Ritardo mantenimento: se l’obbligato a versare il contributo al mantenimento provvede in ritardo rispetto alla scadenza, si può chiedere l’ordine di pagamento nei confronti di terzi ai sensi dell’art. 156 c.c.
Ebbene, ciò avviene nei casi in cui il comportamento dell’obbligato è idoneo a far sorgere dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento in grado di frustare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento. La relativa valutazione resta affidata in via esclusiva al giudice di merito (Trib. Terni sent. n. 125/2020).
Il fatto
Il Tribunale di Terni si pronunciava sul ricorso di una donna, destinataria di un assegno di mantenimento da parte dell’ex marito. Quest’ultima si era rivolte all’INPS, quale ente preposto all’erogazione della pensione in favore dell’uomo, per ottenere il versamento della somma a titolo di mantenimento per alcune mensilità che l’obbligato aveva omesso di pagare.
Su istanza di entrambe le parti, il procedimento veniva trattato mediante il deposito di note, all’esito del quale il giudice riservava la decisione al Collegio.
In particolare, la ricorrente si era premurata di fornire una corposa documentazione dalla quale emergeva il ritardo con cui l’ex marito aveva provveduto alla corresponsione del mantenimento.
Con riguardo, invece, ad ulteriori e diverse mensilità, risultava che l’uomo aveva del tutto omesso di versare le somme dovute a titolo di mantenimento. Solo a seguito della notifica dell’atto di precetto il precettato sanava il pregresso maturato.
L’uomo, tuttavia, asseriva che il ritardo nei pagamenti era dovuto ad una momentanea situazione di difficoltà economica causata dalla necessità di sostenere spese improvvise. Inoltre, a suo dire, l’ex moglie a nessun titolo avrebbe potuto avanzare tali richieste all’INPS.
Sciolta la riserva, veniva accolta la domanda della donna.
La decisione del Tribunale di Terni
Innanzitutto occorre rammentare che la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che il chiesto versamento ex art. 156 c.c. impone al giudice “un preliminare apprezzamento circa l’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi sulla regolarità del futuro adempimento”.
Se l’obbligato non adempie puntualmente all’obbligo di mantenimento e qualora il suo comportamento sia idoneo a fare sorgere dubbi circa la tempestività dei futuri adempimenti il giudice è legittimato ad emanare un ordine di pagamento nei confronti di terzi ai sensi dell’art. 156 comma 6 c.c.
Infatti, anche il semplice ritardo nell’adempiere è idoneo a compromettere la funzione propria dell’assegno di mantenimento.
Tornando al caso di specie, il Collegio dava ragione alla donna. Il collegio riteneva che il ritardo nei pagamenti, unitamente all’omesso versamento di alcune mensilità, costituiva circostanza idonea a far sorgere un’incertezza sul futuro e tempestivo versamento di quanto dovuto. Ciò, altresì, tenuto conto della non adeguatezza della documentazione allegata dall’ex marito per dimostrare la situazione di difficoltà economica patita.
Dunque, le riportate circostanze determinavano l’accoglimento del ricorso della donna. Veniva pertanto disposto ordine all’INPS, nella qualità di soggetto erogatore della pensione, di corrisponde l’assegno mensile per il mantenimento a favore della richiedente.
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