I “suoceri” non possono chiedere alla ex “nuora” la restituzione della casa data in comodato al figlio. Se lei continua ad abitarci insieme alla figlia minorenne, infatti, non vengono meno le ragioni del comodato, anche se la convivenza è finita (Cass. 27437/2018).
Il caso è interessante in quanto frequente. I genitori concedono al figlio – in comodato d’uso gratuito- un appartamento, di modo che vada a viverci con la compagna. Come spesso accade dopo qualche tempo la relazione si incrina: lui lascia la casa familiare. Lei resta, insieme alla figlia nata durante la convivenza.
I suoceri non ci stanno! Non sopportano che la donna continui a stare a casa loro nonostante l’amore con il figlio sia finito. Si rivolgono così al Tribunale per richiedere la restituzione della casa.
Sia in primo che in secondo grado i Giudici rigettano la richiesta dei suoceri. Di contro, in favore della nuora, riconoscono che la finalità del comodato fosse stata proprio quella di soddisfare le esigenze abitative della famiglia.
Trattandosi di comodato familiare – riconducibile alla disciplina ex art. 1809 c.c. – l’unica possibilità di riavere l’immobile, a detta dei Giudici, sarebbe stato il verificarsi di un bisogno urgente ed imprevisto. La realtà è che i suoceri non hanno alcun motivo reale per pretendere la restituzione della casa.
Nonostante tutto decidono di ricorrere in Cassazione. E lo fanno sostenendo che quello in oggetto non fosse un comodato familiare, in quanto non c’era matrimonio ma solo una convivenza. E quindi la fine della relazione non era stata suggellata da un provvedimento di separazione che assegnava la casa alla “nuora”.
Dunque, a loro dire, non di comodato a tempo indeterminato si trattava, ma di comodato precario, ex art. 1810. In questi termini avrebbero potuto ottenere la restituzione dell’immobile con la semplice richiesta.
Ma la Suprema Corte rigetta il ricorso, argomentando innanzi tutto che la Corte d’Appello, aveva correttamente deciso, applicando di fatto due orientamenti oramai consolidati in giurisprudenza.
Il primo, delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui se il comodato nasce o si consolida per esigenze abitative familiari, gli interessi del proprietario e del comodatario devono essere bilanciate. Come? facendo riferimento all’art, 1809 c.c.. Prevedendo dunque la restituzione dell’immobile al proprietario solo nel caso in cui questi abbia un bisogno urgente ed imprevisto. ( Cass. S.U. n. 20448/2014; Cass., S.U. n. 13603/2004).
Il secondo, della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto l’equiparazione tra cessazione della convivenza e separazione personale dei coniugi ai fini della tutela e del mantenimento della destinazione dell’immobile a residenza familiare.
Per un ulteriore approfondimento dell’argomento leggi qui