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Blog: aggiornamenti dallo Studio

I nonni devono mantenere i nipoti se i genitori non possono farlo

14 Novembre 2022 Da Staff Lascia un commento

I nonni devono mantenere i nipoti se i genitori non possono farlo. A confermare il
summenzionato principio di diritto è la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza
interlocutoria n. 30368/2022.

Il caso

Nell’ambito del giudizio di primo grado, il Tribunale poneva a carico dei nonni l’obbligo
di corrispondere in favore della madre del minore la somma mensile pari ad € 200,00
a titolo di contributo al mantenimento dello stesso. Tale somma, in particolare,
doveva essere corrisposta in sostituzione al mantenimento cui avrebbe dovuto
provvedere il padre attesa l’impossibilità per la madre del minore di far fronte da sola
a tutte le spese necessarie per il mantenimento del minore.
La nonna paterna in capo a cui veniva corrisposto tale obbligo impugnava la decisione
del Tribunale ma i giudici di secondo grado rigettavano la sua richiesta e così il caso
giungeva sino alla Corte di Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Esaminato il ricorso, i giudici della Corte di Cassazione rilevano che, secondo l’art. 316
bis c.c., i nonni sono gli ascendenti più prossimi ai minori che devono provvedere al
loro mantenimento nel caso in cui i genitori non riescano a farlo.
Ed infatti, sul punto, gli Ermellini sono chiari disponendo che
“l’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli
ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato
l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici”.
Questo obbligo, secondo la Suprema Corte, va inteso non solo nel senso
che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a
quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa
rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il
proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di
mantenerli ma solo ed esclusivamente qualora i genitori non siano in grado di
adempiere al loro diretto e personale obbligo.

Potrebbe anche interessarti: “E’ rimborsabile il mantenimento in eccedenza versato per il figlio?”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divorzio, figli non autosufficienti, mantenimento, mantenimento ascendenti, mantenimento figli, separazione

Infedeltà del coniuge: la sopportazione dell’infedetà non esclude l’addebito della separazione

20 Ottobre 2022 Da Staff Lascia un commento

Infedeltà del coniuge: la sopportazione dell’infedeltà del coniuge non esclude l’addebito della separazione.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, l’atteggiamento di tolleranza del marito nei
confronti della moglie non è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di
addebito della separazione.
A stabilire il summenzionato principio di diritto è la Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 25966 del 2 settembre 2022.

Il caso

Nell’ambito di un travagliato procedimento per separazione di un noto imprenditore
italiano, quest’ultimo adiva la Corte di Cassazione censurando la sentenza emessa
dalla Corte d’Appello di merito nella parte in cui rigettava la domanda di addebito
della separazione dallo stesso proposta nei confronti della moglie.
Ed in particolare, il ricorrente sosteneva come la tolleranza, dallo stesso manifestata,
nei confronti di precedenti relazioni extraconiugali avute dalla moglie nel corso del
matrimonio non impedisse di lamentarsi di ulteriori relazioni extraconiugali successive.
Ciò, soprattutto, quando, come nel caso in esame, le stesse siano risultate numerose
e continuate.

La decisione della Corte di Cassazione

Ebbene, i giudici di legittimità ritengono fondata la censura mossa dal ricorrente.
Ed in particolare, ad avviso degli Ermellini, l’accettazione da parte del ricorrente di
comportamenti lesivi del dovere di fedeltà tenuti dalla moglie anni prima della
proposizione della domanda di separazione non può escludere di far valere, quale
causa di addebito, analoghi comportamenti tenuti successivamente dalla donna.
In tema di separazione personale dei coniugi, la giurisprudenza sostiene che la
dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia da
ricondurre in via esclusiva al comportamento, tenuto da uno dei coniugi, che sia
consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti del matrimonio.
Tale principio è, peraltro, applicabile anche all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà
coniugale, ritenuta sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge
responsabile.

Alla stregua di tali pacifici assunti, la Corte di Cassazione afferma che la tolleranza
manifestata dal ricorrente nei confronti della relazione extraconiugale intrapresa dalla
moglie alcuni anni prima della proposizione della domanda di separazione non
esclude la possibilità di fare valere, quale causa di addebito, analoghi comportamenti
tenuti successivamente dalla donna.
Ciò in quanto, a tale ultimo fine, occorre prendere in esame la successiva evoluzione
del rapporto coniugale accertando se si siano verificate nuove violazioni del dovere di
fedeltà e quale sia stata la reazione dell’altro coniuge.
Ed in particolare, ciò che è necessario verificare è se a seguito della cessazione della
predetta relazione la vita coniugale sia ripresa regolarmente, senza ulteriori violazioni
del dovere di fedeltà, oppure se la donna abbia intrapreso altre relazioni
extraconiugali senza che il marito vi desse importanza.
Solo ed esclusivamente in tali ipotesi, secondo gli Ermellini, si sarebbe potuto
concludere che non erano state le iniziali infedeltà ad impedire la prosecuzione della
convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni, che avevano fatto venir meno
l’affectio coniugalis.

Potrebbe interessarti “Addebito: un nuovo innamoramento non giustifica la cessazione della convivenza coniugale”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: addebito separazione, divorzio, pronuncia di addebito, separazione, separazione giudiziale, tradimento

Sepoltura: Il coniuge può scegliere il luogo di sepoltura del consorte solo in assenza di una volontà espressa

5 Ottobre 2022 Da Staff Lascia un commento

Sepoltura: il coniuge può scegliere il luogo di sepoltura del consorte solo in assenza di una
volontà espressa.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la scelta del luogo di sepoltura del coniuge spetta al consorte sopravvissuto solo ove il coniuge deceduto non abbia espresso a tal proposito alcuna volontà dimostrabile in qualsiasi modo, anche mediante prova testimoniale.

A stabilire il summenzionato principio di diritto è la Corte di Cassazione con ordinanza
n. 2218/2022.

Il caso

Un coniuge superstite, a seguito del decesso della moglie, agiva in giudizio per chiedere al Tribunale competente lo spostamento del luogo di sepoltura della predetta presso il cimitero sito nel luogo di residenza della coppia.

La domanda veniva rigettata sia in primo grado sia da parte della Corte d’Appello
competente.

Ed in particolare, tale ultima Autorità si occupava di indagare quali fossero state le volontà manifestate in vita dalla defunta circa il proprio luogo di sepoltura. Dopo avere escusso le relative prove testimoniali, la Corte d’Appello territorialmente competente rigettava la richiesta di spostamento del luogo di sepoltura della defunta moglie ritenendo attendibili e coerenti con tale decisione le dichiarazioni dei testimoni
più vicini alla defunta nel suo ultimo periodo di vita.

La decisione della Corte di Cassazione

Il coniuge superstite proponeva, quindi, ricorso per Cassazione avverso la decisione
della Corte d’Appello. La Suprema Corte stabiliva il principio di diritto secondo cui, in assenza di disposizione testamentaria, la volontà del de cuius in ordine al proprio luogo di sepoltura può
essere dimostrata con qualunque mezzo, compresa la prova testimoniale, non sussistendo un diritto del coniuge superstite in ordine a tale scelta.
È, infatti, pacifica per la giurisprudenza di legittimità la prevalenza del diritto del coniuge superstite, su quello di altri congiunti, di scegliere il luogo di sepoltura del coniuge defunto in mancanza di volontà espressa al riguardo da parte di quest’ultimo.
Tuttavia, gli Ermellini non ritenevano applicabile tale principio di diritto nel caso di specie. E ciò in virtù del fatto che il desiderio della defunta in merito fosse stato ben espresso e desunto dalle testimonianze delle persone che erano state più vicine alla stessa durante il suo ultimo anno di vita.

Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, i giudici di secondo grado hanno correttamente ritenuto dimostrata la volontà specifica espressa da parte attrice.

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Assegno di divorzio, se l’ex coniuge è malato prevale la disparità patrimoniale

16 Settembre 2022 Da Staff Lascia un commento

Assegno di divorzio: se l’ex coniuge è malato prevale la disparità patrimoniale.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, nella definizione del quantum dell’assegno
di mantenimento, il giudice può attribuire maggiore rilevanza ad alcuni dei parametri
previsti dall’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, trascurandone altri.
A stabilire il summenzionato principio di diritto è la Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 26672 del 9 settembre 2022.


Il caso

Un uomo veniva condannato al pagamento, in favore della ex moglie, di un assegno
divorzile pari ad € 1.300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Il predetto proponeva ricorso in Cassazione facendo leva sul fatto che la ex moglie, sia
pure affetta già nel corso del matrimonio da una grave malattia, percepiva una
modesta pensione e, pertanto, non avesse diritto a percepire un assegno divorzile
così elevato.


La decisione della Suprema Corte

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex marito
stabilendo il principio secondo cui, nel caso concreto, andasse privilegiato l’aspetto
della disparità patrimoniale. Ciò soprattutto in virtù del fatto che la ex moglie soffrisse
già da anni di una grave malattia, c.d. infiammazione demielinizzante, oltre a
percepire una modestissima pensione.
Ebbene, per la Suprema Corte, nella quantificazione dell’assegno di divorzio, il giudice
non è obbligato a tenere contemporaneamente in considerazione tutti i parametri di
riferimento indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio.
Il giudice, infatti, secondo gli Ermellini, può anche prescindere da alcuni di detti
parametri purché, beninteso, giustifichi e motivi adeguatamente le proprie
valutazioni. Trattasi, in tal caso, di una “scelta discrezionale non sindacabile in sede di
legittimità”.
È proprio quanto effettuato, nel caso concreto, dal giudice di merito, il quale ha
attribuito maggiore rilievo ad alcuni dei summenzionati parametri in luogo di altri.
La sentenza impugnata, infatti, dopo avere evidenziato che le parti erano state
sposate per 11 anni, ha evidenziato che la donna era afflitta da tempo da una malattia degenerativa; con un decorso caratterizzato nel tempo da ricadute che hanno compromesso i sistemi neurologici motori, cerebrali, sensitivi e sfinterici.
Tale aspetto, pertanto, fa sì che i parametri relativi all’apporto di contributo personale ed
economico alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio personale o
comune debbano considerarsi, nel caso di specie, irrilevanti.

Per tale motivo, la Suprema
Corte ha respinto le motivazioni presentate dal ricorrente e confermato l’ammontare
dell’assegno divorzile nei confronti dell’ex moglie.

Potrebbe anche interessarti: “Assegno di mantenimento diminuiti se la moglie sceglie il part-time”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divorzio, mantenimento, mantenimento coniuge, moglie malata, separazione

570 bis c.p.: non commette reato il padre che non versa il mantenimento per vivere

8 Settembre 2022 Da Staff Lascia un commento

570 bis c.p. : non commette reato il padre che dimostri di non versare il mantenimento per vivere.

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con la Sentenza n. 32576/2022 del 15 giugno 2022, afferma un principio rivoluzionario.  Ed in particolare sostiene che occorre sempre effettuare un bilanciamento tra i diritti in contesa prima di addivenire alla condanna ex art. 570 bis c.p. Nel caso specifico tra quello del padre di badare alle proprie spese necessarie per vivere e quelle dei figli di ricevere il mantenimento.

Il caso

Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Treviso per il reato previsto e punito dall’art. 570 bis c.p. per aver omesso il versamento del mantenimento in favore dei figli.

Tale sentenza veniva confermata anche in sede di gravame dalla Corte di Appello di Venezia.

A nulla era servito, nel giudizio di merito, provare lo stato di indigenza sofferto dal padre. 

L’uomo ricorre in Cassazione

L’uomo ricorre per Cassazione contro la condanna.  Il ricorrente individua tra i motivi del ricorso l’assenza dell’elemento psicologico del reato, ossia della volontà di omettere il versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento.

Il padre sottolinea di trovarsi in una grave situazione economica che rende impossibile la prestazione. Ed in particolare il ricorrente dimostra di avere perso il lavoro e di non essere riuscito a reperirne un altro nonostante gli innumerevoli tentativi di trovarlo.

Prova dell’impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi di mantenimento anche le ripetute richieste di prestito rivolte dal ricorrente a parenti ed amici per il proprio sostentamento.

La decisione della Suprema Corte

Secondo gli Ermellini, in tema di omesso versamento del mantenimento dei figli, la responsabilità penale non deve essere automatica. Occorre effettuare una valutazione delle ragioni sottostanti. La Suprema Corte conferma il principio secondo il quale l’obbligato deve versare in una situazione di impossibilità assoluta ad adempiere. Ciò deve risultare da elementi ulteriori rispetto alla sola disoccupazione, quali l’assenza di guadagni diversi da quelli promananti da un rapporto di lavoro.

Sottolineano gli Ermellini che tale stato deve essere valutato su un campo di bilanciamento tra diritti.

Sicché secondo la Corte non si ha una “automatica” responsabilità penale del padre per il mancato versamento del mantenimento, ma occorre una valutazione delle ragioni sottostanti che inducono l’obbligato a non adempiere. 

Secondo i Giudici di legittimità nell’effettuare il bilanciamento il Giudice di merito deve valutare i seguenti fattori:

  • importo delle prestazioni imposte;
  • disponibilità reddituali dell’obbligato;
  • necessità dello stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (tra cui vitto e alloggio);
  • solerzia nel reperimento di nuove e/o ulteriori fonti di reddito;
  • contesto socio-economico dell’obbligato, al fine di comprendere le effettive possibilità di questi di corrispondere il dovuto.

Vita dignitosa dell’obbligato

Secondo la Corte di Cassazione nell’effettuare la valutazione il Giudice di merito deve accertarsi che il genitore  obbligato possa provvedere autonomamente ai propri bisogni primari, conducendo una vita dignitosa, trattandosi di diritto non comprimibile.

L’assicurazione di un livello di vita dignitoso costituisce secondo gli Ermellini la soglia minima invalicabile, all’interno della quale non può imputarsi alcuna responsabilità penale in capo al padre che omette il mantenimento della prole.

Alla luce di quanto sopra, pertanto,  la Suprema Corte ha accolto il ricorso del padre, condannato in primo e secondo grado ex art. 570 bis c.p., e rimesso gli atti alla Corte d’Appello di Venezia per una nuova disamina del caso.

Potrebbe anche interessarti: “Condannato il padre che non prova la impossibilità ad adempiere” Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: mancato mantenimento, mantenimento figli, omesso mantenimento, ritardo nel mantenimento

Atti persecutori anche tramite l’amica

26 Agosto 2022 Da Staff Lascia un commento

Atti persecutori anche tramite l’amica: la Corte di Cassazione è tornata a parlare di stalking.

Ed in particolare gli ermellini affermano che ai fini della integrazione del reato di stalking anche le condotte moleste che il persecutore mette in atto tramite persone vicine affettivamente alla vittima principale sono da ritenersi penalmente rilevanti perché il soggetto agente è consapevole che delle stesse ne verrà informata.

Questa l’importante precisazione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 26456/2022 del 08.07.2022.

Il caso

In accoglimento del ricorso della parte civile, la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione del giudice di secondo grado: “laddove espunge dal novero delle condotte in rilievo quelle “indirette tenute nei contatti avuti con la (…) chiamando in causa anche la (….):” , assegnando così rilevanza, ai fini della integrazione della condotta tipica prevista dall’art. 612-bis cod. pen., anche alle molestie c.d. “indirette”.

Nel caso di specie, l’imputato aveva tenuto nei confronti della parte civile, diverse e reiterate condotte di atti persecutori: contatti su Facebook, anche indirettamente, tramite una sua amica, a cui inviava messaggi di testo e vocali in cui dichiarava di non essere lui la causa dei tentativi di suicidio della vittima.

Condotte che provocavano alla stessa un continuo stato d’ansia, con attacchi di panico.

La Corte di Appello confermava la condanna dell’imputato per il reato di atti persecutori, ma in riforma della decisione di condanna di primo grado, lo assolveva dal reato di atti persecutori commessi nei confronti di un altro soggetto, revocando le statuizione civili.

L’assoluzione si basava sulla assenza del requisito della reiterazione della condotta.

La sentenza degli Ermellini

La parte civile, ricorrendo in Cassazione, lamentava l’erronea applicazione della norma che contempla il reato di atti persecutori, contestando il mancato riconoscimento del requisito della reiterazione, perché dalla motivazione della sentenza in realtà tale requisito emergeva: messaggi, telefonate, il palesare il proprio ritorno sulla pagina Facebook della persona offesa con like e richieste di amicizia, contatti indiretti anche tramite l’amica intima della persona offesa e il progredire delle molestie e minacce in episodi ulteriori risalenti al 2018 e oggetto di denunce: condotte che contrastavano con la decisione di assoluzione ai danni della ricorrente.

Rilevanti dunque anche le comunicazioni di carattere molesto o minatorio dirette a destinatari diversi dalla persona offesa ma a quest’ultima legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

La condotta del soggetto agente deve essere pertanto valutata nel suo complesso, assumendo rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa. La Cassazione ha, quindi, ritenuto legittima la valutazione non solo delle minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall’imputato ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell’unitaria condotta persecutoria (Sent. Sez. 5, n. 323 del 14/10/2021).

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E’rimborsabile il mantenimento in eccedenza versato per il figlio minore?

28 Luglio 2022 Da Staff Lascia un commento

E’ rimborsabile il mantenimento in eccedenza versato volontariamente da un padre rispetto a quello dovuto stabilito in sede di separazione? Vista la natura del mantenimento del figlio minorenne, il padre, se lo richiede ha diritto al rimborso dell’eccedenza versata?

Ebbene, per rispondere al superiore quesito bisogna analizzare la natura dell’assegno di mantenimento.

Natura dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento per i figli minorenni ha natura alimentare, ed è principio ormai consolidato, che le somme versate a quel titolo siano irripetibili, impignorabili e non compensabili, perché destinate ad essere spese per soddisfare basilari esigenze di vita del beneficiario.
Peraltro le somme versate a titolo di mantenimento ordinario non possono essere compensate neppure con le spese straordinarie
Per la superiore ragione, pertanto, la somma versate dal padre in eccedenza rispetto al provvedimento di separazione non è rimborsabile e quindi ripetibile avendo, anch’essa, funzione sostanzialmente alimentare. 
Il principio di cui sopra può trovare un’attenuazione solamente nell’ipotesi in cui venga sostanzialmente
meno la  funzione alimentare del contributo. Ciò come nel caso dell’assegno di mantenimento versato al figlio maggiorenne, corrisposto nonostante l’intervenuta indipendenza economica dell’avente diritto. 
In tal caso il genitore obbligato può agire in giudizio esigendo la ripetizione delle somme versate in
eccesso purché, chiaramente, il Giudice accerti, con provvedimento di modifica delle precedenti statuizioni, che il figlio è divenuto economicamente indipendente a partire da un preciso momento storico.
Ma vieppiù.

Richiesta di aumento del mantenimento

Nel caso in  cui il genitore obbligato, per un lungo periodo, versi una somma maggiore a quella dovuta il genitore collocatario potrebbe addirittura chiedere la modifica delle precedenti condizioni economiche. Ed in particolare potrebbe, richiedere l’incremento del contributo al mantenimento per i figli. Ed invero una tale condotta  lascerebbe intendere la capacità economica del genitore di  poter versare di più di quello dovuto.
La condotta paterna, infatti, potrebbe essere considerata rivelatrice di una migliorata condizione economica da parte del coniuge obbligato, ovvero un’inadeguatezza del contributo a suo tempo fissato, rispetto alle esigenze della prole.

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Gioielli regalati durante il matrimonio, è possibile chiederne la restituzione?

15 Luglio 2022 Da Staff Lascia un commento

Gioielli regalati durante il matrimonio, è possibile chiederne la restituzione in caso di separazione?

Molti avvocati si sono trovati almeno una volta durante la carriera professionale a dover rispondere a tale interrogativo.

Ed invero, le separazioni e i divorzi, oltre a causare grande sofferenza sotto il profilo psichico e morale, determinano delle conseguenze importanti sul piano economico dei coniugi coinvolti.

Dopo la sofferenza iniziale, specie nei casi in cui il fallimento del matrimonio è causato dal tradimento, la voglia di riscatto, rivalsa e di giustizia nei confronti dell’altro inducono il coniuge leso a interrompere ogni tipo di legame e a chiedere indietro i regali di grande valore economico donati durante il matrimonio.  Ma ciò è possibile? 

Ebbene, per rispondere all’interrogativo è necessario appurare se esiste una norma nel nostro ordinamento che prevede tale facoltà.

In realtà nel nostro ordinamento giuridico non esiste una specifica disposizione di legge che riguardi i regali scambiati durante il matrimonio. 

Inquadramento giuridico

Un articolo che potrebbe avvicinarsi alla questione è l’art. 80 c.c. il quale prevede, però, solo la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio qualora il matrimonio non si celebri. A tal riguardo si fa riferimento, prevalentemente, all’anello di fidanzamento.

Anche la giurisprudenza si è occupata della questione, inquadrando i regali tra coniugi come le liberalità d’uso di cui al comma 2 dell’articolo 770 c.c. Trattasi, in particolare, dei doni che si fanno in conformità alle abitudini, in particolare in occasione di feste e ricorrenze, secondo un comportamento diffuso. Il considerevole valore economico dell’oggetto donato non esclude la configurazione della liberalità d’uso, purché essa possa essere considerata proporzionale alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, alle consuetudini e ai costumi propri di una determinata occasione, ai rapporti esistenti fra le parti e alla loro posizione sociale.

Di conseguenza il coniuge non potrebbe rivendicare giudiziariamente i regali da ritenere “normali” sia per l’occasione che li ha determinati, sia perché proporzionati al suo tenore di vita. Potrebbe, di contro, rivendicare solo eventuali elargizioni più significative.

Pertanto solo in caso di restituzione spontanea dei gioielli il coniuge donante potrebbe rientrare nel possesso dei predetti.  

Potrebbe anche interessarti: “Immobile acquistato con i soldi del fidanzato: se il matrimonio non si celebra va restituito”. Leggi qui. 

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