 

E vi è di più. Secondo la Cassazione e la Corte Costituzionale, il disconoscimento di paternità successivo al consenso priverebbe il bambino di una figura genitoriale. Che vuol dire privare un minore di un rapporto affettivo ed assistenziale fondamentale per la sua crescita. La Cassazione dunque stabilisce che, in casi come questi, la verità biologica non è un valore costituzionale. E deve cedere il passo alla verità legale.

 Ancora una volta la Suprema Corte riconosce l’importanza di una forma di genitorialità più moderna. Quella del genitore sociale. Dove l’aggettivo “sociale” serve proprio per distinguerla da quella biologica. Dal punto di vista giuridico, la genitorialità sociale non ha alcun riconoscimento. Ma questo crea uno scollamento tra la legge e la realtà. Si pensi alle famiglie “ricomposte”, cioè quelle dove convivono due partner con i figli nati dalle loro precedenti unioni sentimentali. O alle famiglie omosessuali. O a quelle che hanno fatto ricorso, come in questo caso, alla fecondazione eterologa.

Nella maggior parte dei casi la genitorialità sociale si basa esclusivamente sul legame affettivo tra l’adulto ed il bambino. E non crea nessun obbligo giuridico tra i due. In caso di fecondazione eterologa però la situazione appare un po’ più complessa.

Prestando il consenso, i genitori si assumono la “responsabilità della procreazione”. Ed il consenso rappresenta quello che è il riconoscimento nei casi di genitorialità biologica. Il consenso infatti non serve solo a dare l’autorizzazione all’ intervento chirurgico, ma anche ad identificare la paternità e la maternità.

Dunque, nei casi di fecondazione eterologa, la figura del genitore sociale non è importante solo per assicurare una bigenitorialità affettiva al minore, ma una bigenitorialità sostanziale. In quanto, in questi casi, il genitore sociale ha comunque degli obblighi giuridici e di mantenimento verso il nascituro.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: disconoscimento di paternità, fecondazione assistita, fecondazione eterologa, genitore sociale, revoca del consenso

L’ adottato ha diritto di conoscere le sorelle biologiche?

15 Marzo 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’ adottato ultra venticinquenne può chiedere al Tribunale per i Minorenni di conoscere l’identità dei fratelli biologici. Questi però dovranno, preventivamente, esprimere la loro volontà al riguardo. Infatti occorre bilanciare l’interesse di chi vuole conoscere l’identità dei familiari biologici e quello di chi, questo interesse, può soddisfarlo. (Cass. sent. n. 6963 del 20 marzo 2018)

Un bambino ha trovato, in tenera età, una famiglia adottiva. Nel tempo ha maturato il desiderio di conoscere le sorelle biologiche, a loro volta andate in adozione in famiglie diverse. Divenuto adulto, dunque, si è rivolto al Tribunale per i Minorenni, per conoscere le generalità delle proprie sorelle, proponendo istanza, in forza dell’art. 28 c. 5 della L. 183/1984. La norma prevede che l’ adottato possa accedere ad “informazioni che riguardano le sue origini e l’identità dei propri genitori biologici”  al raggiungimento dei 25 anni.

Il Tribunale per i Minorenni prima e la Corte d’Appello territoriale poi, hanno rigettato la domanda del giovane. I Giudici hanno sostenuto che, secondo la legge citata, l’ adottato avrebbe potuto accedere unicamente alle informazioni relative ai genitori biologici e non anche a quelle sulle sorelle biologiche, intendendo così tutelare il loro diritto alla riservatezza.

Il ragazzo ha proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo la richiesta del giovane, ha sancito dei principi importanti di bilanciamento tra i vari interessi.

Sulla scorta di precedenti e autorevoli orientamenti , che sconfessavano una volta per tutte l’intangibilità tout court del diritto all’anonimato, la Cassazione, nella pronuncia in commento ha adattato al caso specifico un metodo elaborato nel 2013 dalla Corte Costituzionale e successivamente condiviso anche dalle Sezioni Unite.

A tal fine la Suprema Corte ha precisato che l’inciso “informazioni che riguardano le proprie origini” dell’art. 28 c. 5 L. 183/1984 ha un significato ampio. L’espressione deve dunque ricomprendere non solo le informazioni riguardanti i genitori biologici, ma anche quelle dei congiunti più stretti come i fratelli.

Tuttavia, immediatamente dopo, ha proceduto ad una distinzione netta tra la posizione dei genitori biologici e quella dei fratelli biologici.

E difatti, nei confronti dei genitori, vi sarebbe un vero e proprio diritto dell’ adottato ad accedere alle informazioni sulle proprie origini. Invece, nei confronti dei fratelli, occorre fare un bilanciamento degli interessi tra chi desidera conoscere le proprie origini e chi può soddisfare questo desiderio.  Bilanciamento che viene assicurato facendo ricorso al metodo cui si accennava sopra. Ovvero chiedendo preventivamente ai fratelli la loro eventuale disponibilità a rendere note le informazioni sulla propria identità. In caso di mancanza di disponibilità in tal senso, si dovrà rinunciare al desiderio di conoscere i propri congiunti.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adottato, adozione, diritto all'anonimato, diritto alla riservatezza, fratelli biologici, informazioni sull'identità, sorelle biologiche

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