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Archivi per Ottobre 2019

Offendere sui Social Network è reato: una nuova diffamazione

31 Ottobre 2019 Da Staff Lascia un commento

Offendere su facebook è reato. In particolare le offese integrerebbero il reato di diffamazione di cui all’art. 595 comma 3 c.p.

Sviluppi giurisprudenziali

Offendere su  facebook configura per la giurisprudenza il reato di cui l’articolo 595 c.p. in caso di  post o commento dai contenuti diffamatori, è questo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

Per parlare di diffamazione, il post o il commento non necessariamente deve indicare un nome o una persona specifica. È sufficiente che siano scritti elementi che facilmente ricolleghino le offese a un soggetto determinato.

La condotta rientrerebbe tra quelle indicate dal comma 3 dell’art. 595 c.p. 

Fate attenzione! non è necessario che vi sia l’intento di offendere, essendo sufficiente avere volontariamente scritto il post o il commento incriminato, senza tenere conto delle possibili conseguenze.

Ciò che più preoccupa di questo “nuovo reato” è la possibilità di “ricondivisione”, spesso incontrollabile, di un messaggio offensivo. Tutto questo giustifica le condanne previste.

Cosa si intende per diffamazione?

La diffamazione trova “il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa.” (Cass. 24431/2015)

Tuttavia non sempre la giurisprudenza è unanime.  Infatti nella sentenza n. 1254/2019 la Cassazione ritiene che Facebook  è “potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone”. Tuttavia non  può parlarsi di reato posto “in essere col mezzo della stampa” perché i social network non sarebbero destinati “ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico”.

Quando il reato non si configura e trattamento sanzionatorio

Esistono delle scriminanti, ossia ipotesi nelle quali non si è puniti. Infatti se si risponde ad una provocazione o se si esercita il proprio diritto di critica allora potrebbe non trattarsi di diffamazione.

Attenzione però, la pena prevista varia da 6 mesi a 3 anni di reclusione, e la multa non è mai inferiore a 516 euro. Inoltre è sempre possibile agire in sede civile per ottenere risarcimento.

Come tutelarsi?

Si tratta di un reato procedibile a querela di parte che va sporta presso i carabinieri o la polizia postale entro 3 mesi da quando si viene a conoscenza del commento o del post dal contenuto offensivo.

Potrebbe anche interessarti “Revenge porn, finalmente è reato”. Leggi qui.

 

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Obbligo mantenimento dei figli, quando cessa?

28 Ottobre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’obbligo di mantenimento dei figli non può durare in eterno. Interessante a tal proposito è una recente sentenza emessa dal Tribunale di Verona del 26.09 scorso. “Percorso di studi poco proficuo e scarsa propensione al lavoro” fanno venire meno il diritto dei figli ad essere mantenuti.

Il fatto

Una donna separata chiede al Tribunale di Verona che il marito venga obbligato a versare una somma per il mantenimento dei figli di 24 e 22 anni. L’uomo si oppone per una ragione: i figli non hanno dimostrato di avere alcun progetto concreto. In particolare il figlio, ha abbandonato gli studi; la figlia, di anni 22, frequenta ancora le scuole superiori.

La decisione del Tribunale di Verona

Entrambe le circostante, unite alla mancata dimostrazione della ricerca di un lavoro, sono state sufficienti per indurre il Giudice a revocare l’assegno di mantenimento in capo al padre. 

Durante l’istruttoria, infatti, è emerso che i due ragazzi, entrambi maggiorenni, non hanno conseguito il diploma di scuola superiore. E’ altresì emerso che gli stessi non risultano impegnati né in un percorso di studi, né nella ricerca di un lavoro. 

Peraltro, è stato provato che entrambi i figli hanno rifiutato delle offerte lavorative.

Gli elementi sopra indicati dimostrano la colpa dei due giovani, i quali con il loro comportamento hanno determinato il venir meno dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore. Gli stessi hanno dimostrato di non aver voluto studiare nonché scarsa propensione al lavoro.

Fenomeno “figli bamboccioni”

Il sopra descritto caso, non è isolato, non è la prima volta che i Giudici si trovano a far fronte a situazioni simili.

La Cassazione nei confronti dei figli “fannulloni” ha assunto nel tempo un atteggiamento fermo. Infatti, se il mancato svolgimento di una attività lavorativa dipende da inerzia  o da rifiuto ingiustificato di lavorare del figlio, quest’ultimo perde il diritto ad essere mantenuto (Cass. Civ., sez. 1°, n. 4765/2002; Cass. Civ., sez. 1°, n. 22214/2004; Cass. Civ. , sez. 1°, n. 15756/2006).

Ovviamente, l’accertamento deve essere effettuato caso per caso. Un genitore non può pretendere che un figlio laureato in medicina faccia l’idraulico o il commesso. Ma allo stesso tempo, un figlio che non ha studiato o si sia formato, per sua colpa, non può pretendere di attendere un lavoro in banca o di essere mantenuto a vita.

Pertanto, tornando alla domanda iniziale, l’obbligo del mantenimento dei figli (non sposati e non conviventi con altra persona) cessa in due ipotesi: 1) nel caso di raggiunta indipendenza economica; 2) nel caso di percorso di studi poco proficuo e scarsa propensione al lavoro.

Potrebbe anche interessarti “Spese straordinarie: il Tribunale di Palermo adotta un nuovo protocollo”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

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REVENGE PORN, FINALMENTE E’ REATO.

23 Ottobre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il reato di revenge porn, previsto dall’art. 612 ter c.p., è stato introdotto dalla legge 69/2019 , conosciuta come codice rosso,  al fine di arginare il drammatico fenomeno della illecita diffusione di immagini o di video sessualmente espliciti.

PRIMO CASO A PALERMO

I quotidiani palermitani hanno rappresentato il primo caso di revenge porn registrato a Palermo. La vittima è una ragazza di 28 anni. L’immagine diffusa veniva scattata alla donna dall’ex fidanzato in un momento di intimità.

Una volta lasciato, pur di tornare con la ex, o per vendetta l’uomo, aveva diffuso l’immagine dal contenuto sessuale esplicito della fidanzata.

La donna presentava querela e il Gip valutati gli elementi di prova, particolarmente gravi ai danni dell’ex convivente, disponeva la misura cautelare in carcere.

COSA SIGNIFICA REVENGE PORN?

L’espressione “Revenge Porn” deriva dall’inglese e significa vendetta porno. Il comportamento di chi diffonde illecitamente immagini o video dal contenuto sessuale a decorrere dal 09 agosto scorso è sanzionabile penalmente.

Purtroppo nei ultimi tempi la cronaca nazionale, e non, ha messo in luce parecchie storie drammatiche, che nei casi più gravi hanno determinato il suicidio della vittima.

CHI VIENE PUNITO NEL REVENGE PORN?

La legge punisce chi diffonde in maniera illecita, e quindi senza il consenso, immagini o video sessualmente espliciti. La pena è la stessa  sia per chi ha realizzato l’immagine o il video e poi lo diffonde, sia per chi si limita a diffonderlo. Il trattamento sanzionatorio è la reclusione da uno a sei anni. Lo stesso è aumentato nel caso il cui il reato viene commesso dal coniuge, o da persona legata da relazione affettiva.  Aumento di pena si ha anche sei i fatti sono commessi tramite strumenti informatici o telematici, ma non solo. Infatti è previsto un aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di una donna in gravidanza o in condizioni di inferiorità psichica o fisica.

PROCEDIBILITA’

Il reato di revenge porn viene punito a querela della persona offesa, da proporsi entro il termine lungo di mesi sei.

Nei casi aggravati la procedibilità diventa  di ufficio.

Per un maggiore approfondimento vi invitiamo a leggere “Codice Rosso:l’entrata in vigore della legge 69/2019 a tutela delle vittime di violenza domestica, sarà sufficiente?Leggi qui.

 

 

 

 

 

 

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Assegno divorzile in forma ridotta per la ex che non ha contribuito alla ricchezza familiare

22 Ottobre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’assegno divorzile, in forza della recente sentenza a Sezioni Unite 18287/2017, assolve a diverse funzioni. Quella assistenziale e quella compensativa e perequativa. E in base a queste funzioni deve essere calcolato. Ma se la ex non ha partecipato, durante il matrimonio, alla formazione della ricchezza familiare, l’assegno avrà funzione solamente assistenziale. Ed il suo ammontare dovrà corrispondere ad una somma “ridotta”, tale da assicurare all’ex un’esistenza dignitosa, e nulla di più. 

Il fatto

Facciamo una premessa doverosa. La situazione economica della coppia in questione è in qualche modo “stra-ordinaria”. 

Tizio e Caia durante il loro matrimonio hanno vissuto una vita agiata. E questo per merito delle risorse economiche dell’uomo e della sua famiglia d’origine. Caia, grazie a ciò, si è potuta dedicare al figlio e alla sua attività di antiquaria. E Tizio, durante il matrimonio, ha anche intestato alla moglie svariate proprietà immobiliari.

Il matrimonio, dopo circa 13 anni, però è naufragato. In sede di separazione il Tribunale di Torino prima, e la Corte d’Appello poi, hanno riconosciuto in favore della donna un assegno di mantenimento pari ad € 1.400. 

Trascorso il tempo previsto dalla legge, l’uomo ha proposto ricorso per ottenere il divorzio, con richiesta di revoca dell’assegno divorzile in favore della moglie. Caia, di contro, ha insistito per vedersi  riconosciuto l’assegno, nella misura ritenuta di giustizia.

Il Tribunale di Torino, in corso di causa, ha quindi provveduto ad una valutazione della situazione patrimoniale ed economica dei coniugi.

Al momento della separazione la donna aveva un patrimonio mobiliare ed immobiliare di circa 1 milione di euro, a fronte di quello del marito, pari a 7 milioni di euro. Caia poi percepiva ogni mese dal marito 1000 euro netti a titolo di mantenimento. Tizio invece aveva un introito mensile di circa 4.500 euro, frutto dei suoi investimenti mobiliari e immobiliari. L’uomo in effetti non svolgeva alcuna attività lavorativa.

Durante il giudizio Tizio non è riuscito a provare che la donna svolgeva in nero la sua attività di antiquaria, e che dunque avesse un introito. Ugualmente Caia non ha potuto provare che investimenti  sbagliati avevano depauperato il suo patrimonio.

Il problema giuridico

Ci troviamo di fronte a due persone con altrettanti patrimoni sicuramente consistenti ma non paritetici. Aggiungiamoci poi che Caia, durante il matrimonio, non ha contribuito all’incremento del patrimonio familiare. Considerato tutto questo il problema è: spetta a Caia un assegno divorzile? E se si, che funzione deve avere questo assegno? Assistenziale e compensativa? O solo assistenziale?

La funzione assistenziale e quella compensativa

E’ appena il caso di ricordare che la funzione assistenziale dell’assegno è legata alla capacità di assicurare un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza del coniuge richiedente. La funzione compensativa invece consiste nell’adeguare l’assegno divorzile anche al contributo che il coniuge richiedente ha apportato alla ricchezza familiare durante il matrimonio. 

Al riguardo vi consigliamo la lettura dell’articolo “Sulla funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno di mantenimento. Leggi qui

La decisione del Tribunale di Torino

Il Tribunale ha riconosciuto, da un lato, la disparità patrimoniale dei due coniugi. Ma dall’altro lato ha anche appurato il contributo pressoché nullo da parte della moglie alla formazione del patrimonio familiare. Patrimonio familiare di cui si sarebbe comunque avvantaggiata per mezzo delle intestazione di beni immobili e mobili. Ciò dunque escluderebbe l’applicabilità del criterio compensativo e perequativo dell’assegno di divorzio.

Sulla base di tutte queste valutazioni il Tribunale ha stabilito che alla donna spettasse un assegno divorzile, che però assolvesse alla sola funzione assistenziale.  E ha ritenuto di ridurne l’ammontare a 1200 euro. Somma sufficiente ad assicurare alla donna una vita dignitosa.

Ti potrebbe interessare anche il nostro approfondimento “Aspettando Godot: l’attesa è finita, l’assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa. (S.U. 18287/2018)”. Leggi qui

 

 

 

 

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Maltrattamenti in famiglia se il marito porta l’amante a vivere accanto alla moglie

17 Ottobre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il reato di maltrattamenti in famiglia si integra non solo in caso di violenze fisiche. Ma anche in tutti I casi di violenza psicologica ed umiliazione del partner. Esempio ne è portare l’amante a vivere accanto alla moglie (Cass. Pen 35677/2019).

Il fatto

Una donna ha sporto denuncia per maltrattamenti nei confronti del marito. Dal 2009, infatti, ha subito  una serie innumerevole di vessazioni. L’uomo le aveva riservato violenze fisiche e minacce in maniera abituale. Le aveva sottratto 175.000 euro, ricavo della vendita di un immobile della donna. Aveva imposto a lei e al figlio privazioni economiche, tanto da costringerli ad andare a mangiare alla Caritas mentre lui conduceva un’esistenza agiata. Da ultimo, poi, l’uomo aveva portato la sua amante ad abitare nello stesso palazzo in cui moglie e figlio vivevano.

Sia il Tribunale di Enna che la Corte d’Appello di Caltanissetta (seppur riducendogli la pena)  hanno condannato l’uomo per maltrattamenti in famiglia, ai sensi dell’art. 572 c.p.

L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione sperando di “alleggerire la sua posizione”. Prima di tutto ha fatto presente come la moglie non fosse stata in grado di riferire nessun episodio specifico di maltrattamenti. E poi ha  sostenuto che con il suo comportamento non avrebbe umiliato la moglie. Infatti, a suo dire, non aveva imposto a questa una convivenza con l’amante, in quanto gli appartamenti, pur facenti parte dello stesso palazzo erano autonomi.

La decisione della Cassazione

Gli Ermellini hanno ritenuto però inammissibile il ricorso dell’uomo. Interessante la posizione assunta dalla Cassazione in merito alla convivenza moglie/amante.

Secondo un costante insegnamento della Suprema Corte, infatti, il reato di maltrattamenti in famiglia non consiste solo in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima. Ma si integra ogni qual volta vengano compiuti atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che causano una sofferenza morale. Tra queste ipotesi, secondo gli Ermellini, rientrerebbe proprio il costringere la moglie a sopportare la presenza di una concubina.

La Cassazione ha anche specificato che per configurarsi il reato di maltrattamenti in famiglia non è necessaria l’attuale convivenza tra vittima e carnefice, se tra i due vi è, o vi è stato, un legame di tipo matrimoniale o di affiliazione.

Quindi, la separazione legale, e ancor più una semplice separazione di fatto, non fanno venir meno il dovere al reciproco rispetto e all’assistenza morale e materiale.

Per tutti questi motivi l’uomo, oltre a vedersi confermata la condanna di secondo grado ha dovuto pagare le spese processuali e anche 2.000 euro alla Cassa delle ammende a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.

 

Potrebbe interessarti anche: “Assegno di mantenimento: si estingue in caso di convivenza post separazione“. Leggi qui

 

 

 

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Affidamento figlio: il genitore lo può riottenere se dimostra di avere abbandonato la vita trasgressiva.

10 Ottobre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il genitore può riottenere l’affidamento del figlio se dimostra di avere messo da parte lo stile di vita trasgressivo, fatto di alcool e droga. Infatti il reale cambiamento gli consentono di potere riottenere l’affidamento. A stabilire il predetto principio è stata la Suprema Corte, I sez. civile, con la sentenza n. 24790 depositata il 3 ottobre scorso.

Il caso

Un padre aveva perso l’affidamento del figlio minore a causa delle condotte contrarie ai dovevi di un genitore. In particolare lo stile di vita trasgressivo condotto, causato dall’abuso di alcool e droga, lo rendevano inidoneo al proprio ruolo. Tale circostanza induceva il Tribunale, a tutela del minore, a disporne temporaneamente l’affidamento ad altra famiglia. Veniva dichiarato, altresì, lo stato di adottabilità del ragazzino.

Il padre, presa coscienza e consapevolezza di quanto stava accadendo, impugnava innanzi la Corte di Appello competente il provvedimento che disponeva lo stato di adottabilità del figlio.

La Corte di Appello riconoscendo concretezza agli elementi forniti dal padre revocava lo stato di adottabilità del minore. L’Ecc.ma Corte ammetteva che i progressi posti in essere dall’uomo erano tali da consentire al figlio di fare rientro a casa.

In particolare il ricorrente dimostrava di avere adeguata capacità genitoriale e di essere in grado di supportare il figlio. Tutto ciò grazie al superamento delle problematicità legate all’abuso di alcool e stupefacenti.

La Corte di Appello andava oltre.  Affermava  che la nuova situazione non poteva essere messa in discussione dalla stabilizzazione del minore presso la famiglia affidataria. Neppure i possibili pregiudizi con il rientro nella famiglia di origine potevano avere prevalenza.

Il tutore ricorreva in Cassazione

Il Tutore ricorreva in Cassazione lamentando che il provvedimento adottato dalla Corte fosse in contrasto con l’interesse del minore. In particolare il predetto sosteneva il diritto del fanciullo alla continuità affettiva con la famiglia affidataria.

La Suprema Corte di Cassazione confermava la valutazione effettuata dal Giudice di secondo grado. Per tale ragione, pertanto, il ricorso al Giudice delle leggi si rivelava inutile. Gli Ermellini ribadivano il diritto del padre a riavere con sé il figlio. Infatti l’uomo aveva dato prova di potersene occupare sotto il profilo economico ed affettivo.  L’elemento più importante della vicenda è stata la capacità del padre di superare le problematiche legate alle dipendenze. Grande rilievo ha avuto anche l’atteggiamento positivo manifestato dall’uomo dopo il collocamento presso la famiglia affidataria.

I sopra descritti elementi hanno reso fondato il giudizio in merito alla recuperata capacità genitoriale. Ciò ha correttamente comportato la revoca dello stato di adottabilità del figlio e il rientro graduale presso la famiglia di origine.

Può interessarti anche “Il superiore interesse del minore nel procedimento per riconoscimento del figlio: le linee guida della Cassazione in Cass. I sez. Civ. Sent. n. 17762/2017”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

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Genitore non convivente: non bastano i fine settimana alternati con i figli

7 Ottobre 2019 Da Studio Legale Arcoleo 3 commenti

Al genitore non convivente devono essere garantiti anche gli incontri infrasettimanali con i figli. Secondo la Cassazione non verrebbe rispettato il principio di bigenitorialita’ con i soli incontri a week end alterni. (Cass. n. 9764/2019)

Il Caso

Una coppia si separa. Il Tribunale e la Corte d’Appello decidono per l’affidamento condiviso della figlia minore e il collocamento presso la madre. Il papà, genitore non convivente, avrebbe invece potuto tenere con sé la bambina a fine settimana alternati.

Troppo poco per l’uomo, che quindi ricorre in Cassazione auspicando in un intervento riequilibratore.

Il papà infatti sperava di ottenere anche degli incontri infrasettimanali.

D’altronde non vi erano ragioni che facessero temere l’inidoneità dell’uomo a ricoprire il ruolo genitoriale. Né  la tenera età della figlia costituiva un problema per incontri più frequenti.  Numerosa giurisprudenza aveva già sfatato questo mito.

La soluzione giurisprudenziale

La Suprema Corte si è pronunciata in favore di questo papà, ribadendo dei principi  già affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu).

La Cedu, infatti, aveva posto al centro le “relazioni familiari”, portando quindi ad un graduale superamento della maternal preference.

Quello alla bigenitorialita’ è un diritto che riguarda, prima di tutto, il minore. Al quale dunque deve essere assicurato di poter trascorrere con il genitore non convivente un tempo congruo per l’instaurazione di un solido legame.

Secondo la Cassazione, “sorvegliate speciali” devono essere quelle che la Cedu ha chiamato “restrizioni supplementari”. E cioè quelle restrizioni al diritto di visita che l’autorità giudiziaria impone al genitore non convivente.

Queste restrizioni, secondo gli Ermellini, metterebbero a rischio le relazioni familiari tra un figlio e un genitore, pregiudicando il preminente interesse del minore.

La Cassazione ha altresì sottolineato come la Corte d’Appello non abbia minimamente tenuto in considerazione il comportamento della madre. La donna, infatti, avrebbe ostacolato i rapporti padre- figlio, eludendo ulteriormente il diritto di quest’ultimo alla bigenitorialita’.

È importante ricordare, infatti, che tra i requisiti di idoneità genitoriale vi è la capacità di preservare la continuità del rapporto con l’altro genitore.

Potrebbe interessarti anche: ” Collocamento paritario: quando è preferibile per il minore?”. Leggi qui 

Per approfondire vi invitiamo alla lettura dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani (CEDU). Leggi qui

 

 

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