Immobile acquistato con denaro del fidanzato: se il matrimonio non si celebra va restituito. La donazione indiretta di un immobile dal fidanzato alla promessa sposa rientra tra i doni fatti a causa della promessa di matrimonio ai sensi dell’art. 80 c.c. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 ottobre 2021 n. 29980.
Il caso
In vista del futuro matrimonio, il fidanzato fornisce alla promessa sposa il denaro occorrente per l’acquisto di un immobile. Il matrimonio, però, non viene celebrato e l’uomo agisce in giudizio nei confronti della sua ex ragazza e del venditore dell’immobile per chiedere la revoca dell’atto di compravendita. Tale richiesta si fonda su quanto sancito dall’art. 80 c.c., norma che prevede che i doni tra fidanzati che non siano convolati a nozze, debbano essere restituiti.
In primo e in secondo grado la domanda dell’ex fidanzato viene respinta in quanto i giudici di merito ritengono che l’art. 80 c.c. faccia riferimento soltanto a dei meri “doni”, escludendo che possa rientrare in tale categoria la donazione indiretta di un immobile. Si giunge così in Cassazione.
La decisione della Suprema Corte
Il ricorrente si rivolge alla Suprema Corte. Ed in particolare l’uomo sostiene che nella nozione codicistica di “dono” debba, invece, rientrare anche la donazione indiretta e che i giudici di merito abbiano male interpretato la norma.
Ebbene, la Corte di Cassazione ritiene fondata la censura. La sentenza impugnata ha equiparato il dono tra fidanzati di cui all’art. 80 c.c. alle liberalità d’uso disciplinate dall’articolo 770 c.c., vale a dire all’attribuzione che può essere erogata per i servizi resi o in ragione degli usi (si pensi ai regali di Natale).
Secondo gli Ermellini tale ricostruzione non è condivisibile. Ed infatti, per la Suprema Corte, i doni devono essere considerati delle vere e proprie donazioni soggette, come tali, ai requisiti di forma e di sostanza indicati dal codice. Nella categoria dei doni, pertanto, possono pacificamente rientrare anche le donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette.
Ai fini di un’azione restitutoria, pertanto, occorre accertare che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio” e che si giustifichino per tale sola circostanza, al punto da non trovare ulteriore plausibile giustificazione al di fuori della stessa. Ne consegue, quindi, che, una volta accertato che si tratti di una donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato, si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale nei confronti di chi ha ricevuto la donazione. Per effetto di ciò, sarà colui che ha effettuato la donazione ad assumere egli stesso la qualità di effettivo acquirente del bene.
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