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Convivenza di fatto e perdita dell’assegno di divorzio: escluso ogni automatismo

26 Marzo 2023 Da Staff Lascia un commento

Una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole non determina la caducazione automatica dell’assegno di divorzio. Questi, se privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa. A stabilire il superiore principio di diritto la Suprema Corte con la sentenza n. 5510/2023.

Il caso

Il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di due coniugi e affidava la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e stabiliva, a carico dell’ex marito, il dovere di corrispondere, a favore della moglie, una somma di danaro a titolo di assegno divorzile.
La decisione di prime cure veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale
disponeva la revoca dell’assegno divorzile a carico dell’uomo, confermando nel resto la decisione
del giudice di prima istanza.
I giudici di appello, infatti, dopo aver esaminato le relazioni investigative allegate dal marito, le
dichiarazioni rese dall’ex moglie e dai figli, nonché la documentazione bancaria prodotta e le
risultanze anagrafiche, rilevavano la costituzione di un legame pluriennale della donna con un altro
uomo, caratterizzato da ufficialità, da una frequentazione quotidiana con periodi più o meno lunghi
di convivenza. Tutto ciò evidenziava l’esistenza di un rapporto affettivo caratterizzato da mutua
assistenza morale e materiale e da una tendenziale stabilità. 

Avverso la decisione della Corte d’Appello la donna proponeva ricorso per Cassazione

La Corte, lo scorso 22 febbraio, ha accolto il ricorso della donna e ha cassato la sentenza impugnata.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile
convivenza more uxorio, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno
di divorzio o alla sua revisione, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci
doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina necessariamente la
perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa.

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Assegno di divorzio: ridotto se il matrimonio è di breve durata e se l’ex coniuge eredita dei beni

11 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

In materia di assegno di divorzio è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione.

Questa ha stabilito che l’assegno di divorzio va ridotto in presenza di circostanze quali: la cospicua eredità percepita dall’ex coniuge e la breve durata del rapporto matrimoniale (Cass. civ., Ord. n. 10647/2020).

Il caso

La Corte d’Appello rigettava il ricorso di un uomo volto ad ottenere la riduzione dell’assegno divorzile in favore della ex moglie.

L’uomo fondava la richiesta su diversi motivi: 1) il peggioramento delle proprie condizioni economiche. 2) la rosea situazione reddituale della ex moglie: la donna, oltre ad essere proprietaria di alcuni immobili, aveva ricevuto in eredità una somma di denaro pari a circa 120.000,00 euro.

I giudici di merito sottolineavano che il ricorrente, avvocato, percepiva una pensione di euro 4.500,00; possedeva molteplici immobili (di cui uno in locazione a terzi) ed aveva sottoposto la villa di proprietà a vincolo di destinazione in favore della nuova moglie.

Dunque, pur riconoscendo un miglioramento della situazione reddituale della ex moglie, la Corte adita rappresentava come la stessa al momento della pronuncia di divorzio fosse comunque priva di occupazione lavorativa.

Per tali ragioni, la Corte di Appello rigettava il ricorso. Affermava che il miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie non rappresentasse un motivo sufficiente per accogliere la domanda.

Il ricorso in Cassazione

L’uomo ricorreva dinanzi la Corte di legittimità, sollevando i seguenti motivi di doglianza.

Con il primo motivo egli lamentava la mancata applicazione dei criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno di divorzio. Ciò in quanto la ex moglie, con la quale non aveva avuto figli, non si era mai preoccupata di contribuire alle spese di famiglia. In più, il ricorrente affermava di essere titolare di una pensione di 1.800,00 euro e non di 4.500,00.

Con il secondo, egli lamentava l’omessa valutazione della circostanza delle nuove nozze.

Con il terzo, infine, rilevava la mancata considerazione del miglioramento delle condizioni reddituali della ex moglie alla luce del lascito ereditario.

La Cassazione riteneva fondati i motivi avanzati dall’ex marito

La Suprema Corte affermava che, ai sensi dell’art. 9 della legge sul divorzio, per procedere alla riduzione dell’assegno è necessario accertare la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi rispetto all’assetto definito in sede di divorzio, attraverso la comparazione delle rispettive situazioni, in ossequio ai principi giurisprudenziali attuali (cfr Cass. civ., n. 1119/2020).

Dunque, ai fini della riduzione dell’assegno è necessario che si rinvengano elementi fattuali idonei a destabilizzare l’assetto patrimoniale. Il giudice, in presenza di queste modifiche, è tenuto ad applicare i principi in materia per modulare l’assegno di divorzio.

Tornando al caso di specie, la Cassazione rilevava che i giudici di merito non avevano valutato correttamente gli elementi dedotti dal ricorrente. Primi tra tutti la cospicua eredità acquisita dalla ex moglie. Secondo, poi, i sopravvenuti oneri del marito per il nuovo matrimonio: da tempo la giurisprudenza valuta tali circostanze come idonee a modificare la misura dell’assegno di divorzio.

Infine, la Corte di Appello non aveva attribuito rilevanza neppure alla limitata durata del vincolo matrimoniale. Anch’esso elemento fattuale di cui tener conto per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la Cassazione accoglieva il ricorso dell’uomo.

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