Assegno di mantenimento: il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi (potere di decidere) sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo al mantenimento anche in pendenza del giudizio di divorzio, salvo che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a quelli adottati in sede di separazione. Pertanto i provvedimenti economici adottati in sede di separazione sono destinati a perdurare fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni rese in sede divorzile (Cass. civ., 27 marzo 2020 n. 7547).
Il fatto
Nel corso di un giudizio di separazione tra due coniugi, l’ex moglie adiva la Corte d’Appello di Cagliari chiedendo l’aumento dell’assegno di mantenimento. La CDA adita disponeva l’aumento del contributo al mantenimento in favore della donna e della figlia minore della coppia.
I giudici di merito giungevano a detta conclusione nella considerazione che, nel parallelo giudizio di divorzio, le somme dovute dall’uomo erano state determinate in sede presidenziale a decorrere dal mese di ottobre 2015. Invece, riteneva congruo il contributo al mantenimento determinato in sede di separazione sino al mese di settembre 2015.
Avverso la decisione ricorreva in Cassazione l’ex marito, denunciando la violazione e falsa applicazione della l. 898/1970 art. 4 (legge sul divorzio).
L’uomo lamentava la sovrapposizione della valutazione del giudice della separazione con quelle adottate dal giudice nel parallelo giudizio di divorzio.
A parere del ricorrente, il giudice della separazione non avrebbe potuto rideterminare la misura dell’assegno in pendenza del giudizio di divorzio. E non solo! La Corte territoriale avrebbe disciplinato i rapporti patrimoniali tra i coniugi con riguardo ad un arco temporale già regolamentato nel parallelo giudizio di divorzio. L’uomo sosteneva che in tale sede era stato implicitamente valutato il periodo di tempo per cui era stato riconosciuto il sostentamento economico.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione riteneva infondato il ricorso.
Quest’ultima ribadiva come il giudice di merito applicava correttamente il principio secondo il quale il giudice della separazione ha il potere di decidere sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo al mantenimento per il coniuge e i figli anche in pendenza di giudizio di divorzio. Ricorda la Corte che l’unica eccezione al principio si ha nel caso in cui il giudice del divorzio ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti.
Pertanto i provvedimenti economici statuiti in precedenza, nel corso della separazione, restano validi fino all’introduzione di nuove disposizioni patrimoniali stabilite in sede di divorzio.
Appare utile precisare che la pronuncia di divorzio, producendo ex nunc i suoi effetti dal momento del passaggio in giudicato, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione iniziato antecedentemente ed ancora pendente, se una delle parti sia interessata alla pronuncia.
Nel caso in esame, il giudice della separazione non ha modificato impropriamente le statuizioni economiche fatte in sede di divorzio ma ha fissatola decorrenza del contributo al mantenimento a carico dell’ex marito senza interferire con le statuizioni economiche emesse in sede divorzile.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
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