Due papà per due bebè : in Italia si può? Secondo le Sezioni Unite non può esservi rapporto di filiazione tra il bambino nato all’estero da “utero in affitto” e il genitore “sociale”. Anche se il giudice straniero ha riconosciuto questo rapporto. A meno che il genitore sociale non ricorra all’adozione in casi particolari. (Cassazione Sez. Unite n. 12193/2019)
Due uomini italiani, regolarmente sposati all’estero, per coronare il loro sogno di diventare genitori sono ricorsi, in Canada, alla pratica dell'”utero in affitto“. Una donna ha messo a disposizione gli ovociti, un’altra ha portato avanti la gravidanza. Il seme utilizzato proveniva da uno dei componenti della coppia omosessuale.
Chi sono i genitori di questi bambini? Sembra un rompicapo!
La Corte di Giustizia dell’Ontario, in prima battuta, ha ricosciuto la genitorialità solo al padre biologico. Ha escluso così che anche la gestante dovesse essere riconosciuta come genitore. Rientrati in Italia, i due uomini hanno ottenuto il riconoscimento di questo provvedimento da parte del Comune di Trento. Dunque, sull’atto di nascita dei minori era indicato un solo genitore: il papà biologico.
Nella quotidianità però questi bambini avevano due papà! Entrambi, infatti, fin dalla nascita avevano assunto questo ruolo, riconosciutogli non solo dai bimbi, ma anche dagli amici, dai familiari e dai colleghi.
La coppia si è dunque rivolta una seconda volta alla Corte di Giustizia dell’Ontario, chiedendo che fosse riconosciuta la genitorialità anche al “papà sociale”. Il giudice canadese ha accolto la richiesta. Ma questa volta il Comune di Trento si è rifiutato di modificare gli atti di nascita indicando anche l’altro uomo come genitore.
Così la questione è arrivata all’attenzione della giustizia italiana. In particolare, la Corte di Appello di Trento, investita della causa, ha accolto la richiesta dei due papà. A suo avviso infatti non si ravvisava violazione dell’ordine pubblico nazionale. Inoltre il riconoscimento del provvedimento straniero avrebbe tutelato l’interesse dei minori al mantenimento dello status di figli. Poco importa, quindi, se è stato violato il divieto di procreazione assistita vigente in Italia.
Data la delicatezza e la rilevanza degli interessi coinvolti il Sindaco di Trento e il Ministero dell’Interno hanno impugnato il provvedimento della Corte territoriale.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite si è dunque pronunciata su questo interrogativo di ordine etico. A suo avviso i giudici di merito avevano valutato in maniera errata la circostanza.
Infatti, il divieto alla maternità surrogata, in Italia, trova giustificazione nella tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione.
Quindi, in Italia, non si può trascrivere il provvedimento straniero che riconosce il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero da maternità surrogata e il genitore sociale.
Tuttavia la Cassazione ha aggiustato il tiro e ha trovato una soluzione che tuteli anche l’interesse del minore. E ha previsto che in casi di questo genere il rapporto di filiazione possa essere riconosciuto mediante il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari (art. 44 L. 184/1983).
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