Il mantenimento del figlio minore è un obbligo di entrambi i genitori. Nessuno dei due può esimersi, anche se l’altro genitore ha un buono stipendio e può sostenere le spese da solo. (Cass. Pen. Sez IV, 23 marzo 2018 – 4 maggio 2018 n. 19508).
Mamma e papà si separano. Il Tribunale, nell’agosto 2004, stabilisce che il figlio minore della coppia resti ad abitare con la mamma, onerando il papà a corrispondere 300 euro mese per il suo mantenimento.
Per ben dieci anni, però il papà non paga, e la mamma, esausta, si rivolge al Tribunale Penale. Sia in primo che in secondo grado l’uomo viene condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., ad un mese di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e 100 euro di multa.
Lui però non ci sta! E ricorre in Cassazione sostenendo di non aver commesso il reato poiché il bambino non è in “stato di bisogno” . Tanto più che la mamma ha un buon lavoro, retribuito in maniera dignitosa. Inoltre la stessa percepisce un anticipo dal Comune per l’assegno non pagato dal padre e un assegno bimestrale di assistenza della Regione. Considerando tutto questo l’uomo era convinto di non essere tenuto a versare il mantenimento. Per giustificarsi adduce anche il motivo che per quasi due anni è stato disoccupato…
La Suprema Corte è categorica, e ricorda che la minore età è condizione sufficiente a determinare lo “stato di bisogno”. E che l’obbligo al mantenimento ricade sempre su entrambi i genitori. Quindi lo “stato di bisogno” si verifica anche se uno solo dei genitori non corrisponda il mantenimento, e l’altro vi provveda in via sussidiaria.
La Cassazione precisa anche che, secondo la giurisprudenza, lo stato di bisogno e l’obbligo al mantenimento dei figli, non vengono meno neppure quando i minori godano di benefici a carico della pubblica assistenza.
Il primario dovere di mantenimento del figlio minore da parte del genitore, è un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale. E l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto all’assolvimento di questo obbligo in quanto se n’è fatto carico l’altro genitore, non integra nemmeno un’ipotesi di ignoranza scusabile.
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