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Archivi per Marzo 2020

Decreto Cura Italia: misure a sostegno delle famiglie quali sono e come chiederle

30 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

Il c.d. decreto Cura Italia, di cui sentiamo parlare continuamente, prevede una serie di misure volte al sostegno delle famiglie che si trovano in difficoltà a causa delle misure disposte dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus. Il presente articolo mira a individuare tali misure nonché le modalità per richiederle.

In cosa consistono le misure disposte dal Governo

Al fine di sostenere le famiglie, il Decreto Cura Italia, tra le altre cose, prevede:

  1. l’ampliamento del congedo parentale;
  2. l’ampliamento dei permessi per i portatori di handicap;
  3. la possibilità di fruizione di un voucher baby sitter.

Di fronte al crescere del disagio sociale, in seguito al fermo delle attività, il governo ha, inoltre, anticipato lo stanziamento di 4,3 miliardi ai Comuni più 400 milioni per buoni spesa. In merito a questi saranno proprio i Comuni a stabilire le modalità di concessione delle somme ed è agli stessi cui bisognerà rivolgersi.

Come richiedere i bonus 

Anzitutto, l’ente incaricato dal Governo per elargire i bonus di cui sopra è l’INPS. La richiesta può essere avanzata mediante la registrazione alla piattaforma dell’Istituto previa richiesta del PIN INPS indispensabile per l’accesso.

Come richiedere il PIN?

La richiesta del Pin INPS, ossia del codice identificativo personale che consente l’accesso ai servizi online dell’INPS, consiste in una procedura piuttosto lunga, a cui il Governo ha tuttavia posto rimedio mediante la possibilità di un Pin facilitato. In particolare la situazione di estrema urgenza che stiamo vivendo non consente di attendere i tempi burocratici tipici per la richiesta del codice.  Invero, il decreto Cura Italia ha attribuito all’INPS il compito di attuare, con la massima celerità, le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.

Per ottenere il Pin l’INPS ha previsto, quindi,  il rilascio del predetto con il riconoscimento a distanza.  L’iter è gestito dal Contact Center. Non è necessario pertanto attendere gli ulteriori 8 caratteri del Pin che o venivano spediti tramite il servizio postale ordinario o rilasciati personalmente recandosi presso gli uffici dell’Istituto.

Per chiedere il Pin sarà sufficiente quindi chiamare il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 16416.

Ovviamente tale procedura non sarà necessaria per tutti coloro che già avevano un’identità digitale, ovvero SPID. Ebbene questi potranno accedere tramite lo SPID ai servizi seguendo i passaggi richiesti man mano dalla piattaforma dell’INPS.

Dopo avere avuto accesso alla propria posizione anagrafica tramite PIN o SPID sarà possibile a decorrere dal 01.04 p.v., ossia da domani, potere richiedere tutte le prestazioni previste dal Decreto Cura Italia.

Per i buoni spesa, invece, sarà necessario rivolgersi al proprio Comune anagrafico.

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Assegno divorzile ridotto per il coniuge in perenne attesa di occupazione

27 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

«La solidarietà post coniugale, presupposto dell’assegno divorzile, si
fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità. Pertanto, l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva tutte le sue potenzialità professionali e reddituali, piuttosto che tenere un comportamento de-responsabilizzante, limitandosi ad aspettare opportunità di lavoro e gravando sul coniuge più abbiente» (Cass. Civ., Ord., 13 febbraio 2020, n. 3661).

Il fatto

A seguito di un giudizio volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Roma riconosceva ad una donna il diritto a percepire dall’ex coniuge un assegno divorzile nella misura di euro 4.000.

Tuttavia, in sede di impugnazione, la donna se ne era vista ridurre l’ammontare.

La Corte d’Appello, pur riconoscendo pienamente il diritto della donna a percepire l’assegno, riteneva di doverlo ridurre. Innanzitutto evidenziava come la situazione del marito fosse mutata a seguito del raggiungimento della pensione. Inoltre, sottolineava che la donna avesse ricevuto dai genitori una cospicua eredità e, fin dai tempi della separazione, non si fosse mai attivata per cercare un’occupazione lavorativa.

La donna ricorreva, dunque, in Cassazione

A parere della ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero errato nel ridurre l’assegno di mantenimento disposto in suo favore sul fondamento di una sua mancata iniziativa nella ricerca di un lavoro. Tale circostanza avrebbe dovuto rilevare soltanto qualora vi fosse stato un concreto rifiuto ad una possibilità di occupazione. Circostanza mai verificatesi.

Inoltre, la Corte non avrebbe correttamente parametrato l’inadeguatezza dei propri mezzi economici al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.

La donna, altresì, teneva a ribadire quanto la stessa si fosse spesa nel corso della vita matrimoniale per permettere al marito di perseguire i propri obiettivi professionali, facendosi carico della gestione della famiglia. Questo “sacrificio” l’aveva portata ad abbandonare il lavoro presso una casa editrice fin dalla nascita del primo figlio.

Le argomentazioni della Corte e il superamento del criterio del “tenore di vita”

Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini sottolineano che i principi di diritto di cui parte ricorrente lamentava la mancata applicazione, ad oggi, devono intendersi superati.

A tal proposito il richiamo alla rivoluzionaria sentenza delle Sezioni Unite, n. 18287/2018, è imprescindibile. Quest’ultima ha riconosciuto all’assegno divorzile, in applicazione del principio di solidarietà post coniugale, una funzione di natura composita: assistenziale, perequativa e compensativa.

Ne discende che oggi l’assegno divorzile non ha lo scopo di consentire all’ex coniuge di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Piuttosto il giudice, nello stabilire la misura deve dell’assegno, deve verificare se lo squilibrio economico tra le parti sia il risultato del contributo fornito dal richiedente alla gestione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali. Deve altresì tener conto dell’età dello stesso e della durata del matrimonio.

Inoltre, il riconoscimento dell’assegno divorzile richiede anche l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Quindi, ai fini della corresponsione, rileva la capacità dell’ex coniuge di provvedere al proprio sostentamento. Dunque, la Corte chiarisce che l’ex coniuge è tenuto a valorizzare le proprie potenzialità lavorative e professionali. Non è tollerabile la condotta di chi si limiti ad attendere opportunità di lavoro, riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale.

Pertanto…

tornando al caso di specie, alla luce delle argomentazioni esposte, la Suprema Corte di Cassazione rigettava integralmente il ricorso della donna.

La Cassazione con la pronuncia in commento non solo sottolinea il superamento dell’obsoleto criterio del “tenore di vita”, ma muove una forte critica alla condotta “attendista” dell’ex coniuge che, adagiandosi sull’assegno di divorzio, si limiti ad aspettare passivamente eventuali opportunità di lavoro.

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Covid19, chiusura forzosa delle scuole, è dovuto il pagamento della retta scolastica?

24 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

A causa della pandemia causata dal covid19, meglio conosciuto come coronavirsu,  il nostro Paese nelle ultime settimane ha avuto come diretta conseguenza l’alterazione delle abitudini degli italiani. La nostra quotidianità è stata completamente stravolta: negozi chiusi, obbligo di rimanere a casa, scuole ed università interdette, servizi pubblici sospesi, ecc.

Nonostante attualmente la priorità assoluta resta la sconfitta di questo nemico invisibile, chiamato covid19, risulta lecito interrogarsi anche su altre problematiche.

Particolarmente controversa risulta essere la questione della corresponsione di determinati canoni periodici a fronte di servizi che risultano essere sospesi o interrotti. Tra i casi più comuni vi è il pagamento della retta scolastica degli istituti scolastici privati.

Il DPCM 11 marzo 2020 ha infatti sospeso la frequenza delle scuole ed università, facendo salva la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza.

Essendo le scuole impossibilitate ad erogare il servizio, i genitori possono rifiutarsi di pagare il canone mensile?

Alla luce dell’attuale legislazione la risposta sembrerebbe essere positiva.

L’art. 1463 c.c. stabilisce infatti che «nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito».

Il provvedimento governativo che a causa del covid19, ha imposto la chiusura delle scuole ha determinato la oggettiva impossibilità per la struttura di erogare il servizio; d’altro canto il servizio stesso è divenuto inutilizzabile da parte alunni. Appare dunque pacifico che l’obbligo di pagare la retta mensile dovrebbe venire meno, in applicazione appunto dell’ art. 1463 c.c. Inoltre, le somme eventualmente già versate quale corrispettivo per il periodo interessato dal “blocco”dovrebbero essere interamente restituite.

Tuttavia l’art. 1463 c.c va letto in combinato disposto con l’art. 1256 c.c., il quale afferma che «L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento». Tra le ipotesi di “causa non imputabile” ai sensi dell’ art. 1256 c.c. la giurisprudenza annovera l’ordine della autorità che vieta di effettuare la prestazione (Cass. civ., n. 23618/2004; Cass. civ., n. 119/1982).

Conclusivamente quindi…

Sembrerebbe possibile affermare che si può sospendere il pagamento della rata scolastica fino a quando il servizio offerto dalla struttura non potrà riprendere regolarmente. Bisogna tuttavia precisare che, nel caso di specie la sospensione è temporanea poiché è ragionevole ritenere che la situazione di emergenza covid19 sia destinata a cessare. Il relativo contratto non dovrebbe quindi ritenersi definitivamente risolto, ma solo momentaneamente sospeso.

Conseguentemente entrambe le parti sono esonerate dall’adempiere le rispettive prestazioni fintanto ché resterà in vigore il provvedimento inibitorio.

La soluzione è la medesima se la scuola offre il servizio di “didattica on line”?

 il DPCM, emanato per la lotta al covid19, tuttavia non impedisce in modo assoluto il proseguo dell’attività scolastica, ma fa salva la possibilità di svolgimento di attività a distanza. In queste settimane, infatti, moltissimi studenti hanno continuato a seguire le lezioni, ricevere esercizi da svolgere a casa e sostenere perfino esami, il tutto online. Nonostante questa modalità di svolgimento dell’attività didattica appare assolutamente inusuale, non si può di certo affermare che il servizio sia venuto totalmente meno. In questi casi diventa difficile stabilire se la prestazione di natura didattica sia davvero divenuta impossibile ai sensi dell’art. 1256 c.c.

Da un lato tale modalità di svolgimento della didattica potrebbe essere intesa e concepita come una modificazione delle clausole originarie del contratto. L’impegno giuridico dell’ente scolastico aveva infatti una differente natura, in quanto l’attività si sarebbe dovuta svolgere in aula con un contatto diretto con i docenti. Così concepita ed intesa, la prestazione originaria è effettivamente divenuta impossibile nonostante l’impegno dell’istituto scolastico.

Dall’altro lato invece potrebbe essere intesa come una soluzione per evitare l’impossibilità sopravvenuta e continuare a corrispondere la prestazione originale. Ovviamente ciò verrà fatto con modalità di svolgimento diverse rispetto a quelle precedentemente pattuite. Tuttavia il contratto sarebbe salvo ed entrambe le parti sarebbero tenute ad adempiere le rispettive obbligazioni. Nulla toglie che le parti potrebbero liberamente accordarsi, anche attraverso una opportuna ridefinizione del corrispettivo. Se però tali modalità “alternative” erano già state previste ed accettate all’ inizio del rapporto, non dovrebbe esservi spazio per l’applicazione dell’art. 1463 c.c.: la retta sarebbe comunque dovuta.

Soluzioni giurisprudenziali 

Sul punto la giurisprudenza afferma che «l’impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell’esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso» (Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2013 n. 25777) o «tale da costituire un ostacolo insormontabile all’adempimento non solo per un particolare debitore ma in genere per tutti i soggetti della medesima condizione» ( T.A.R. Milano -Lombardia- sez. II, 21 maggio 2013 n. 1337).

In definitiva, quindi, la sospensione del canone mensile non risulterebbe lecita nel caso in cui l’istituto scolastico si sia attivato per garantire la didattica agli studenti. In tali situazioni sarebbe piuttosto opportuno una rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: chiusura scuole, contratto, forza maggiore, inadempimento contrattuale, prestazioni reciproche

Incremento del reddito: sì alla riduzione dell’assegno di mantenimento

18 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

L’incremento del reddito dell’ex coniuge, in tema di assegno di mantenimento, determina la possibilità di chiedere  in giudizio la riduzione dell’entità dello stesso (Cass. civ., ord. n. 7230 del 13/03/2020).

Il fatto

A seguito di giudizio di divorzio, nel regolamentare i rapporti patrimoniali di una coppia, il Tribunale di Siracusa obbligava l’ex marito a corrispondere in favore della figlia minore un assegno di mantenimento.

Il padre, in sede di modifica delle condizioni di divorzio chiedeva, alla luce dell’incremento del reddito dell’ex moglie, una revisione dell’assegno.

Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta e l’uomo adiva la Corte di Appello.

Questa, valutava diversamente dal giudice di prime cure gli elementi addotti dall’uomo e modificava il decreto di rigetto riducendo, da € 350,00 mensili a €€ 280,00 mensili, l’importo dell’assegno dovuto per il mantenimento della figlia minore.

L’uomo ricorreva in Cassazione

Tuttavia, il padre riteneva l’entità dell’assegno ancora troppo elevata e pertanto ricorreva in Cassazione. In particolare, evidenziava ancora una volta come la situazione economico-lavorativa della ex moglie fosse migliorata a seguito della sua assunzione come insegnante di ruolo.

Ciò, a detta del ricorrente, poneva la donna in una situazione di netto vantaggio grazie all’incremento del reddito: essa, oltre ad avere la disponibilità della casa coniugale, percepiva uno stipendio mensile fisso di euro 1.400.00.

Diversamente l’uomo, oltre a dover corrispondere l’assegno di mantenimento alla figlia, rappresentava di essere in attesa del secondo figlio.

A parere del ricorrente, le predette circostanze ponevano gli ex coniugi in una situazione di disparità economica.  Pertanto l’assegno di mantenimento in favore della figlia doveva essere ulteriormente ridotto.

La decisione della Corte di Cassazione

Prima di richiamare l’attenzione sul percorso decisionale della Cassazione, una precisazione è doverosa.

Già in passato la Suprema Corte, con sentenza n. 9533/2019, aveva precisato che “la natura dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio (così come quelli attinenti al regime di separazione) postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare delle loro condizioni patrimoniali e reddituali […]. Il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.”

Nel pronunciarsi sul caso in esame, gli Ermellini ritenevano di non dover muovere alcun rimprovero alla Corte di Appello. Anzi. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero considerato tutti gli elementi del caso. Ossia: la situazione economica delle parti; l’incremento reddituale della ex moglie; la disponibilità dell’appartamento coniugale; la nuova famiglia del padre e il secondo figlio in arrivo dalla compagna.

Proprio tali variabili avrebbero giustificato la precedente diminuzione dell’importo da 350 a 280 euro.

Alla luce di quanto detto, la Corte di Cassazione rigettava ricorso perché infondato. 

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La casalinga ha diritto al mantenimento se ha contribuito alla carriera del marito

16 Marzo 2020 Da Staff 1 commento

La donna casalinga, che dedicandosi prevalentemente alla famiglia ha contribuito alla carriera del marito, ha diritto ad un congruo assegno di divorzio da commisurarsi in base all’età, ai sacrifici e alla durata del matrimonio (Cass. civ., sez. I del 09 marzo 2020 n. 6519).

Il fatto

In sede di divorzio una donna  chiedeva che il marito fosse obbligato a versarle un congruo assegno. A fondamento della richiesta la donna poneva il fatto che il matrimonio era durato a lungo. Ma non solo,  la donna aveva dedicato molto tempo alla famiglia e aveva incrementato il patrimonio familiare con il lavoro da casalinga. A tale richiesta di opponeva il marito. 

Il Giudice di prime cure accoglieva la richiesta della donna e stabiliva a favore della stessa un congruo assegno di mantenimento.

Avverso la sentenza l’uomo proponeva impugnazione

Effettivamente la Corte d’Appello adita accoglieva parzialmente la domanda dell’uomo riducendo l’assegno. Nello specifico la Corte rideterminava  in 1.600.00 euro mensili l’assegno di divorzio a favore della donna. Nel prendere questa decisione la Corte sottolineava che la richiedente era rimasta sposata a lungo, aveva dedicato molto tempo alla famiglia e al partner e aveva, altresì, incrementato le risorse economiche familiari con il proprio lavoro da casalinga e fuori. Peraltro era emerso che la donna viveva in affitto ed era la parte debole del rapporto perché non disponeva di risorse proprie da lavoro. L’unica liquidità di cui la stessa poteva godere era quella derivante dalla vendita degli immobili paterni divisi con la sorella. Corretto quindi ridurre l’assegno alla moglie, ma non nella misura indicata dal marito. Inoltre dato importante era l’età. A causa di questa, la donna difficilmente poteva reperire un lavoro.

L’uomo ricorreva in Cassazione ritenendo ancora eccessiva la somma di € 1.600,00

Il marito ricorreva in Cassazione  lamentando: 1)la mancata produzione in giudizio da parte della moglie delle dichiarazioni di successione dei genitori; 2) che la Corte non aveva preso in considerazione che la ex moglie avrebbe potuto andare a vivere nella casa paterna; 3) l’omesso esame dell’accordo secondo cui l’onere dell’affitto sarebbe gravato sul marito sino a quando la moglie non avesse acquistato la libera disponibilità gratuita di un immobile e comunque una volta sopravvenuta la morte del padre; 4) la ritenuta non redditività del cespite ereditato dalla ex moglie, stante l’assenza di prove al riguardo; 5) l’esiguo giudizio della Corte sulla capacità effettiva della donna di produrre reddito, stante la mancata produzione di prove sulle iniziative della stessa per raggiungere l’indipendenza economica, 6) l’omesso esame della circostanza che la figlia aveva deciso di vivere con il padre; 7) l’eccessività dell’assegno; 8) la violazione dei dettami stabiliti dalla sent. 11504/2017.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 6519/2020 rigettava il ricorso dell’uomo. Riteneva inammissibili  le prime sei doglianze perché  volte ad ottenere un giudizio di merito.

Relativamente agli ultimi due motivi del ricorso, in cui il ricorrente lamentava la violazione dai parametri sanciti dalla sentenza n. 11504/2017, che ha abbandonato il tenore di vita nella determinazione dell’assegno di divorzio, la Cassazione rilevava che la successiva sentenza n. 18287/2018 dà una diversa lettura all’assegno di divorzio più coerente con il quadro costituzionale. Ed è a questa che la sentenza in commento si rifà per la decisione.

Motivazione della Corte di Cassazione

In particolare gli Ermellini sottolineavano la funzione perequativa-compensativa dell’assegno di divorzio. Tale funzione discende dal principio di solidarietà. In virtù di tale richiamo nella determinazione dell’assegno si deve tenere conto delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi. Nonché calcolare il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, l’età del richiedente e la durata del matrimonio.

Alla luce di tale principi gli Ermellini sottolineavano la correttezza della decisione della Corte di Appello. Tale indirizzo  evita di punire il coniuge più debole economicamente. Colui che è stato sposato per lungo tempo che ha dedicato il proprio tempo alla famiglia, come la casalinga, contribuendo così ad aumentandone le risorse economiche comuni.

Per tali ragioni il ricorso dell’uomo veniva rigettato.

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Convivenza: tradimento a pochi mesi dalle nozze esclude la nullità del matrimonio in sede civile

10 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

In caso di convivenza durata oltre tre anni, la scoperta del tradimento a pochi mesi dal matrimonio, non rileva ai fini del riconoscimento della nullità già pronunciata in sede ecclesiastica (Cass., sez. VI civ., ordinanza n. 30900/2019 del 26 novembre 2019).

Il fatto

Un uomo adiva la Corte di Appello di Perugia chiedendo la delibazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico che annullava il proprio matrimonio.

Tuttavia, la Corte di Appello riteneva di non potere accogliere la domanda. Ciò alla luce del dato che la coppia aveva convissuto per oltre tre anni.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’uomo, respinta la richiesta, ricorreva in Cassazione con due motivi. Con il primo deduceva la violazione e falsa applicazione della L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 2, e dell’art. 797 c.p.c.. L’uomo nella specie sosteneva che i due requisiti (stabilità ed esteriorità) della convivenza ultra triennale, ostativi alla delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento non sussistevano nel proprio caso. L’uomo aggiungeva, altresì, che la relazione extraconiugale della moglie risaliva al 2012. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva, invece, l’omesso esame di un fatto decisivo.  Rilevava cioè che dalla sentenza ecclesiastica non poteva evincersi la continuità della convivenza. Peraltro il ricorrente riteneva che la Corte avesse errato nell’interpretazione e qualificazione della convivenza, come stabile e continuativa, ai fini dell’applicazione della maggioritaria giurisprudenza di legittimità. 

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione riteneva infondato il ricorso dell’uomo, confermando di fatto la ricostruzione della Corte di Appello di Perugia. Ciò alla luce della maggioritaria giurisprudenza sul punto. 

In particolare, gli Ermellini evidenziavano la correttezza della ricostruzione dei fatti da parte della Corte di Appello. La Corte di Cassazione ribadiva che la convivenza prematrimoniale “come coniugi” ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”.  Tale convivenza è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico.

Peraltro, la Corte di Cassazione sottolineava anche l’irrilevanza  della circostanza che l’unione fra i coniugi nel periodo di convivenza sia stata o meno felice. Tale mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza.

Nel caso di specie quest’ultimo requisito, che avrebbe reso rilevante la mancanza di affectio coniugalis, non veniva dedotto dell’uomo. Né tantomeno veniva provato dal ricorrente. Circostanza inoltre contestata dalla moglie. Le osservazioni dell’uomo attestavano tuttalpiù una non adesione affettiva al matrimonio dopo pochi mesi dalla sua celebrazione. Elemento che tuttavia non aveva impedito ai due coniugi di vivere insieme per oltre tre anni. 

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Collocamento della prole: a quali condizioni può essere autorizzato il trasferimento di residenza del minore?

6 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

In tema di collocamento della prole, non rileva l’esigenza della madre di trasferirsi altrove per motivi professionali, stante la libertà di quest’ultima di perseguire le proprie ambizioni ove ritenga più opportuno (Trib. Bari, Sez. I, decreto del 6 novembre 2019)

Dunque la scelta del genitore presso cui il minore deve permanere abitualmente deve essere ispirata dal superiore interesse dello stesso. In particolare va privilegiata la stabilità affettiva ed educativa del minore, oltre che il suo equilibrio psico-fisico. 

Questione giuridica

A quali condizioni si può autorizzare il trasferimento del minore verso il luogo in cui il genitore collocatario ha deciso di trasferirsi per obiettivi professionali?

Il fatto

Un uomo ed una donna, genitori di una bambina, adivano il Tribunale per vedere omologati gli accordi relativi alla gestione della figlia minore a seguito della cessazione della convivenza. 

Gli accordi prevedevano l’affidamento condiviso della minore , il collocamento della stessa presso la madre e l’obbligo per il padre di contribuire al mantenimento. 

Successivamente la donna si trasferiva a Milano per ragioni di lavoro portando con sé la figlia. Tale trasferimento, del tutto non programmato, avveniva nel bel mezzo dell’anno scolastico. 

Pertanto il padre ricorreva dinanzi al Tribunale per i Minorenni il quale ordinava alla donna di riportare la minore a Bari. Contestualmente, sospendeva la responsabilità genitoriale della stessa.

La donna proponeva ricorso al Tribunale di Bari chiedendo l’autorizzazione al trasferimento della figlia a Milano. La donna adduceva quale motivo le migliori opportunità di studio che la piccola avrebbe avuto. Tuttavia il padre si opponeva fermamente alla richiesta. 

Decisione del Tribunale 

Il Tribunale di Bari rigettava il ricorso della donna disponendo il collocamento della minore presso il padre. Dall’istruttoria emergeva che la figura paterna era in grado di assicurare alla figlia stabilità e continuità affettiva. I giudici, inoltre, sottolineavano che il trasferimento avrebbe determinato l’allontanamento della piccola dalle figure significative. Ciò avrebbe compromesso irrimediabilmente il suo percorso di crescita. 

Premessa doverosa

L’art. 337 c.c. sancisce che che la scelta della residenza abituale del minore deve essere assunta di comune accordo dai genitori. Tale scelta va fatta tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni dei figli. In tal senso, ormai da tempo, il criterio della “maternal preference” è stato sostituito dal principio alla bigenitorialità. Ne discende, quindi, che genitore collocatario può essere tanto la mamma quanto il papà. 

Ciò posto, come agire dinanzi ad una richiesta di trasferimento? 

In linea generale, in tema di trasferimento della prole, sono due gli interessi da tutelare: da un lato, la libertà del genitore di trasferirsi ovunque desideri; dall’altro lato, il rispetto del superiore interesse del minore. 

E’ chiaro che, nell’adozione di provvedimenti di questo tipo, l’iter da seguire non può mai essere univoco. Piuttosto, è necessaria una valutazione del singolo caso concreto volta ad individuare “benefici” e “rischi” che possano ripercuotersi nella sfera soggettiva del minore.

Il giudice, nell’autorizzare o meno il trasferimento, deve valutare la conformità di detto trasferimento all’interesse del minore. 

Dunque, nell’individuare il genitore presso il quale il minore dovrà permanere abitualmente, il giudice dovrà optare sempre per colui il quale sia maggiormente idoneo ad offrire stabilità affettiva, relazionale, educativa e ludica. 

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Stato di abbandono: il minore può essere dichiarato adottabile

2 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

In caso di stato di abbandono di un minore la Corte di Cassazione ha stabilito che “sussiste lo stato di abbandono non solo nelle ipotesi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma altresì nei casi in cui la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave lo sviluppo psico fisico del bambino, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo” (Cass. civ. ord. n. 32412/2019).

Il fatto

La Corte di Appello, in conformità con la decisione di primo grado, dichiarava lo stato di adottabilità di un minore. In particolare i giudici aditi sostenevano che il minore non godesse di un’adeguata assistenza morale e materiale da parte della madre. Inoltre era emerso che il minore soffrisse di disturbo del linguaggio e la madre era incapace di affrontare il problema. 

Per tali motivi, il bambino veniva collocato in una casa famiglia. In tale contesto si assisteva ad un repentino miglioramento delle sue condizioni psico fisiche. 

La donna, dunque, proponeva ricorso in Cassazione avverso detta decisione, lamentando la mancata valutazione del preminente diritto del minore di vivere con i genitori.

Cosa si intende per adottabilità?

L’art. 1 della l. 184/1983 sancisce il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine. Ciò comporta che il giudice di merito deve espletare sempre, in via preventiva,  interventi a  sostegno della genitorialità al fine di rimuovere eventuali situazioni pregiudizievoli.  Solo qualora risulti impossibile il pieno recupero delle capacità genitoriali può considerarsi legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. 

A tal proposito gli Ermellini chiariscono che si ha stato di abbandono quando vi è rifiuto volontario dell’adempimento dei doveri genitoriali. Ma non solo. Anche nei casi in cui la situazione familiare sia pregiudizievole per lo sviluppo psico fisico del minore. Pertanto in assenza di concreti riscontri a nulla rileva la volontà verbale dei genitori di prendersi cura dei figli.

La decisione 

Tornando al caso di specie, la Corte di Appello aveva sottoposto al vaglio la capacità genitoriale della donna (stante l’assenza del padre che non aveva riconosciuto il figlio). La Corte era pervenuta ad un giudizio negativo circa le capacità della stessa ad accudire il minore, considerate le problematiche circostanze emerse in corso di istruttoria.

Pertanto la Corte di Cassazione riteneva inammissibile il ricorso e confermava lo stato di adottabilità del minore. 

Potrebbe anche interessarti “Famiglia di origine: il minore ha diritto a mantenere con la famiglia di origine rapporti significativi” leggi qui. 

 

 

 

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