Coronavirus e congiunti. Domenica 26 aprile si è tenuta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vertente sul nuovo DPCM. Quest’ultimo è volto a regolamentare l’inizio della “fase 2”, in ragione dell’attuale emergenza sanitaria.
Tra le novità introdotte dal nuovo DPCM 26 aprile 2020, che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio, spicca la possibilità per i cittadini di spostarsi, anche tra comuni della stessa regione, per far visita ai propri “congiunti”.
All’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto si legge che «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro».
Dunque, nelle prossime settimane continueranno ad essere necessarie le autocertificazioni per gli spostamenti. Tuttavia, tra le situazioni di “necessità” potranno farsi rientrare anche le visite ai propri congiunti entro il territorio regionale, a condizione che vengano adottate tutte le cautele richieste.
Cosa deve intendersi con il termine “congiunti”? Fino a che grado di parentela si può estendere il termine? Vi rientrano anche fidanzati/e?
La risposta non è immediata e pone dubbi interpretativi in merito.
Da un punto di vista strettamente letterale, con tale espressione si indica il familiare, il parente, l’affine o il consanguineo. Dunque, si fa riferimento alla posizione di colui il quale è legato ad altri da un vincolo di parentela.
Dal punto di vista giuridico, invece, non esiste una definizione univoca di “prossimo congiunto”. Invero, tale nozione non è granché presente nella nostra legislazione.
Eccezionalmente, una definizione normativa generale di “prossimi congiunti” è ravvisabile unicamente in materia penale: l’art. 307 comma 4 c.p. statuisce che «agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti».
Pertanto la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale; in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta incerta e dal significato ambiguo.
Peraltro anche le pronunce giurisprudenziali, le quali senza dubbio offrono ulteriori spunti definitori, non virano nella medesima direzione.
Per molto tempo l’orientamento prevalente in giurisprudenza ha ritenuto di annoverare nella categoria in esame solo coloro i quali risultano legati da un vincolo affettivo “giuridicamente rilevante”, dal quale discendono diritti e doveri reciproci (Cass. civ., n. 1845/1976).
Nonostante ciò, non sono mancate le pronunce dal contenuto diametralmente opposto. Ed invero alcune di esse hanno riconosciuto adeguato valore ai legami affettivi stabili, a prescindere dall’ esistenza di rapporti di parentela o affinità. Tra tutte preme richiamare una pronuncia della Cassazione che, in tema di illecito civile e ai fini del risarcimento, ha annoverato tra i “prossimi congiunti” la fidanzata della vittima primaria dell’illecito (Cass., n. 46351/2014).
Alla luce di quanto fino ad ora affermato, stante l’ambiguità della materia, è possibile trarre le seguenti conclusioni.
Qualora si intendesse procedere ad un’interpretazione restrittiva del termine “congiunti”, stante il tenore letterale dell’art. 307 c. 4 c.p., prudentemente vi rientrerebbe di certo la famiglia c.d. nucleare. Quella, cioè, costituita dai coniugi e dai figli. In più, sarebbero da includere anche i fratelli e le sorelle, i nonni, gli zii, i nipoti, il partner di un’unione civile. Sarebbero esclusi i fidanzati.
Qualora, invece, si ritenesse opportuno abbracciare un’interpretazione estensiva del termine, sarebbe possibile annoverare nella nozione di “congiunti” anche i partner stabili.
Alla luce del nuovo DPCM i fidanzati rientrano nella nozione di congiunti?
Nella considerazione che la ratio del DPCM risiede nell’ esigenza di favorire il ricongiungimento tra persone legate da vincoli affettivi, è possibile presumere che all’ interno della categoria “congiunti” possano farsi rientrare anche i fidanzati stabili.
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