L’adozione – secondo una recente ordinanza della Cassazione – non è più solo ad appannaggio delle coppie sposate più giovani. Via libera anche ai single e alle coppie non sposate, anche se non più giovanissimi. (Cass. ord. 17100/2019)
Una coppia ha avuto un bambino affetto da un grave handicap. Purtroppo, a pochi mesi dalla nascita lo hanno allontanato. E comunque si sono dimostrati assolutamente inidonei a ricoprire il ruolo genitoriale. Per questo il Tribunale per i Minorenni li ha dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Nel 2010 ha poi affidato il bambino ad una infermiera professionale di 62 anni, che per tutto questo tempo, con l’aiuto della giovane figlia, si è presa cura del piccolo.
Da ultimo, il Tribunale per i Minorenni ha deciso che il bambino, ormai di 8 anni, andasse in adozione alla donna.
Inspiegabilmente, i genitori si sono opposti a questa decisione. Sostenevano infatti di non avere mai acconsentito all’adozione del figlioletto. Reputandolo una sorta di loro “proprietà”, lo rivolevano indietro. Ed hanno avanzato dubbi sulla legittimità di questa adozione che vedeva coinvolta una donna single e troppo anziana. Infatti, a loro dire, tra l’infermiera e il minore ci sono più di 45 anni di differenza (limite consentito dall’art. 6 L. 184/1983).
La questione è arrivata fino in Cassazione.
Ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della coppia, confermando l’adozione in favore della donna sessantaduenne.
Gli Ermellini hanno fondato la loro decisione, partendo dall’esame dell’art. 44 lettera d) della L. 184/1983. Secondo la Cassazione, questa norma, che regola l’adozione in casi particolari, sarebbe da considerarsi una “clausola di chiusura del sistema” che riguarda le adozioni.
La norma infatti consente questo tipo di adozione tutte le volte in cui si vuole salvaguardare la continuità affettiva ed educativa tra il minore e chi se ne è preso cura. Deve però verificarsi il presupposto dell’impossibilità a ricorrere all’affidamento preadottivo. Ciò vuol dire che non ci devono essere aspiranti genitori che vogliano adottare il bambino in maniera “piena”.
Quindi non occorre che il minore versi in stato di abbandono. Occorre però verificare che vi sia interesse dell’adottato al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende cura.
Quanto poi al limite massimo di differenza di età (non rispettato), la Cassazione ha fatto delle precisazioni. L’adozione in casi particolari, in fatti, non lo prevede. Richiede solo che l’adottante sia più grande dell’adottato di almeno 18 anni. Ciò vuol dire che, rispettato detto limite d’età (e le altre condizioni sopra indicate), anche i single e le coppie non sposate possono adottare.
Ovviamente – ribadisce la Suprema Corte – occorre accertare che sia rispettato l’interesse del minore.
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