Con l’ordinanza n. 19617 del 16 luglio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione I civile è tornata a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, ribadendo l’importanza della funzione compensativa e perequativa dell’istituto e censurando la decisione con cui la Corte d’appello di Roma aveva negato il contributo economico richiesto da una ex moglie.
Il caso
La vicenda trae origine dal giudizio di divorzio tra due coniugi romani.
• In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda della donna di vedersi riconoscere un assegno divorzile di 500 euro, pur dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
• La Corte d’appello di Roma aveva poi confermato la decisione, limitandosi ad aumentare l’assegno di mantenimento in favore della figlia, senza accogliere la richiesta economica della madre.
Secondo i giudici territoriali, l’assetto delineato dalla sentenza di primo grado già teneva conto delle disparità reddituali tra le parti, compensando lo squilibrio con la concessione alla donna dell’uso della casa familiare – di proprietà esclusiva dell’ex marito – e con l’accollo a carico di quest’ultimo delle relative spese e utenze.
La donna ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando che i giudici di merito avessero del tutto trascurato un elemento decisivo: la sua scelta, condivisa con il marito, di lavorare per lungo tempo part-time, sacrificando opportunità professionali e reddito al fine di garantire la cura della famiglia e dei figli.
La decisione della Cassazione
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, che hanno definito la natura “composita” dell’assegno divorzile.
In particolare:
• l’assegno non ha più la sola funzione assistenziale, ma anche compensativa (a ristoro dei sacrifici compiuti) e perequativa (per riequilibrare disparità patrimoniali create dalle scelte comuni di vita coniugale);
• i criteri di attribuzione e quantificazione sono fissati dall’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, che impone una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, alla luce della durata del matrimonio, dell’età e soprattutto del contributo fornito da ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio.
Di conseguenza, il riconoscimento dell’assegno non dipende più dal “tenore di vita” matrimoniale, ma dall’accertamento dello squilibrio patrimoniale derivante dalle scelte di coppia e dal sacrificio personale di uno dei coniugi.
La funzione perequativo-compensativa
Secondo la Cassazione, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la disparità reddituale tra le parti fosse effettivamente conseguenza delle decisioni assunte durante il matrimonio.
In particolare, la Corte sottolinea che:
• quando un coniuge rinuncia a opportunità professionali – ad esempio scegliendo un impiego part-time – per dedicarsi alla famiglia, tale sacrificio non può essere ignorato;
• lo squilibrio economico che ne deriva giustifica il riconoscimento di un assegno con funzione riequilibratrice;
• solo in assenza di questo nesso causale, l’assegno può essere riconosciuto per mere finalità assistenziali, laddove il coniuge richiedente non disponga dei mezzi minimi per un’esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Il ruolo dell’autoresponsabilità
La Cassazione riprende inoltre il concetto di autoresponsabilità coniugale, evidenziando come esso debba essere letto in modo equilibrato:
• durante il matrimonio, le scelte sono condivise e ciascun coniuge contribuisce secondo modalità decise insieme;
• al momento del divorzio, l’autoresponsabilità diventa individuale, ma non può cancellare il peso delle decisioni passate, altrimenti si finirebbe per penalizzare la parte che ha sostenuto i maggiori sacrifici familiari.
Conclusione
La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello, rinviando la causa per un nuovo esame che tenga conto della funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile e del sacrificio professionale compiuto dalla ricorrente
funzione assistenziale
Convivenza di fatto e perdita dell’assegno di divorzio: escluso ogni automatismo
Una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole non determina la caducazione automatica dell’assegno di divorzio. Questi, se privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa. A stabilire il superiore principio di diritto la Suprema Corte con la sentenza n. 5510/2023.
Il caso
Il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di due coniugi e affidava la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e stabiliva, a carico dell’ex marito, il dovere di corrispondere, a favore della moglie, una somma di danaro a titolo di assegno divorzile.
La decisione di prime cure veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale
disponeva la revoca dell’assegno divorzile a carico dell’uomo, confermando nel resto la decisione
del giudice di prima istanza.
I giudici di appello, infatti, dopo aver esaminato le relazioni investigative allegate dal marito, le
dichiarazioni rese dall’ex moglie e dai figli, nonché la documentazione bancaria prodotta e le
risultanze anagrafiche, rilevavano la costituzione di un legame pluriennale della donna con un altro
uomo, caratterizzato da ufficialità, da una frequentazione quotidiana con periodi più o meno lunghi
di convivenza. Tutto ciò evidenziava l’esistenza di un rapporto affettivo caratterizzato da mutua
assistenza morale e materiale e da una tendenziale stabilità.
Avverso la decisione della Corte d’Appello la donna proponeva ricorso per Cassazione
La Corte, lo scorso 22 febbraio, ha accolto il ricorso della donna e ha cassato la sentenza impugnata.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile
convivenza more uxorio, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno
di divorzio o alla sua revisione, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci
doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina necessariamente la
perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa.
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Assegno divorzile in forma ridotta per la ex che non ha contribuito alla ricchezza familiare
L’assegno divorzile, in forza della recente sentenza a Sezioni Unite 18287/2017, assolve a diverse funzioni. Quella assistenziale e quella compensativa e perequativa. E in base a queste funzioni deve essere calcolato. Ma se la ex non ha partecipato, durante il matrimonio, alla formazione della ricchezza familiare, l’assegno avrà funzione solamente assistenziale. Ed il suo ammontare dovrà corrispondere ad una somma “ridotta”, tale da assicurare all’ex un’esistenza dignitosa, e nulla di più.
Il fatto
Facciamo una premessa doverosa. La situazione economica della coppia in questione è in qualche modo “stra-ordinaria”.
Tizio e Caia durante il loro matrimonio hanno vissuto una vita agiata. E questo per merito delle risorse economiche dell’uomo e della sua famiglia d’origine. Caia, grazie a ciò, si è potuta dedicare al figlio e alla sua attività di antiquaria. E Tizio, durante il matrimonio, ha anche intestato alla moglie svariate proprietà immobiliari.
Il matrimonio, dopo circa 13 anni, però è naufragato. In sede di separazione il Tribunale di Torino prima, e la Corte d’Appello poi, hanno riconosciuto in favore della donna un assegno di mantenimento pari ad € 1.400.
Trascorso il tempo previsto dalla legge, l’uomo ha proposto ricorso per ottenere il divorzio, con richiesta di revoca dell’assegno divorzile in favore della moglie. Caia, di contro, ha insistito per vedersi riconosciuto l’assegno, nella misura ritenuta di giustizia.
Il Tribunale di Torino, in corso di causa, ha quindi provveduto ad una valutazione della situazione patrimoniale ed economica dei coniugi.
Al momento della separazione la donna aveva un patrimonio mobiliare ed immobiliare di circa 1 milione di euro, a fronte di quello del marito, pari a 7 milioni di euro. Caia poi percepiva ogni mese dal marito 1000 euro netti a titolo di mantenimento. Tizio invece aveva un introito mensile di circa 4.500 euro, frutto dei suoi investimenti mobiliari e immobiliari. L’uomo in effetti non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Durante il giudizio Tizio non è riuscito a provare che la donna svolgeva in nero la sua attività di antiquaria, e che dunque avesse un introito. Ugualmente Caia non ha potuto provare che investimenti sbagliati avevano depauperato il suo patrimonio.
Il problema giuridico
Ci troviamo di fronte a due persone con altrettanti patrimoni sicuramente consistenti ma non paritetici. Aggiungiamoci poi che Caia, durante il matrimonio, non ha contribuito all’incremento del patrimonio familiare. Considerato tutto questo il problema è: spetta a Caia un assegno divorzile? E se si, che funzione deve avere questo assegno? Assistenziale e compensativa? O solo assistenziale?
La funzione assistenziale e quella compensativa
E’ appena il caso di ricordare che la funzione assistenziale dell’assegno è legata alla capacità di assicurare un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza del coniuge richiedente. La funzione compensativa invece consiste nell’adeguare l’assegno divorzile anche al contributo che il coniuge richiedente ha apportato alla ricchezza familiare durante il matrimonio.
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La decisione del Tribunale di Torino
Il Tribunale ha riconosciuto, da un lato, la disparità patrimoniale dei due coniugi. Ma dall’altro lato ha anche appurato il contributo pressoché nullo da parte della moglie alla formazione del patrimonio familiare. Patrimonio familiare di cui si sarebbe comunque avvantaggiata per mezzo delle intestazione di beni immobili e mobili. Ciò dunque escluderebbe l’applicabilità del criterio compensativo e perequativo dell’assegno di divorzio.
Sulla base di tutte queste valutazioni il Tribunale ha stabilito che alla donna spettasse un assegno divorzile, che però assolvesse alla sola funzione assistenziale. E ha ritenuto di ridurne l’ammontare a 1200 euro. Somma sufficiente ad assicurare alla donna una vita dignitosa.
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