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mantenimento

Incremento del reddito: sì alla riduzione dell’assegno di mantenimento

18 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

L’incremento del reddito dell’ex coniuge, in tema di assegno di mantenimento, determina la possibilità di chiedere  in giudizio la riduzione dell’entità dello stesso (Cass. civ., ord. n. 7230 del 13/03/2020).

Il fatto

A seguito di giudizio di divorzio, nel regolamentare i rapporti patrimoniali di una coppia, il Tribunale di Siracusa obbligava l’ex marito a corrispondere in favore della figlia minore un assegno di mantenimento.

Il padre, in sede di modifica delle condizioni di divorzio chiedeva, alla luce dell’incremento del reddito dell’ex moglie, una revisione dell’assegno.

Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta e l’uomo adiva la Corte di Appello.

Questa, valutava diversamente dal giudice di prime cure gli elementi addotti dall’uomo e modificava il decreto di rigetto riducendo, da € 350,00 mensili a €€ 280,00 mensili, l’importo dell’assegno dovuto per il mantenimento della figlia minore.

L’uomo ricorreva in Cassazione

Tuttavia, il padre riteneva l’entità dell’assegno ancora troppo elevata e pertanto ricorreva in Cassazione. In particolare, evidenziava ancora una volta come la situazione economico-lavorativa della ex moglie fosse migliorata a seguito della sua assunzione come insegnante di ruolo.

Ciò, a detta del ricorrente, poneva la donna in una situazione di netto vantaggio grazie all’incremento del reddito: essa, oltre ad avere la disponibilità della casa coniugale, percepiva uno stipendio mensile fisso di euro 1.400.00.

Diversamente l’uomo, oltre a dover corrispondere l’assegno di mantenimento alla figlia, rappresentava di essere in attesa del secondo figlio.

A parere del ricorrente, le predette circostanze ponevano gli ex coniugi in una situazione di disparità economica.  Pertanto l’assegno di mantenimento in favore della figlia doveva essere ulteriormente ridotto.

La decisione della Corte di Cassazione

Prima di richiamare l’attenzione sul percorso decisionale della Cassazione, una precisazione è doverosa.

Già in passato la Suprema Corte, con sentenza n. 9533/2019, aveva precisato che “la natura dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio (così come quelli attinenti al regime di separazione) postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare delle loro condizioni patrimoniali e reddituali […]. Il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.”

Nel pronunciarsi sul caso in esame, gli Ermellini ritenevano di non dover muovere alcun rimprovero alla Corte di Appello. Anzi. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero considerato tutti gli elementi del caso. Ossia: la situazione economica delle parti; l’incremento reddituale della ex moglie; la disponibilità dell’appartamento coniugale; la nuova famiglia del padre e il secondo figlio in arrivo dalla compagna.

Proprio tali variabili avrebbero giustificato la precedente diminuzione dell’importo da 350 a 280 euro.

Alla luce di quanto detto, la Corte di Cassazione rigettava ricorso perché infondato. 

Potrebbe anche interessarti “La casalinga ha diritto al mantenimento se ha contribuito alla carriera del marito”, leggi qui. 

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Tenore di vita: i figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio dei genitori

11 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

I figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio. In particolare “l’assegno di mantenimento del figlio deve essere parametrato sulle effettive ed attuali esigenze dello stesso alla luce delle condizioni economiche dei genitori e del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio“(Cass. civ. , sez. VI, del 23.01.2020, n. 1562).

Il caso

Una donna adiva il Tribunale competente affinché pronunciasse il divorzio dal marito, ai sensi della legge 898/1970. Con la donna viveva il figlio, come da separazione,  e in giudizio sorgeva controversia unicamente per l’aspetto economico. In particolare la predetta chiedeva un congruo assegno di mantenimento a carico del marito e a favore del figlio, da poco divenuto maggiorenne ma, economicamente non autosufficiente.

La decisione del Tribunale prima e della Corte di Appello poi

Il Tribunale decideva che l’ammontare del mantenimento a favore del figlio dovesse essere individuato nella misura di € 900,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie. 

La donna, ritenendo insufficiente la somma, ricorreva in appello. La Corte di Appello adita rivalutava  i redditi degli ex coniugi e del loro presumibile tenore di vita. Sottolineava, peraltro, la disparità reddituale dei genitori a favore dell’uomo;  evidenziava, altresì, che il ragazzo trascorreva più tempo presso la madre  e che le esigenze di vita di quest’ultimo erano aumentate. Alla luce di questa nuova valutazione, pertanto, aumentava ad € 1100,00 la somma dovuta dal padre per il mantenimento del figlio oltre al 70% delle spese straordinarie.

La donna ricorreva in Cassazione

La donna, ritenendo non commisurata alle reali capacità dell’ex marito la somma stabilita dai giudici di merito, nonché non rispondente al tenore di vita, ricorreva ai giudici di legittimità. L’uomo, a sua volta, presentava controricorso.

La decisione degli Ermellini

La Corte di Cassazione adita riteneva che la Corte di Appello avesse correttamente quantificato l’assegno di mantenimento. Per tali ragioni rigettava il ricorso della donna.

In particolare gli ermellini affermavano che “l’assegno di mantenimento del figlio deve essere parametrato sulle effettive ed attuali esigenze dello stesso alla luce delle condizioni economiche dei genitori e del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio”. 

Per la Suprema Corte quindi, i giudici di merito avevano attentamente valutato la situazione di fatto e conseguentemente inammissibile doveva ritenersi il ricorso presentato dalla donna.

Potrebbe anche interessarti “Assegno di mantenimento per i figli: come si calcola?”, leggi qui. 

 

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La durata del matrimonio incide sull’importo del mantenimento

19 Novembre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La durata del matrimonio è uno degli indicatori per stabilire l’importo del mantenimento. Quindi se il matrimonio e la convivenza sono stati brevi il mantenimento sarà ridotto (Cass 16405/2019).

Un uomo e una donna hanno deciso di separarsi dopo un breve matrimonio.

La moglie ha quindi chiesto al Tribunale di Padova l’addebito della separazione al marito. Sosteneva infatti che lui l’avesse tradita. 

Inoltre ha chiesto la somma di euro 400 mensili a titolo di mantenimento. 

Il giudice di prime cure, però, ha rigettato entrambe le richieste della donna che, scontenta, ha fatto appello.

Ma anche la Corte d’Appello ha rigettato le sue richieste. Oltre a non addebitare la separazione all’uomo ha anche ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento ad euro 170 mensili.

La signora non si è data certo per vinta, ed è arrivata fino in Cassazione!

Purtroppo per lei anche la Suprema Corte le ha dato torto!

Innanzi tutto sull’addebito. Gli Ermellini infatti hanno ribadito un orientamento oramai consolidato. Per addebitare la separazione all’altro coniuge, infatti, non basta che vi sia stata la violazione di uno dei doveri coniugali ex art. 143 c.c., come ad esempio quello di fedeltà.

Chi richiede l’addebito infatti deve provare che la violazione del dovere coniugale ha innescato la crisi, e pertanto reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Anche per quanto riguarda il mantenimento la Suprema Corte non ha potuto fare altro che confermare quanto già deciso stabilito nella precedente sentenza. Sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento, ha pesato il fatto che tra i coniugi non vi fosse una forte disparità reddituale. Ma ancor di più ha rilevato il fatto che il matrimonio avesse avuto vita breve. A tal proposito infatti la Cassazione si era già espressa con una pronuncia del 2017. Stabilendo che la durata del matrimonio è, appunto, uno dei fattori che incidono sulla quantificazione dell’assegno. Un matrimonio breve, quindi giustifica un mantenimento più contenuto.

La Cassazione ha anche ribadito quale sia la funzione dell’assegno di mantenimento, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite 18287/2018. L’assegno di mantenimento infatti non ha la finalità di ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ma quella di assicurare al coniuge un reddito commisurato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.

 

Ti potrebbe interessare anche: “Assegno di mantenimento: si estingue in caso di convivenza post separazione”. Leggi qui

 

 

 

 

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Spese straordinarie: il Tribunale di Palermo adotta un nuovo protocollo

23 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le spese straordinarie per i figli sono un argomento delicato, che spesso si presta a numerose interpretazioni. Il Tribunale di Palermo ha aggiornato il suo protocollo a riguardo, cercando di renderlo il più possibile esaustivo per scongiurare ulteriori liti tra ex.

Nell’ultimo periodo ci siamo trovati più volte a parlare di spese straordinarie nei nostri articoli (vedi anche “Spese straordinarie: ci rientrano anche quelle per l’estetista”). D’altronde restano uno dei maggiori motivi di scontro tra genitori che non sono più coppia.

E’ fisiologico: chi paga il mantenimento vorrebbe far ricadere in quella somma il maggior numero di voci di spesa per i figli. Chi invece di fatto paga, vorrebbe potere dividere l’esborso con l’altro genitore.

Molte volte si è addirittura costretti a ritornare dal giudice per fare valere le proprie ragioni. Con  un dispendio economico a volte paradossalmente superiore alla spesa approntata per i figli. Oltre che allo spreco di energie!

Per cercare di prevenire queste situazioni i Tribunali di tutta Italia hanno elaborato dei protocolli. Che chiariscono quali sono le voci di spesa che ricadono nel mantenimento – le così dette “spese ordinarie” – e quelle che invece vi sono escluse e che necessitano di ulteriori esborsi da parte dei genitori. Queste ultime, dette, appunto “spese straordinarie”.

Il Tribunale di Palermo già alcuni anni fa aveva adottato un documento di questo genere. Ma i tempi cambiano, così come le esigenze dei bambini/ragazzi. Così lo scorso 8 luglio i Presidenti del Tribunale e del Consiglio dell’Ordine, insieme alle organizzazioni più rappresentative in materia di famiglia, ne hanno sottoscritto uno aggiornato.

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio.

Spese ordinarie

Secondo questo nuovo protocollo, ad esempio, le spese per l’estetista ed il barbiere sarebbero ricomprese nel mantenimento. Così come quelle per le ricariche del cellulare o il cinema.

Spese extra assegno, rimborsabili anche in caso di mancato preventivo accordo tra i genitori

Invece tra le spese straordinarie “extra assegno” ci sono quelle scolastiche e quelle per il motorino (se acquistato con il consenso di entrambi i genitori). Ma anche quelle per occhiali, lenti a contatto e regali per i compleanni degli amici. Questi esborsi verranno suddivisi tra i genitori in percentuali uguali o diverse a seconda che le capacità reddituali si equivalgano o meno.

Spese extra assegno rimborsabili solo in caso di preventivo accordo di entrambi i genitori

Tra queste rientrano in generale tutte le visite/cure mediche in strutture private. Si pensi ad esempio al dentista, all’ortodonzista o all’oculista. O ai cicli di psicoterapia. Ma anche alle spese per la scuola guida, o per l’organizzazione di feste per i figli.

Silenzio-assenso su spese sanitarie extra assegno

Il nuovo protocollo regola anche un’ ipotesi tutt’altro che infrequente. Facciamo l’esempio di un genitore che voglia sottoporre il figlio alle cure di uno specialista privato. Questi dovrà comunicarlo all’altro genitore, insieme al preventivo di spesa, con preavviso di almeno 7 giorni. L’altro genitore avrà lo stesso termine per proporre un preventivo meno oneroso. Se non lo fa, questo silenzio sarà giudicato come assenso, e dovrà partecipare alle spese.

Cosa accade se, nonostante il preventivo alternativo, il primo genitore voglia per forza recarsi dal medico da lui scelto? L’altro genitore dovrà rimborsare la sua quota, ma in rapporto al preventivo alternativo da lui proposto.

Spese per gite scolastiche/sportive con pernottamento

In questi casi uno dei genitori dovrà fare richiesta scritta all’altro, che entro 20 giorni dovrà esprimere il suo parere. L’eventuale dissenso dovrà essere motivato. E il silenzio varrà come assenso.

Ovviamente il protocollo prevede tante altre ipotesi! E gli elenchi sono più lunghi di così! Quindi se voleste leggere il documento integrale, vi lasciamo il link qui

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Figli nati fuori dal matrimonio: se non paghi il mantenimento commetti reato

28 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stesi diritti di quelli nati in costanza di matrimonio. Per questo l’art. 570 bis c.p. deve ricomprendere la violazione degli obblighi di natura economica anche nei loro confronti. Poco importa se il testo della norma sembrerebbe escludere questi casi. (Cass. Pen., Sez IV, n. 8297 del 25 febbraio 2019)

La Corte di Appello di Firenze, modificando in parte una sentenza del locale Tribunale del 2016, ha rimodulato la pena inflitta ad un imputato. Quest’uomo era colpevole di non aver adempiuto a quanto stabilito dal giudice in ordine al mantenimento dei suoi figli nati fuori dal matrimonio, violando l’art. 3 della L. 54/2006.

Per meglio comprendere il resto della vicenda giudiziaria, è necessario però fare un piccolo excursus legislativo e normativo. La legge 54/2006 contiene “Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli“. E l’art. 3, in particolare, dispone che “in caso di violazione degli obblighi di assistenza economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898“.

Successivamente però, nella primavera 2018, il D. Lgs n. 21 del 1 marzo 2018, ha abrogato entrambe queste norme (art. 3 della L. 54/20016 art. 3 e art. 12-sexies L. 898/1970). Le loro fattispecie sono ora ricomprese in un nuovo articolo del codice penale, l’art. 570 bis.

Questa norma punisce con la reclusione o una salata multa il coniuge che non corrisponde l’assegno (di qualsiasi tipo) dovuto in caso di separazione o divorzio.

Torniamo ora al caso in esame. L’uomo, non concordando con la condanna da parte della Corte d’Appello di Firenze ha dunque deciso di ricorrere in Cassazione. A suo dire infatti, la sua condotta, in seguito all’abrogazione – nelle more del giudizio- delle norme che lo avevano incriminato (art. 3 L. 54/2006 3 art 12-sexies L. 898/1970), non poteva riferirsi al nuovo articolo 570 bis. c.p.

Infatti i suoi figli sono nati da una convivenza mai sfociata in matrimonio. E invece l’art. 570 bis fa riferimento agli inadempimenti di natura economica, da parte del coniuge, in caso di separazione o divorzio. L’art. 570 bis presuppone quindi che a monte vi sia stato un matrimonio, che nel caso di specie invece non era mai avvenuto.

La Suprema Corte però ricorda che in sede civile è stata riconosciuta la piena equiparazione tra i figli nati in costanza di matrimonio ai figli naturali. Equiparazione sancita con l’inserimento dell’art. 337 e ss. del codice civile. Pertanto se i figli hanno uguali diritti, a prescindere che siano nati da genitori sposati o non sposati, questi ultimi hanno gli stessi obblighi. Così come d’altronde sancito dall’art. 30 della Costituzione.

In forza di questi principi dunque, secondo la Cassazione, l’unica interpretazione coerente e costituzionalmente orientata dell’art. 570 bis c.p. è quella della sua applicabilità in caso di violazione degli obblighi di natura economica anche nei riguardi figli nati fuori dal matrimonio. E pertanto ha rigettato il ricorso dell’uomo su questo punto.

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Al mantenimento del figlio pensa la mamma. Il papà è liberato dall’obbligo?

19 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il mantenimento del figlio minore è un obbligo di entrambi i genitori. Nessuno dei due può esimersi, anche se  l’altro genitore ha un buono stipendio e può sostenere le spese da solo. (Cass. Pen. Sez IV, 23 marzo 2018 – 4 maggio 2018 n. 19508).

Mamma e papà si separano. Il Tribunale, nell’agosto 2004, stabilisce che il figlio minore della coppia resti ad abitare con la mamma, onerando il papà a corrispondere 300 euro mese per il suo mantenimento.

Per ben dieci anni, però il papà non paga, e la mamma, esausta, si rivolge al Tribunale Penale. Sia in primo che in secondo grado l’uomo viene condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., ad un mese di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e 100 euro di multa.

Lui però non ci sta! E ricorre in Cassazione sostenendo di non aver commesso il reato poiché il bambino non è in “stato di bisogno” . Tanto più che la mamma ha un buon lavoro, retribuito in maniera dignitosa. Inoltre la stessa  percepisce un anticipo dal Comune per l’assegno non pagato dal padre e  un assegno bimestrale di assistenza della Regione. Considerando tutto questo l’uomo era convinto di non essere tenuto a versare il mantenimento. Per giustificarsi adduce anche il motivo che per quasi due anni è stato disoccupato…

La Suprema Corte è categorica, e ricorda che la minore età è condizione sufficiente a determinare lo “stato di bisogno”. E che l’obbligo al mantenimento ricade sempre su entrambi i genitori.  Quindi lo “stato di bisogno” si verifica anche  se uno solo dei genitori non corrisponda il mantenimento, e l’altro vi provveda in via sussidiaria.

La Cassazione precisa anche che, secondo la giurisprudenza, lo stato di bisogno e l’obbligo al mantenimento dei figli, non vengono meno neppure quando i minori godano di benefici a carico della pubblica assistenza.

Il primario dovere di mantenimento del figlio minore da parte del genitore, è un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale. E l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto all’assolvimento di questo obbligo  in quanto se n’è fatto carico l’altro genitore, non integra nemmeno un’ipotesi di ignoranza scusabile.

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Omesso mantenimento al figlio maggiorenne. Non è reato se il ragazzo è abile al lavoro, anche se studente.

22 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il genitore che non corrisponde il mantenimento al figlio maggiorenne non può essere condannato per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” ex art. 570 c.p. Il reato si configura solo se il ragazzo è inabile al lavoro. E non rileva neanche che sia uno studente. (Cass. Pen. 1342/2019).

La figlia querela il padre, colpevole di non averle versato tre mensilità a titolo di mantenimento, così come stabilito dal Tribunale. L’uomo viene dunque condannato in primo e secondo grado per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, ex art. 570 c.p.

L’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che la norma sopra indicata era stata erroneamente applicata. E infatti l’art. 570, comma 2 n. 2 incrimina la condotta di chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro…”. L’uomo precisava invece che al momento dei fatti la figlia era maggiorenne e che non si trovava in stato di bisogno, in quanto aveva un lavoro part time. La stessa aveva anche volontariamente lasciato la casa familiare dopo la morte della madre, e pertanto l’uomo non sapeva come adempiere.

La Suprema Corte da ragione all’uomo. La Cassazione infatti condivide la tesi sostenuta dal padre. Il reato si configura solo se i figli sono minorenni o maggiorenni inabili al lavoro. Specificando che l’inabilità al lavoro deve essere totale e permanente.

“Ne discende” – si legge testualmente nella sentenza in oggetto- ” che non integra il reato in parola la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti“.

Ciò non toglie che, in casi di questo tipo, in presenza di un provvedimento che preveda un mantenimento per il figlio maggiorenne, si possano azionare strumenti di tutela di tipo civilistico.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abile al lavoro, assistenza familiare, figlio maggiorenne, inabile al lavoro, mantenimento, omesso mantenimento, reato, studente, violazione obblighi di assistenza familiare

Il mantenimento dei figli spetta ai nonni?

10 Agosto 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Se il partner non provvede al mantenimento dei figli, i genitori di questo, i nonni, non sono obbligati al versamento degli alimenti ex art. 443 c.c., a meno che per entrambi i genitori non si verifichi uno stato di bisogno e l’impossibilità di trovare lavoro
(Cass. Civile, 2 maggio 2018 n. 20003)

Sempre più spesso capita, in circostanze di separazione o divorzio, che il genitore obbligato a versare l’assegno per il mantenimento dei figli minori non lo faccia.

Cosa può fare l’altro genitore? Può chiedere al Tribunale che i nonni si facciano carico delle spese per i minori al posto del genitore inadempiente?

La Suprema Corte, con una recente sentenza, ha messo dei limiti a questa possibilità, ribadendo che il dovere di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta in primo luogo ed in maniera principale ai genitori.

Dunque se uno dei due genitori non provvede al mantenimento dei figli, è l’altro a doversene fare interamente carico, facendo fronte a tutte le sue capacità patrimoniali e lavorative.

Il genitore in difficoltà potrà citare in giudizio il coniuge inadempiente e ottenere che venga condannato a versare un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche globali.

E dunque, in cosa consiste l’obbligo alimentare in capo agli ascendenti ex art. 433 c.c.?

Si tratta di un’obbligazione che non solo non scatta semplicemente perché uno dei due genitori non provvede al mantenimento dei figli, ma non riguarda direttamente i nonni. La causa, infatti investe tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori. Mentre se entrambi i genitori non sono in grado di gestire il mantenimento dei figli, di adempiere al loro diretto e personale obbligo e sussiste un comprovato stato di bisogno con l’impossibilità di trovare un lavoro o di attingere al patrimonio personale, l’obbligo degli alimenti per i nipoti è in linea diretta attribuito ai nonni.

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: 2 maggio 2018 n. 20003, alimenti, art. 148 c.c., assegno di mantenimento, Cass. Civile, mantenimento, nonni

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