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Blog: aggiornamenti dallo Studio

Prova del DNA: lo strumento più idoneo per accertare la paternità

29 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

La recente giurisprudenza ritiene che il test del DNA costituisce lo strumento più idoneo per accertare la paternità soprattutto in combinazione con altri elementi di prova.

Quanto detto lo stabilisce espressamente la Cassazione con l’ordinanza n. 14916 pubblicata il 13 luglio 2020.

Quando in sede di giudizio è necessario accertare la paternità e la maternità, la consulenza tecnica è il mezzo obiettivo di prova e lo strumento più idoneo ai fini dell’accertamento. Si tratta di una prova con margini di certezza elevatissimi.

Il caso

Un uomo conveniva in giudizio i figli legittimi di quello che riteneva essere il proprio padre biologico. In particolare, il ricorrente sosteneva di essere nato dalla relazione tra la madre e il padre dei convenuti. Chiedeva, quindi, che il  Tribunale dichiarasse il de cuius proprio padre naturale.

La prova principe in questi procedimenti è quella ematologica, segnatamente di raffronto del DNA. La rilevanza di questo esame dal punto di vista probatorio è determinata dalla pressoché sicura univocità di risultato. Inoltre, il Giudice, nell’ ordinare l’esperimento di detto mezzo istruttorio, potrà anche dedurre ulteriori elementi di prova ex art. 116 c.p.c.. Per esempio anche l’eventuale rifiuto di sottoporsi al prelievo può essere ritenuto dal Giudice un elemento di prova circa la paternità.

Solo laddove il test del DNA non sia possibile, la prova potrà dedursi con ogni altro mezzo istruttorio, anche presuntivo (ad esempio prove testimoniali e/o documentali).

Nel caso posto all’ attenzione dei decidenti, l’attore si era sottoposto all’esame del DNA non di sua personale iniziativa bensì sull’accordo delle parti, affidandosi ad un noto genetista scelto congiuntamente. Il DNA veniva confrontato con quello di uno dei convenuti, suo parente in linea maschile più prossimo, ottenendo una percentuale del 97,4%. Il risultato era pertanto coerente con il ritenuto vincolo di parentela fra fratelli unilaterali consanguinei, in quanto figli dello stesso padre.

La prova del DNA: caratteristiche

La prova del DNA è espressione del principio di favor veritatis che mira a tutelare il diritto inviolabile dell’individuo alla sua identità personale.

Questa prova ha sostituito, le precedenti analisi probabilistiche basate sull’ utilizzo dei marcatori genetici, proprio grazie all’ elevato grado di certezza per il raggiungimento della verità biologica. Costituisce l’unico mezzo di prova diretto e non presuntivo della paternità, divenuto sempre più frequente nella prassi giudiziaria.

Tecnicamente si procede al confronto tra il profilo genetico del figlio con quello di entrambi i genitori. Una volta individuate nel figlio le caratteristiche genetiche di provenienza materna, si valuta la loro corrispondenza (o meno) con quelle di provenienza paterna. In caso positivo verrà accertata la paternità, in caso negativo, invece, l’indagine si conclude con l’esclusione certa della stessa.

Potrebbe anche interessarti” Sopravvenuta adozione: possibile riduzione del mantenimento dovuto dal padre naturale”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: figlio legittimo, madre biologica, maternità, padre biologico, paternita, prove, test genetico

L’assegno di mantenimento per il coniuge non ha natura alimentare

29 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non nello stato di bisogno, non ha natura alimentare” (Cass. civ., sez. III 26 maggio 2020, n. 9686).

Il caso 

Una donna avviava una procedura di espropriazione immobiliare nei confronti dell’ex marito. In particolare, la predetta lamentava il mancato versamento dell’assegno di mantenimento a proprio favore disposto in sentenza. L’uomo, ricevuta la notifica della procedura di esecuzione, si opponeva all’esecuzione eccependo la compensazione tra il credito della ex moglie ed il proprio derivante dall’adempimento di un mutuo fondiario stipulato da entrambi ma onerato esclusivamente dall’uomo. 

Ebbene, il Tribunale di Palermo accoglieva l’opposizione all’esecuzione e condannava la ex moglie al pagamento della somma eccedente la compensazione. 

La donna, certa della propria pretesa creditoria, ricorreva alla Corte di Appello di Palermo. Anche questa, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado.

Sebbene la Corte di Appello condividesse le argomentazioni del giudice di primo grado, la donna, non contenta, ricorreva anche in Cassazione. 

Il motivo principale addotto a sostegno del ricorso riguardava la circostanza che il mantenimento era stato richiesto per la stessa e per i figli. Ciò, a tenore della ricorrente, attribuiva valore alimentare al proprio credito e dunque non poteva operare la compensazione.

La decisione della Corte di Cassazione 

Gli Ermellini, al fine di decidere il caso, affrontano, preliminarmente, la questione della natura giuridica del credito. Nel caso di specie i predetti distinguono la natura dell’assegno di mantenimento a favore dei figli rispetto a quello a favore della moglie. In particolare sottolineano la natura alimentare del primo. Ciò, di conseguenza, preclude la compensazione e la pignorabilità essendo una somma destinata allo stato di bisogno del creditore.

Natura giuridica analoga non ha invece l’assegno di mantenimento per il coniuge. Sottolineano gli ermellini che il credito al mantenimento del coniuge trova fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale. Da ciò deriva la diversità di regime quanto a pignorabilità e compensabilità.

Sottolineano gli Ermellini, inoltre, che il Giudice dell’esecuzione non avendo potere di modificazione del titolo non può distinguere, con riferimento all’assegno di mantenimento del coniuge, la quota alimentare dalla quota propriamente di mantenimento. 

Peraltro, sottolinea la Corte di Cassazione, l’indivisibilità delle componenti dell’assegno di mantenimento deriva anche dalla tassatività dei casi di impignorabilità e del conseguente divieto di compensazione (art. 1246 n. 3 c.c.).

Conseguentemente, per tutte le ragioni sopra evidenziate, la Corte di Cassazione riteneva infondato il motivo di impugnazione e rigettava il ricorso.

Potrebbe anche interessarti “Niente trattamento di fine rapporto per l’ex non titolare dell’assegno divorzile”. Leggi qui. 

 

 

 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: compensazione crediti, mantenimento, mantenimento figlio, mantenimento moglie, pignoramento

Quando i nonni devono versare il mantenimento per il nipote?

22 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

Quando sorge il dovere dei nonni di versare il mantenimento per il nipote?

È legittimo porre a carico dei nonni una assegno di mantenimento in favore del nipote nel caso in cui i genitori non sono in grado di provvedere da soli.

Con ordinanza del 14 luglio 2020 n. 14951, la Corte di Cassazione conferma quando già deciso dalla Corte d’Appello di Perugia. I giudici di legittimità ribadiscono l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori del minore i mezzi necessari al suo sostentamento contribuendo così al mantenimento ed alle cure necessarie.

Si tratta, tuttavia, di un dovere sussidiario e subordinato a quello primario dei genitori che interviene solo nell’ ipotesi in cui questi non dispongano dei mezzi sufficienti al mantenimento della prole.

Il caso

Una donna adiva il Tribunale di Perugia chiedendo che i nonni del figlio provvedessero in luogo del padre al suo mantenimento. Il Tribunale accoglieva la richiesta della donna ponendo a carico del nonno l’obbligo di versare un assegno mensile pari ad € 130,00 con tale finalità. In ragione della minore età, il provvedimento onerava il nonno al versamento a mani della madre.

Con sentenza n. 312 del 2018, la Corte d’Appello di Perugia confermava il decreto del Tribunale.

Avverso tale decisione, il nonno ricorreva in Cassazione articolando due motivi.

Con il primo, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 316 bis c.c., in relazione all’ articolo 360, comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., in quanto il giudice di appello avrebbe onerato il nonno prescindendo dalla valutazione delle possibilità economiche della madre. La stessa infatti lavorava e conviveva stabilmente presso la casa dei propri genitori.

Inoltre, il soccombente nonno deduceva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione, ancora una volta, all’articolo 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.. Secondo il ricorrente,  la Corte avrebbe emanato il provvedimento senza tenere conto della disponibilità economica del padre che disponeva di uno stipendio fisso ma che non aveva mai versato il mantenimento dovuto.

I motivi della decisione

Per emettere la sentenza, gli Ermellini riprendono quando già in precedenza sancito nell’ ordinanza n. 10419 del 02.05.2018 nella quale viene espresso il generico dovere dei genitori di mantenere i figli facendo fronte a tutte le loro esigenze. L’articolo 148 c.c. stabilisce il loro obbligo di adempiervi proporzionalmente alle loro condizioni economiche.

Il coinvolgimento dei nonni deve essere pertanto subordinato e sussidiario a quello dei genitori. Per legge, l’obbligo degli ascendenti subentra solo quando i genitori non dispongano dei mezzi necessari a mantenere la prole.

La Cassazione precisa che la decisione presa dalla Corte di Appello è conforme al consolidato orientamento in merito. Nel caso di specie lo stipendio della madre di circa € 1.100,00 mensili è considerato insufficiente per il sostentamento del minore a maggior ragione perché malato e soggetto a terapie riabilitative.

In più, nel giudizio la donna aveva dimostrato l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre.

Per tali ragioni è ritenuto legittimo disporre il coinvolgimento dei nonni, obbligati a contribuire al mantenimento del minore.

Potrebbe anche interessarti “Famiglia di origine: il minore ha diritto a mantenere con la famiglia di origine rapporti significativi”. Leggi qui. 

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Niente trattamento di fine rapporto per l’ex non titolare dell’assegno divorzile

6 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

Una quota del trattamento di fine rapporto non può essere riconosciuta all’ex che non ha diritto a percepire l’assegno divorzile.

A stabilire il superiore principio di diritto la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 12056/2020.

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha confermato il proprio precedente orientamento.

Il caso

La vicenda in esame trae la sua origine dalla richiesta avanzata da un’ex moglie volta ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) spettante all’ex coniuge. 

Nel corso del giudizio di primo grado, in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i giudici respingevano tanto la domanda volta ad ottenere l’assegno divorzile, quanto quella volta ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto spettante all’uomo. 

Parimenti, la Corte di Appello si uniformava alla decisione di primo grado. La predetta Autorità rigettava la domanda della donna volta ad ottenere l’assegno divorzile e nulla diceva, invece circa la richiesta della quota di trattamento di fine rapporto. 

La donna, soccombente in entrambe le sedi di merito, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione proponendo un solo motivo di doglianza.

la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia, da parte della CDA, circa la domanda finalizzata ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto. In particolare, il giudice adito aveva ritenuto che mancasse il relativo e specifico motivo di appello. A parere della ricorrente, purtuttavia, quest’ultimo era stato proposto implicitamente. 

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione, in linea con la giurisprudenza in materia, respingeva il ricorso. L’Ecc.ma Corte sottolineava che non essendo la donna titolare dell’assegno di divorzio, non avrebbe potuto avanzare domanda per ottenere una quota del TFR dell’ex coniuge.

Dunque, l’omessa pronuncia della Corte d’Appello sul motivo riferibile alla richiesta del TFR non aveva nessuna rilevanza. 

Per tale ragione, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso. 

Potrebbe anche interessarti: “Pensione di reversibilità: come avviene la ripartizione tra ex coniuge e coniuge convivente”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno divorzile, divorzio, ex marito, ex moglie, tfr

Pensione di reversibilità: come avviene la ripartizione tra ex coniuge e coniuge convivente?

30 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

In tema di pensione di reversibilità, la Suprema Corte di Cassazione fa il punto circa i criteri da utilizzare per procedere alla ripartizione della stessa tra coniuge divorziato e il coniuge superstite.

In particolare, l’attribuzione delle quote della pensione di reversibilità (art. 9 l. 898/1970), a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge convivente, va effettuata sulla base del criterio legale della durata dei rispettivi rapporti. A quest’ultimo criterio si aggiungono ulteriori correttivi (Cass. civ., ord. n. 11520/2020).

Il fatto

A seguito del decesso del marito, la seconda moglie conveniva in giudizio l’INPS per ripartire le quote della pensione di reversibilità tra sé e la ex coniuge.

Sia in primo grado che in appello, i giudici assegnavano al coniuge divorziato una quota pari all’ 80% della pensione di reversibilità erogata dall’INPS. Al coniuge superstite assegnavano il restante 20% del trattamento.

Per i giudici di merito, una ripartizione di questo tipo era giustificata dal raffronto tra la durata dei rapporti matrimoniali. Invero, con la prima moglie 36 anni nel corso del quale erano nati 4 figli. Con la seconda moglie 16 anni e senza prole. 

Dunque, è chiaro che nella decisione i giudici di merito avevano adottato il criterio legale della durata dei rispettivi rapporti di coniugio. Tale ultimo criterio, tuttavia, temperato da correttivi di carattere equitativo. 

La seconda moglie ricorreva in Cassazione

Quest’ultima presentava ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:

  • Innanzitutto la donna lamentava la diversità di trattamento, nella materia in esame, riservata alle coppie sposate e alle coppie di fatto. Dunque, denunciava l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 della L. 898/1970. 
  • Con il secondo motivo lamentava la mancata adozione, da parte dei giudici di merito, di un criterio sostanziale nell’attribuzione delle quote spettanti. Infatti, la donna sottolineava come non fosse stato dato alcun valore al fatto che essa si fosse presa cura del marito fino alla morte.
La decisione della Corte di Cassazione 

Con riguardo al primo motivo la giurisprudenza di legittimità è chiara. 

Infatti, in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità (ex art. 9 della l. 898/1970) in favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata sulla base di più criteri. Innanzitutto, sulla base del criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni. In più occorre ponderare ulteriori elementi quali: l’entità dell’assegno; le condizioni economiche dei coniugi; la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. 

Con riguardo a questo ultimo aspetto, occorre ricordare la sentenza n. 491/2000 della Corte Costituzionale. Invero, “la diversità tra famiglia di fatto e  famiglia fondata sul matrimonio è basata sulla constatazione che la prima è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della seconda”.

Una ricostruzione che la Cassazione decideva di abbracciare in toto, anche sulla base delle previsioni della Legge Cirinnà (l. 76/2016). Il legislatore, infatti, ha previsto l’applicabilità, per le unioni civili, di tutta una serie di norme di cui alla legge 898/1970 (compreso l’art. 9) nei limiti della compatibilità. 

Invece, per le convivenze di fatto rileverebbe esclusivamente lo stato di bisogno.

Quindi per la Cassazione, dal punto di vista delle conseguenze patrimoniali (e della correlazione con il diritto previdenziale), le situazioni restano distinte.

Alla luce della ricostruzione riportata, la Suprema Corte valutava come del tutto infondato il primo motivo. 

Anche il secondo motivo di ricorso risultava essere infondato: in sede di giudizio in Cassazione è preclusa qualsivoglia rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito.

Per i superiori motivi la Suprema Corte rigettava il ricorso. 

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Assegno universale per i figli

22 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

L’assegno universale per i figli è una delle principali misure del Family Act. Si tratta, in particolare, di un beneficio economico per le famiglie con figli. L’importo dovrebbe cambiare in base al reddito familiare.

Di seguito i dettagli della misura.

Family Act cosa è?

Il Family Act, ossia il disegno di legge delega recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, è un insieme di misure previste dal Governo per le famiglie, per l’approvazione del quale manca ancora l’obbligatorio passaggio dal Parlamento.

Una delle più interessanti novità previste dal Family Act è l’assegno universale per i figli.

In cosa consisterebbe l’assegno universale per i figli?

Le caratteristiche dell’assegno universale per i figli sono indicate nell’art. 2 del Family Act. Ebbene, esso consiste in un beneficio di carattere economico per tutte le famiglie con dei figli a carico. La platea dei beneficiari sono le famiglie italiane. L’importo consisterà in un ammontare minimo a cui verrà aggiunta una ulteriore somma variabile da determinare in base al valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

L’assegno verrà attribuito a ciascun figlio/a, fino al compimento del 18esimo anno di età, e nel caso di figlio successivo al secondo, l’ammontare dell’assegno universale subirà un incremento del 20%.

Anche in presenza di figli disabili l’assegno sarà più alto. In particolare la somma stabilità sarà incrementata del 20%.

A decorrere da quando e fino a quando verrà erogato?

Secondo quanto riportato nel testo del Family Act l’assegno universale per i figli verrà erogato dal settimo mese di gravidanza. Il sostegno economico sarà versato mensilmente fino al compimento della maggiore età del figlio.

In merito alle modalità, la misura economica può consistere o nell’erogazione di una somma di denaro, oppure nel riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta.

Inoltre, l’assegno universale non concorrerà a formare il reddito complessivo del nucleo familiare.

Le altre misure previste dal Family Act

Oltre all’assegno universale per i figli, il Family Act annovera altre misure nell’interesse della famiglia quali:

– il congedo parentale obbligatorio anche per i padri;

– l’integrazione dello stipendio per le madri lavoratrici;

– contributi (fino al 100%) per le rette degli asili nido o per le attività ludiche e sportive da praticare dopo la scuola;

– detrazioni per i libri e per l’affitto degli universitari

– agevolazioni fiscali per le giovani coppie, di età non superiore a 35 anni, per l’affitto della prima casa.

Quando entrerà in vigore la misura?

In merito all’entrata in vigore del Family Act e di conseguenza dell’assegno universale non ci sono certezze. Essa è connessa all’approvazione parlamentare. Tuttavia, il Ministro per la Famiglia e per le Pari Opportunità intervistata su punto ha dichiarato che la misura potrebbe entrare in vigore già da gennaio 2021.

Sicché, sino all’approvazione parlamentare, non rimane che attendere.

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No pignoramento all’ex marito che non versa il mantenimento perché paga il mutuo cointestato

19 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

Pignoramento: nel caso in cui l’ex coniuge agisca esecutivamente per recuperare l’assegno di mantenimento non versato, a quest’ultimo può essere opposto in compensazione un credito di pronta liquidazione.

La Cassazione ha affermato che, in caso di avvio di procedure di espropriazione immobiliare da parte dell’ex coniuge finalizzate al recupero dell’assegno di mantenimento non corrisposto, il soggetto obbligato può portare in compensazione il credito relativo al mutuo stipulato da entrambi i coniugi e pagato esclusivamente da uno. Ciò a causa della natura dell’assegno di mantenimento per il coniuge, che non soddisfa un bisogno strettamente alimentare, ma risponde a vincoli solidaristici derivanti dal rapporto di coniugio (Cass. civ. sent.n. 9686/2020).

Il fatto

Una donna avviava un pignoramento immobiliare nei confronti dell’ex marito. Ciò al fine di recuperare gli assegni di mantenimento dovuti e mai corrisposti. 

L’uomo si opponeva al pignoramento eccependo la compensazione di un credito vantato dallo stesso nei confronti della donna. Tale credito derivava dal pagamento di un mutuo stipulato da entrambi i coniugi e pagato esclusivamente dal marito.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione del marito.

Anche la Corte di Appello competente confermava la decisione di primo grado. Infatti, sottolineavano i giudici, il credito vantato dalla ex moglie non aveva natura strettamente alimentare, posto che non era stato dedotto e provato nulla circa gli alimenti in favore dei figli. In più, il credito opposto dall’ex marito derivava da un mutuo contratto da entrambi per realizzare un impianto sportivo su un terreno comune.

Sicché la donna, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorreva ai giudici di legittimità. 

La decisione della Corte di Cassazione

La questione: l’assegno di mantenimento può essere oggetto di compensazione?

La donna ricorreva in Cassazione adducendo quattro motivi di ricorso.

Con il primo e principale motivo ella asseriva che la Corte di Appello non avrebbe considerato che il mantenimento fosse sia per sé stessa che per i figli. Per tale ragione, l’assegno di mantenimento non poteva essere oggetto di compensazione. 

La Cassazione, però, rigettava il ricorso e chiariva la sostanziale differenza tra il credito per il mantenimento dei figli e la natura dell’assegno di mantenimento per la ex moglie. 

Invero, il credito per il mantenimento dei figli “presuppone uno stato di bisogno perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non pignorabili” (cfr. Cass., n. 11689/2018 – n. 23569/2016).

Diversa è, invece, la natura dell’assegno di mantenimento per la ex moglie: questo trova la sua fonte nel diritto all’assistenza morale e materiale derivante dal vincolo di coniugio e non nello stato di bisogno di un soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni.

L’assegno di mantenimento per l’ex coniuge, dunque, si inquadra in un perimetro ben più ampio, posto che non si limita a soddisfare bisogni primari.

La diversità tra le due tipologie di assegno è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla stessa Cassazione.

Applicando, nel caso in esame, i principi di cui sopra, la Corte dava ragione all’uomo. La donna non aveva provato la quota alimentare riferita ai figli. Riteneva che al credito per il mantenimento del coniuge azionato in via esecutiva poteva essere opposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il pagamento del mutuo.

Pertanto il ricorso della donna veniva rigettato

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Assegno di divorzio: ridotto se il matrimonio è di breve durata e se l’ex coniuge eredita dei beni

11 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

In materia di assegno di divorzio è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione.

Questa ha stabilito che l’assegno di divorzio va ridotto in presenza di circostanze quali: la cospicua eredità percepita dall’ex coniuge e la breve durata del rapporto matrimoniale (Cass. civ., Ord. n. 10647/2020).

Il caso

La Corte d’Appello rigettava il ricorso di un uomo volto ad ottenere la riduzione dell’assegno divorzile in favore della ex moglie.

L’uomo fondava la richiesta su diversi motivi: 1) il peggioramento delle proprie condizioni economiche. 2) la rosea situazione reddituale della ex moglie: la donna, oltre ad essere proprietaria di alcuni immobili, aveva ricevuto in eredità una somma di denaro pari a circa 120.000,00 euro.

I giudici di merito sottolineavano che il ricorrente, avvocato, percepiva una pensione di euro 4.500,00; possedeva molteplici immobili (di cui uno in locazione a terzi) ed aveva sottoposto la villa di proprietà a vincolo di destinazione in favore della nuova moglie.

Dunque, pur riconoscendo un miglioramento della situazione reddituale della ex moglie, la Corte adita rappresentava come la stessa al momento della pronuncia di divorzio fosse comunque priva di occupazione lavorativa.

Per tali ragioni, la Corte di Appello rigettava il ricorso. Affermava che il miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie non rappresentasse un motivo sufficiente per accogliere la domanda.

Il ricorso in Cassazione

L’uomo ricorreva dinanzi la Corte di legittimità, sollevando i seguenti motivi di doglianza.

Con il primo motivo egli lamentava la mancata applicazione dei criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno di divorzio. Ciò in quanto la ex moglie, con la quale non aveva avuto figli, non si era mai preoccupata di contribuire alle spese di famiglia. In più, il ricorrente affermava di essere titolare di una pensione di 1.800,00 euro e non di 4.500,00.

Con il secondo, egli lamentava l’omessa valutazione della circostanza delle nuove nozze.

Con il terzo, infine, rilevava la mancata considerazione del miglioramento delle condizioni reddituali della ex moglie alla luce del lascito ereditario.

La Cassazione riteneva fondati i motivi avanzati dall’ex marito

La Suprema Corte affermava che, ai sensi dell’art. 9 della legge sul divorzio, per procedere alla riduzione dell’assegno è necessario accertare la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi rispetto all’assetto definito in sede di divorzio, attraverso la comparazione delle rispettive situazioni, in ossequio ai principi giurisprudenziali attuali (cfr Cass. civ., n. 1119/2020).

Dunque, ai fini della riduzione dell’assegno è necessario che si rinvengano elementi fattuali idonei a destabilizzare l’assetto patrimoniale. Il giudice, in presenza di queste modifiche, è tenuto ad applicare i principi in materia per modulare l’assegno di divorzio.

Tornando al caso di specie, la Cassazione rilevava che i giudici di merito non avevano valutato correttamente gli elementi dedotti dal ricorrente. Primi tra tutti la cospicua eredità acquisita dalla ex moglie. Secondo, poi, i sopravvenuti oneri del marito per il nuovo matrimonio: da tempo la giurisprudenza valuta tali circostanze come idonee a modificare la misura dell’assegno di divorzio.

Infine, la Corte di Appello non aveva attribuito rilevanza neppure alla limitata durata del vincolo matrimoniale. Anch’esso elemento fattuale di cui tener conto per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la Cassazione accoglieva il ricorso dell’uomo.

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ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.