La riduzione del reddito causa covid-19 influisce sull’assegno di mantenimento? A questa domanda risponde il Tribunale di Terni con una interessante ordinanza del luglio scorso.
I decidenti disponevano la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli posto a carico del padre. Questo perché l’uomo, libero professionista, a causa della situazione emergenziale covid-19, ha subito una drastica contrazione dei propri redditi.
Il caso
Durante un giudizio di divorzio, una donna chiedeva al Tribunale di Terni l’aumento da € 350,00 ad € 400,00 dell’assegno di mantenimento per i figli stabilito a carico del marito. Alla luce dei maggiori costi della scuola, dei corsi extrascolastici e delle spese mediche era necessario che il padre si adeguasse al maggiore bisogno dei figli. Resistente nel giudizio, il marito domandava riduzione dell’assegno da € 350,00 ad € 150,00. Egli infatti a causa della emergenza sanitaria, subiva un’interruzione dell’attività lavorativa ed una conseguenziale contrazione del reddito. Doveva inoltre sostenere i costi del canone di locazione ed ulteriori spese mediche che rendevano ancora più difficile versare la somma già decisa dal Tribunale.
La decisione del Tribunale di Terni.
Il Tribunale effettuava un’attenta valutazione della situazione economica delle parti. Valutava tutte le spese affrontate dall’uomo: le spese mediche, la somma del canone di locazione ma soprattutto gli effetti della pandemia nel suo settore. I decidenti constatavano che il settore dell’uomo, quello della libera professione, era tra quelli maggiormente colpiti dalle conseguenze negative dell’emergenza sanitaria da covid-19.
Ritenevano quindi verosimile che il marito avesse subito una netta riduzione del reddito e che sarebbe stata necessaria una proporzionale riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli.
Ai fini della decisione, il Tribunale di Terni si conformava ad un marmoreo principio della giurisprudenza. “In seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo a quello goduto in precedenza (Cass. 2000/15065). E’ altresi’ da considerare che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione che impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte alle esigenze dei figli. Queste non sono riconducibili al solo obbligo alimentare ma si estendono all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale. Ciò fin quando la loro età richieda una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cure ed educazione”.
Principio di diritto
È evidente l’obbligo di mantenimento che grava su ciascun genitore. Ognuno di loro vi deve contribuire in proporzione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Ciò in applicazione di quanto previsto dagli articoli 147 e 337-ter c.c. Pertanto, in caso di riduzione degli introiti è legittima la richiesta volta alla modifica della somma da versare a titolo di mantenimento.
Tenuto conto di tali principi, il tribunale disponeva la riduzione ad € 200,00 dell’assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli. I decidenti si riservavano inoltre la possibilità di rideterminare l’assegno qualora mutasse nuovamente la situazione economica dell’uomo.
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