“La sopravvenuta adozione dei figli da parte del nuovo marito della madre, […], costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione dell’entità di tale mantenimento, ove risulti che l’adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuamente, e non occasionalmente, alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati” (Cass. civ., sentenza del 27.03.2020, n. 7555).
Il fatto
La travagliata vicenda in esame vede quali protagonisti due ex coniugi.
A seguito di giudizio di divorzio, nel regolamentare la contribuzione del padre in favore delle figlie, il Tribunale di Terni omologava l’accordo raggiunto dalle parti. Questo prevedeva, tra le altre cose, l’obbligo in capo al padre di corrispondere un assegno di mantenimento per le figlie nella misura di € 700,00 per la primogenita e di € 500,00 per la secondogenita.
Successivamente, il padre ricorreva per ottenere la modifica delle precedenti condizioni. In particolare, l’uomo chiedeva la revoca o la diminuzione dell’assegno. Ciò per due ragioni sopravvenute: le nuove nozze della ex moglie e l’adozione delle figlie da parte del nuovo marito della donna.
Il giudice adito accoglieva le richieste dell’uomo. Nello specifico revocava l’assegno in favore della figlia maggiorenne e riduceva quello dell’altra figlia.
Tale decisione, tuttavia, veniva impugnata. La Corte di Appello adita ribaltava la precedente decisione. Quest’ultima, in particolare, obbligava nuovamente l’uomo a corrispondere ad entrambe le figlie un assegno di mantenimento nella misura di € 700,00 ciascuna.
L’uomo ricorreva in Cassazione
L’ex marito ricorreva in Cassazione adducendo i seguenti motivi.
- Innanzitutto, lamentava l’inesistenza di un dovere generalizzato di mantenere il figlio maggiorenne. Sottolineava, inoltre, l’inesistenza di rapporto significativi con entrambe le figlie.
- Quale secondo motivo di doglianza, l’uomo adduceva la falsa applicazione dell’art. 291 c.c. La CdA, nel fissare entità del mantenimento, non avrebbe tenuto conto di un importante fattore: il nuovo marito della ex moglie, benché non obbligato al mantenimento delle due ragazze maggiorenni adottate, si era sempre mostrato pronto ad occuparsi delle figlie adottive. Pertanto la sopravvenuta adozione era una nuova condizione di cui i Giudici di Appello non avevano tenuto conto.
L’adozione del maggiorenne
Prevista e disciplinata dagli artt. 291 ss del codice civile, l’adozione del maggiorenne si distingue dalla consueta adozione del minore per condizioni e finalità. Il maggiore di età conferisce all’adottato lo status di figlio adottivo. Quest’ultimo va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, al suo stato familiare precedente. Oggi, tale forma di adozione ha come finalità, non tanto la nascita di obblighi giuridici tra adottante e adottato, quanto piuttosto quella di supplire ad un’esigenza di solidarietà formalizzando un rapporto stabile di assistenza.
La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione, con sentenza n. 7555 del 2020, da ragione all’uomo. In particolare gli Ermellini stabiliscono che nei procedimenti volti alla revisione del contributo al mantenimento di figli maggiorenni, il giudice deve verificare se e come le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto. La Suprema Corte sostiene che la sopravvenuta adozione del figlio maggiorenne da parte del nuovo marito della madre inevitabilmente ha determinato una nuova circostanza. In particolare, nel caso in esame, si è verificato l’inserimento delle figlie in un contesto familiare “nuovo”, frutto del matrimonio tra la madre e l’adottante.
La circostanza che il nuovo marito, benché non obbligato in tal senso dalla legge, provveda continuamente a soddisfare le esigenze quotidiane dell’adottato, certamente è condizione fattuale che deve essere valutata dal giudice in sede di revisione delle condizioni del mantenimento dovuto dal genitore naturale.
In un’ipotesi di questo tipo, l’entità dell’assegno di mantenimento potrebbe variare per effetto del contributo economico fornito anche dall’adottante alle necessità dell’adottato.
Sicché il fine perseguito dalla Cassazione non coincide con l’esigenza di liberare il padre dall’obbligo di mantenimento in favore delle figlie. Tuttavia, è innegabile che la misura dell’assegno non può non risentire dell’intervenuta adozione da parte del nuovo marito.
Alla luce di quanto fin qui detto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito e rinviato la causa alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione per un nuovo esame del caso in questione.
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