La pensione di reversibilità è una prestazione di tipo previdenziale, erogata dall’INPS che spetta, laddove ne sussistano i requisiti, ai familiari superstiti.
Chi sono i familiari che ne hanno diritto?
Per la legge i familiari che hanno diritto alla pensione di reversibilità sono: il coniuge, i figli e in alcuni casi anche i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle.
Per quanto concerne la figura del coniuge, dal 2016 è allo stesso equiparato anche la persona unita civilmente. Inoltre tra i titolari del diritto per la legge rientra anche il coniuge divorziato.
In particolare, il secondo comma dell’art. 9 della legge 898/1970 prevede espressamente che “in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”.
L’ex coniuge ha diritto a percepire la pensione di reversibilità se passato a nuove nozze?
La norma sopra richiamata esclude che l’ex coniuge passato a nuove nozze possa percepire tale pensione.
Tale prestazione previdenziale spetta alla sussistenza di tre requisiti:
- L’ex coniuge deve percepire l’assegno divorzile;
- l”ex coniuge non deve essere convolato a nuove nozze;
- il rapporto di lavoro da cui deriva la pensione deve essere anteriore rispetto alla sentenza di divorzio.
Pertanto nel caso in cui il coniuge superstite dopo avere percepito la pensione di reversibilità contrae un nuovo matrimonio la prestazione gli verrà revocata. Tuttavia l’art. 3 del d.lgs. n. 39/1945 prevede la possibilità per l’ex coniuge di richiedere un assegno una tantum pari a due annualità della pensione di invalidità.
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