Il coordinatore genitoriale è una figura di introduzione recente nel nostro ordinamento giuridico. Le sue fondamenta risalgono al “parenting coordinator” di origine statunitense. In particolare tale soggetto nasce con la finalità di tutelare i figli minori che potrebbero subire danni di natura psicologica a causa dei continui scontri tra i genitori separati.
Ebbene, oggi giorno si assiste sempre più spesso a separazioni con elevato grave di conflittualità. Ciò inevitabilmente costituisce un grave e concreto pericolo per la salute psichica dei figli della coppia esposti, in prima linea, al conflitto genitoriale.
Onde superare tale assetto di cose la giurisprudenza, poggiandosi al modello statunitense, sollecita le parti ad avvalersi del coordinatore genitoriale.
Il principale compito del coordinatore genitoriale è quello di facilitare la risoluzione dei contrasti tra genitori separati e/o divorziati. Infatti, può accadere che i genitori, troppo invischiati nella dinamica separativa, perdano la lucidità, con effetti negativi nella gestione della prole.
Nelle situazioni sopra descritte, il coordinatore genitoriale si porrebbe come soggetto terzo ed imparziale con il compito di coadiuvare i genitori nel superamento del conflitto. Aiuta le parti a mettere in atto un programma di sostegno alla genitorialità inducendo i genitori ad evitare tutte quelle scelte che possano essere potenzialmente dannose per i figli. Sostiene le parti al fine di trovare tra le stesse un canale di comunicazione nel superiore interesse della prole. Difatti, l’intervento del coordinatore genitoriale avrà come preminente scopo la tutela del minore.
Un soggetto super partes
In vista della finalità di cui dovrà occuparsi il coordinatore genitoriale, questo dovrà essere un soggetto super partes. Un professionista che non ha svolto alcun ruolo nella vicenda familiare e che non abbia avuto alcun rapporto con la coppia.
Si badi bene che il coordinatore genitoriale non ha compiti valutativi. Non ha il potere di decidere su questioni attinenti il regime di affidamento o il collocamento dei minori. Tale potere spetta solo ed esclusivamente al giudice (o alle parti in caso di raggiungimento dell’accordo). Il coordinatore, di contro, ha la possibilità di indirizzare i genitori sulle questioni minori, quali: il dentista ove condurre il bambino, le modalità di accompagnamento del minori, lo sport al quale iscrivere il figlio, ecc…
Al momento in Italia non è stata approvata alcuna normativa di riferimento per il riconoscimento pubblico del coordinatore genitoriale. Pertanto c’è un vuoto normativo.
Peraltro, per la giurisprudenza, la nomina di tale figura deve essere fatta di comune accordo tra i genitori e non può essere nominata direttamente dal giudice il quale può solo invitare le parti a nominarne uno.
Ci si auspica quanto prima un intervento normativo in materia.
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