La pensione di reversibilità spetta all’ex moglie solo se questa è titolare dell’assegno divorzile. Con la pronuncia in oggetto la Cassazione ci ricorda i requisiti precisi per poterla ottenere (Cass.Civ. Sez. Lav. ord. n. 11129/2019)
A seguito della morte del suo ex marito una donna si rivolge al Tribunale poichè l’ENPAM le aveva negato la pensione di reversibilità del defunto.
La signora, in sede di separazione, aveva ottenuto, oltre all’assegno di mantenimento per i tre figli, anche quello per lei. In sede di divorzio, però, i giudici avevano confermato solo il contributo per i figli.
Ciononostante la donna era assolutamente convinta che fosse rimasto valido il contenuto della sentenza di separazione per quanto riguardava l’assegno in suo favore!
Dello stesso avviso però non sono stati nè il Tribunale nè la Corte d’Appello. La donna non si è data per vinta, e ha deciso di fare ricorso in Cassazione.
Ma la Suprema Corte ha confermato quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio. Alla donna non spetta la pensione di reversibilità dell’ex.
Gli Ermellini hanno quindi ricordato quali sono i requisiti per poterla ottenere. L’articolo 9 della legge sul divorzio infatti chiarisce che la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite divorziato solo se questi è titolare dell’assegno divorzile.
Ciò vuol dire che presupposto necessario è dunque una sentenza che non solo sancisca il divorzio, ma che riconosca al coniuge richiedente la pensione l’assegno di divorzio. E’ sufficiente anche che l’assegno divorzile sia previsto in sede di sentenza di revisione. Ma vi deve essere una previsione esplicita, e che scaturisca da relativa domanda.
Dunque, solo il titolare effettivo dell’assegno di divorzio può richiedere la pensione di reversibilità dell’ex (o quota di essa). Ciò vuol dire che non è sufficiente avere solo i requisiti per ottenere l’assegno di mantenimento.
Inoltre il coniuge richiedente, per poter chiedere la pensione di reversibilità dell’ex, non deve essere convolato a nuove nozze.