I rapporti affettivi sono per loro natura incoercibili. Quindi neanche un tribunale può obbligare un figlio a vedere un genitore contro la sua volontà. Ma i giudici possono fare comunque qualcosa… (Cass. Civ. Ord. 11170/2019)
Nel corso del giudizio di separazione dei genitori, la figlia ha esposto il suo punto di vista al consulente tecnico nominato dal giudice sul suo rapporto con il padre. La ragazza, ormai sedicenne, in più occasioni ha dichiarato di non volere avere rapporti continuativi con il genitore.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello non hanno potuto fare altro che tenere in considerazione la volontà della ragazza e decidere per l’affidamento esclusivo alla madre.
Non solo: la Corte d’Appello, basandosi sul rifiuto della minore, ha escluso la possibilità di incontri tra padre e figlia. Tuttavia, al fine di favorire una graduale ripresa dei rapporti affettivi tra di essi, ha previsto un intervento di supporto dei servizi sociali.
L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione. Il suo legale aveva ravvisato che la perizia contenente le dichiarazioni della ragazza fosse nulla e non rispettosa del principio del contraddittorio. Il padre era a sua volta convinto che la volontà della figlia fosse oggetto di manipolizione da parte della sua ex.
Ma la Suprema Corte ha immediatamente fugato i dubbi sulla nullità della perizia redatta dal consulente tecnico d’ufficio. Al riguardo già la Corte territoriale si era espressa circa l’assenza, in essa, di alcun vizio logico.
Gli Ermellini hanno poi con forza sostenuto la validità della decisione non coercitiva della Corte d’Appello. Decisione dettata “dall’esigenza di non imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili ma di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia”.
Dunque, da un lato, i giudici non hanno voluto imporre alla figlia di vedere il padre contro la sua volontà. Dall’altro però hanno comunque fatto in modo che questo rifiuto non sfociasse in un’interruzione del rapporto senza possibilità alcuna di ricomposizione.