• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto Penale
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

Blog: aggiornamenti dallo Studio

Rimborso secondo equità delle spese sostenute da un solo genitore per il mantenimento del figlio

23 Giugno 2022 Da Staff Lascia un commento

 

Rimborso secondo equità delle spese sostenute da un solo genitore per il mantenimento del figlio, «il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità […]» Cass. civ. ord. 13 giugno 2022 n. 19009.

Il caso

Un uomo veniva condannato dal Tribunale al rimborso delle spese di mantenimento in favore della
figlia. 

Tale decisione veniva confermata in grado di appello. L’uomo, però, non ritenendo giusta la stessa ricorreva in Cassazione contestando la decisione del giudice che aveva liquidato, in via equitativa, la
prestazione oggetto del rimborso, senza che la madre avesse fornito la prova degli esborsi sostenuti.

La decisione della Corte di Cassazione

Gli Ermellini ritengono però infondata la doglianza del padre.
Ed invero, affermano i giudici di legittimità che «in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale» (Cass n. 16657/2014).
Peraltro la Corte di Cassazione sottolinea che l’obbligo di mantenere il figlio decorre dalla nascita dello stesso. Conseguentemente, il genitore, in virtù dell’acquisizione di tale status è obbligato a corrispondere nei confronti dell’altro, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, la propria quota. Ciò sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c.
Pertanto, il “quantum” dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo potrà essere determinato esclusivamente  facendo riferimento alle risultanze processuali,  ed in particolare agli asborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore.
Sicché qualora non fosse possibile determinare l’esatto ammontare dell’importo dovuto, il giudice potrà applicare il criterio equitativo.

Per tali ragioni La Suprema Corte, ritenendo conforme ai principi dalla stessa elaborati la decisione dei giudici di merito, rigetta il ricorso del padre.

 

Potrebbe anche interessarti: “Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: quando viene meno?”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: figlio naturale, mantenimento figlio, obbligo del genitore, riconoscimento del figlio, rimborso spese

Sindrome della madre malevola: non basta a giustificare l’affido super esclusivo al padre

23 Giugno 2022 Da Staff Lascia un commento

Sindrome della madre malevola non basta a giustificare l’affido super esclusivo al padre.

La sindrome da alienazione parentale (PAS) o la sindrome della madre malevola (MMS) non sono qualificabili quali patologie riconosciute scientificamente e non possono, quindi, giustificare un provvedimento di affido super esclusivo a favore di un coniuge. Così decide la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 17.05.2021 n. 13217.

Il caso

Il Tribunale concedeva l’affido esclusivo della minore al padre, regolamentando le visite della madre. Il padre proponeva reclamo e chiedeva l’affido super esclusivo, oltre a visite della madre protette con l’ausilio degli assistenti sociali.

La madre si opponeva e chiedeva l’affido condiviso, con collocamento prevalente presso di sé. 

La Corte di Appello Territoriale accoglieva il reclamo del padre e disponeva l’affido super esclusivo in suo favore sulla base delle risultanze delle CTU, da cui emergeva che la donna fosse affetta dalla sindrome della madre malevola (cosiddetta MMS).

La madre ricorre in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello. 

La decisione della Suprema Corte

Ad avviso della Suprema Corte, il giudice di merito ha disposto l’affidamento super esclusivo a favore del padre non curandosi di quale fosse il migliore sviluppo della personalità del minore. Ed inoltre, non effettuando una prognosi sulle capacità genitoriali della madre, il giudice di merito si è soffermato soltanto su degli episodi insufficienti a fondare il provvedimento di affidamento super esclusivo.

Secondo gli ermellini, la sindrome della madre malevola non è riconosciuta scientificamente. Pertanto la valutazione del giudice avrebbe dovuto essere più ampia e considerare ogni aspetto, compresa la possibilità della madre di intraprendere un percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali.

Non è, infatti, corretto attribuire rilevanza ai limiti caratteriali della stessa considerando che ella non ha dimostrato trascuratezza o incuria verso al figlia. 

Secondo la Corte, i fatti ascritti alla ricorrente non presentano una gravità tale da legittimare il provvedimento di super affido, non essendo state accertate irrecuperabili carenze di espressione delle capacità genitoriali.

Il giudice di merito ha, inoltre, trascurato le conseguenze di una simile decisione sulla minore. Decisione che causerebbe una rilevante attenuazione dei rapporti con l’altro genitore che provoca un provvedimento di super affido. 

Il giudice deve evitare di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che intendono scongiurare.

Il criterio fondamentale è l’interesse del minore

Il giudice è tenuto ad analizzare la condotta genitoriale e acclarare la sussistenza di effettive carenze. Nel caso di specie, si è fatto genericamente riferimento a condotte scorrette tenute dalla donna. Si è fatto riferimento anche alle gravi ripercussioni sulla bambina, senza in realtà indicare i pregiudizi specifici patiti dalla minore. Il giudice deve sempre attenersi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse del minore, privilegiando il genitore che riduce il pregiudizio che il bambino può subire in seguito alla disgregazione della famiglia. Trattasi di un giudizio prognostico incentrato sulle capacità affettive del genitore, non suscettibile di censure in sede di legittimità.

Potrebbe anche interessarti: “Responsabilità genitoriale: decade il genitore che non si cura degli obblighi scolastici dei figli”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento esclusivo, affidamento figli, affidamento super esclusivo, divorzio, PAS, separazione

Immobile acquistato con i soldi del fidanzato: se il matrimonio non si celebra va restituito

6 Giugno 2022 Da Staff Lascia un commento

Immobile acquistato con denaro del fidanzato: se il matrimonio non si celebra va restituito. La donazione indiretta di un immobile dal fidanzato alla promessa sposa rientra tra i doni fatti a causa della promessa di matrimonio ai sensi dell’art. 80 c.c. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 ottobre 2021 n. 29980. 

Il caso

In vista del futuro matrimonio, il fidanzato fornisce alla promessa sposa il denaro occorrente per l’acquisto di un immobile. Il matrimonio, però, non viene celebrato e l’uomo agisce in giudizio nei confronti della sua ex ragazza e del venditore dell’immobile per chiedere la revoca dell’atto di compravendita. Tale richiesta si fonda su quanto sancito dall’art. 80 c.c., norma che prevede che i doni tra fidanzati che non siano convolati a nozze, debbano essere restituiti.

In primo e in secondo grado la domanda dell’ex fidanzato viene respinta in quanto i giudici di merito ritengono che l’art. 80 c.c. faccia riferimento soltanto a dei meri “doni”, escludendo che possa rientrare in tale categoria la donazione indiretta di un immobile. Si giunge così in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Il ricorrente si rivolge alla Suprema Corte. Ed in particolare l’uomo sostiene che nella nozione codicistica di “dono” debba, invece, rientrare anche la donazione indiretta e che i giudici di merito abbiano male interpretato la norma.

Ebbene, la Corte di Cassazione ritiene fondata la censura. La sentenza impugnata ha equiparato il dono tra fidanzati di cui all’art. 80 c.c. alle liberalità d’uso disciplinate dall’articolo 770 c.c., vale a dire all’attribuzione che può essere erogata per i servizi resi o in ragione degli usi (si pensi ai regali di Natale).

Secondo gli Ermellini tale ricostruzione non è condivisibile. Ed infatti, per la Suprema Corte, i doni devono essere considerati delle vere e proprie donazioni soggette, come tali, ai requisiti di forma e di sostanza indicati dal codice. Nella categoria dei doni, pertanto, possono pacificamente rientrare anche le donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. 

Ai fini di un’azione restitutoria, pertanto, occorre accertare che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio” e che si giustifichino per tale sola circostanza, al punto da non trovare ulteriore plausibile giustificazione al di fuori della stessa. Ne consegue, quindi, che, una volta accertato che si tratti di una donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato, si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale nei confronti di chi ha ricevuto la donazione. Per effetto di ciò, sarà colui che ha effettuato la donazione ad assumere egli stesso la qualità di effettivo acquirente del bene. 

Potrebbe anche interessarti: “Diritto di abitazione del coniuge superstite”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: casa, donazione, donazione indiretta, doni, fidanzati, liberalità, matrimonio non celebrato, promessa di matrimonio, restituzione regali

Figli nati da genitori non coniugati: validi gli accordi sul mantenimento solo se rispondono all’interesse della prole

18 Maggio 2022 Da Staff Lascia un commento

Figli nati da genitori non coniugati: valido l’accordo sul mantenimento solo se risponde all’interesse della prole. 

I genitori non coniugati, alla cessazione della convivenza, possono raggiungere un accordo circa il mantenimento dei figli. Tale pattuizione è valida anche in assenza di un previo controllo giudiziale. Si tratta di un negozio espressione dell’autonomia privata che, tuttavia, trova un limite invalicabile nella effettiva corrispondenza delle pattuizioni nell’interesse morale e materiale dei figli.

Il giudice eventualmente adito dalle parti può, quindi, integrare o modificare l’accordo. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza dell’11 gennaio 2022 n. 663. 

Il caso

Dopo aver cessato la convivenza more uxorio, le parti concludevano un accordo avente ad oggetto il mantenimento del figlio minore nato dalla loro relazione. In forza del predetto, il padre trasferiva la proprietà di un immobile al figlio ottenendo in cambio l’esonero dagli obblighi di contribuzione, fatta eccezione per le spese scolastiche e di abbigliamento.

La madre, però, successivamente agiva in giudizio contro l’ex convivente per ottenere la condanna del padre a corrisponderle un contributo mensile a titolo di mantenimento del minore. 

Il giudice, preso atto dell’accordo stipulato tra le parti, dichiarava inammissibile la richiesta della madre, precisando che il padre si sarebbe dovuto limitare a contribuire alle spese straordinarie sostenute nell’interesse del figlio nella misura del 50%

La donna ricorreva in appello 

In sede di gravame, però, la Corte d’Appello accoglieva il reclamo della madre e stabiliva un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili. Ciò in quanto, secondo il giudice di merito, l’accordo negoziale tra le parti era da considerarsi inefficace a causa di un controllo giudiziario dello stesso. Ed inoltre, il trasferimento di proprietà effettuato dal padre risultava insufficiente al soddisfacimento delle esigenze del figlio, ormai divenuto adolescente. 

Si giunge così in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte 

Gli ermellini rigettavano il ricorso presentato dal padre avverso il provvedimento di secondo grado. La Suprema Corte stabiliva che, in tema di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori è valido ed efficace poiché espressione dell’autonomia privata.

Secondo gli ermellini, però, l’autonomia contrattuale delle parti assolve all’unico obiettivo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione dovuta per legge. Trattasi, cioè, dell’obbligo posto in capo a entrambi i genitori di rispettare i doveri sanciti dall’art. 147 c.c. nei confronti dei figli.

E’ per tale ragione che l’autonomia negoziale dei genitori incontra un limite nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni contenute nell’accordo all’interesse morale e materiale della prole. 

Il giudice non è vincolato dalle richieste o dagli accordi tra i genitori

Per la Suprema Corte, il giudice è libero di adottare tutti quei provvedimenti che reputa più idonei alla tutela dell’interesse della prole ai sensi dell’art. 337 ter c.c.

Da ciò discende che il giudice non è in alcun modo vincolato alle richieste avanzate dai genitori o agli accordi sottoscritti tra gli stessi. Per tale motivo, l’esistenza di un accordo negoziale tra i genitori non è impeditiva di una diversa regolamentazione qualora il giudice la ritenga corrispondente all’interesse del minore. 

Potrebbe anche interessarti: “L’affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: accordi tra conviventi, convivenza, divorzio, figlio minore, mantenimento figlio, separazione

Assegno divorzile diminuito se la ex moglie sceglie il part-time

14 Aprile 2022 Da Staff Lascia un commento

Assegno divorzile diminuito se la ex moglie sceglie il part-time. 

Nella quantificazione dell’assegno divorzile occorre fare riferimento ai parametri dettati dall’art. 5 comma 6 L. 898/1970. Ed in particolare, nella valutazione della disparità reddituale tra le parti, assume rilievo la scelta della ex moglie di optare per il part-time pur essendo titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A stabilire il superiore principio di diritto è la Corte di Cassazione con ordinanza del 23 agosto 2021 n. 23381.

Il caso

In base alla sentenza di divorzio, l’ex marito deve corrispondere in favore della moglie un assegno divorzile pari a € 900,00 mensili. L’uomo impugna la decisione e, in sede di gravame, la misura dell’assegno divorzile viene ridotta a € 600,00 mensili.

L’ex marito ritiene, tuttavia, che la disparità economica sussistente tra le parti sia ascrivibile unicamente alla scelta della ex moglie di lavorare a tempo parziale pur essendo titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Decide così di ricorrere in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ritiene che la sentenza impugnata non abbia correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In relazione alla determinazione dell’assegno divorzile, non è sufficiente considerare la mera disparità economica tra le parti. 

La scelta del lavoro part-time incide, infatti, in maniera significativa sul reddito dell’ex coniuge. Ma, nel caso di specie,  la Corte di merito non ha indagato sulle ragioni di tale scelta. Ed in particolare ad avviso degli Ermellini, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare il momento in cui la donna ha scelto di svolgere un’attività lavorativa. Lo stesso, cioè, avrebbe dovuto indagare se la decisione a favore del tempo parziale sia avvenuta in autonomia o sia invece dipesa dalla necessità di far fronte ei bisogni della famiglia. 

La Suprema Corte, pertanto, rinviava a una diversa composizione della Corte di Appello perché provveda alla determinazione dell’assegno divorzile dopo avere adeguatamente considerato gli aspetti sopra citati. 

Accertare se il part-time sia una scelta autonoma o concordata

Il giudice, quindi, deve accertare il momento in cui tale scelta lavorativa è stata effettuata; deve decidere  se sia il frutto di una decisione autonoma o se dipenda da un accordo tra i coniugi nell’ambito della gestione della famiglia. In tale ultima ipotesi, infatti, la scelta dell’ex moglie rileva sia sotto il profilo del sacrificio reddituale da ella patito, sia sotto il profilo del contributo dato alla famiglia.

Potrebbe anche interessarti: “Assegno di divorzio: spetta anche in caso di matrimonio non consumato?”. Leggi qui.

.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno divorzile, divorzio, indipendenza economica, lavoro part-time, mantenimento coniuge, separazione, sperequazione economica

Mancato ascolto del minore: violazione del contraddittorio

1 Aprile 2022 Da Staff Lascia un commento

Il mancato ascolto del minore infra-dodicenne  circa il genitore con il quale vorrebbe vivere costituisce violazione del contraddittorio.

A stabilire il superiore principio di diritto è la Cassazione con l’ordinanza n. 7262 del 4 marzo 2022.

Ed in particolare è ormai noto che nell’ambito del giudizio di affidamento e di collocamento, il minore ha il diritto di essere sentito.

Altrimenti,  in caso di assenza di interpello senza una valida ragione, emerge una violazione del fondamentale principio processualistico de contraddittorio.

Il caso

Una madre presentava ricorso in Cassazione lamentando che le figlie minori erano state affidate al padre e collocate presso l’abitazione dei nonni senza però che le predette fossero state ascoltate.

L’ascolto del minore

La Suprema Corte accoglie il ricorso della donna. Il provvedimento della Cassazione si basa sull’assunto che il minore abbia il diritto ad essere ascoltato. Ciò perché i minori sono portatori di interessi diversi da quelli dei genitori, e talvolta opposti, nei procedimenti giudiziari che li vedono coinvolti.

Dunque il minore costituisce parte sostanziale in tali giudizi, come nel caso di un procedimento sull’affidamento e sul diritto di visita.

Nell’ambito di tali procedimenti la tutela dell’interesse del soggetto non ancora maggiorenne viene realizzata attraverso la previsione di ascolto, la cui omissione, in assenza di espressa motivazione sul mancato discernimento, determina violazione del contraddittorio.

Il provvedimento adottato in tale violazione è quindi da ritenersi nullo.

Il superiore interesse del minore

Il giudice della separazione e del divorzio, nell’adozione delle decisioni che riguardano l’affidamento e il collocamento, deve conformarsi al criterio primario dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole ex artt. 337 bis cod. civ. e art. 6 della legge n. 898/1970.

Il giudice deve privilegiare il genitore che sia maggiormente tutelante e adatto a ridurre al minimo i danni causati dalla disgregazione del nucleo familiare.

L’individuazione di tale genitore è frutto di un giudizio prognostico relativo alla capacità dei genitori di occuparsi della crescita e dell’educazione della prole.

Davanti, quindi, alla decisione del giudice di derogare al regime ordinario dell’affido condiviso, frutto del rispetto del diritto della bigenitorialità, il giudice deve formulare il giudizio prognostico e ascoltare il minore infradodicenne in merito a quale sia il genitore con cui preferisce vivere prevalentemente.

il mancato ascolto quindi, alla luce di quanto sopra, renderebbe nullo il provvedimento.

Potrebbe anche interessarti “L’affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: collocamento minori, collocamento presso il padre, collocamento presso la madre, divorzio, minore, separazione

L’affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria

18 Marzo 2022 Da Staff Lascia un commento

L’affidamento condiviso, ex art. 337ter c.c.,  non presuppone la frequentazione paritaria. L’affidamento condiviso è volto a garantire al minore il mantenimento del rapporto affettivo con entrambi i genitori.

Ed in particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 giugno 2021 n. 17222, afferma che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente debba essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice, non potendo avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Occorre, infatti, garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le proprie necessità.

Occorre effettuare un bilanciamento tra due esigenze contrapposte: il diritto del figlio ad una relazione piena con entrambi i genitori ed il diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con la prole.

Il caso

A seguito della separazione personale dei coniugi, il tribunale disponeva l’affido condiviso del figlio minore della coppia, con collocazione prevalente presso la madre.

In sede di gravame, la pronuncia di primo grado veniva parzialmente riformata ampliando i tempi di permanenza del minore con il padre. Quest’ultimo però lamentava che la Corte di Appello non avesse ampliato sufficientemente i tempi di visita al figlio e proponeva  ricorso in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Gli ermellini, nel rigettare il ricorso proposto dal padre, affermano che lo strumento
dell’affidamento condiviso debba consentire ai genitori una frequentazione paritaria
con il figlio.

Purtuttavia, a detta della Suprema Corte, il giudice può discostarsi da questo principio stabilendo un assetto diverso purché sia volto a tutelare il supremo interesse del minore.

Ciò vuol dire che il giudice non deve operare una ripartizione dei tempi di permanenza che sia simmetrica e paritaria per ciascun genitore. Viceversa, egli deve effettuare una valutazione ben ponderata che possa garantire al minore una crescita serena, tenendo conto del suo diritto ad una relazione piena con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi nei riguardi del figlio.

Potrebbe anche interessarti “Responsabilità genitoriale: decade il genitore che non si cura degli obblighi scolastici dei figli”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento minore, collocamento minore, diritto di visita, divorzio, frequentazione minore, separazione

No al cognome del marito se non sussiste un interesse meritevole di tutela

9 Marzo 2022 Da Staff Lascia un commento

No al cognome del marito se non sussiste un interesse meritevole di tutela. Così statuisce la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 654 dell’ 11 gennaio 2022. Ed in particolare, il principio di diritto enunciato dagli ermellini è il seguente: dopo la pronuncia di divorzio si può mantenere il cognome maritale solo in casi straordinari affidati alla decisione discrezionale del giudice di merito.

Il caso

A seguito di pronuncia di divorzio, la ricorrente adisce la Corte di Cassazione per denunciare la violazione dell’art. 5 comma 3, della l. n. 898/1970. Tale norma stabilisce che il tribunale può, con la pronuncia di divorzio, autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito in aggiunta al proprio. Ciò, beninteso, nella sola misura in cui sussista un interesse suo, o dei figli, meritevole di tutela.

Secondo la difesa della donna, la corte territoriale ha omesso di tenere conto dell’ interesse della stessa alla conservazione del cognome maritale. Quest’ultimo, infatti, sarebbe divenuto parte integrante della propria identità personale poiché utilizzato dalla predetta in società da oltre 25 anni. 

A sostegno di ciò, la ricorrente evidenzia di essere conosciuta nella città in cui vive solo con il cognome dell’ex marito.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte dichiara inammissibile il suddetto motivo di ricorso facendo leva sul dettato di cui all’art. 143 bis c.c.. La norma, infatti, sancisce la regola generale secondo cui la donna aggiunge al proprio cognome quello del marito, conservandolo durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze. L’utilizzo dello stesso, pertanto, costituisce un effetto del matrimonio temporalmente circoscritto al perdurare del rapporto di coniugio.

Secondo quanto previsto dalla legge, la moglie, con la pronuncia di divorzio, riacquista il cognome da nubile. E’ solo in presenza di un interesse meritevole di tutela che la stessa può essere autorizzata dal giudice, in circostanze eccezionali, a mantenere quello dell’ex coniuge.

Manca un interesse reale e concreto al mantenimento del cognome

Per gli Ermellini, il giudice di merito ha correttamente applicato i principi giuridici a supporto della decisione. Secondo la Corte di Cassazione non sussiste, nel caso di specie, un interesse reale e concreto della donna al mantenimento del cognome dell’ex marito. 

Ciò in quanto, dalla documentazione fornita dalla difesa, non si evince come il cognome dell’ex coniuge potesse rappresentare un identificativo della donna dal punto di vista sociale e personale. 

Per tali motivi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio. 

Potrebbe anche interessarti: ” Cognome marito: non può mantenersi il cognome dell’ex coniuge solo perché noto”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: cognome, cognome marito, cognome moglie, divorzio, interesse, separazione

  • « Vai alla pagina precedente
  • Pagina 1
  • Pagine interim omesse …
  • Pagina 5
  • Pagina 6
  • Pagina 7
  • Pagina 8
  • Pagina 9
  • Pagine interim omesse …
  • Pagina 37
  • Vai alla pagina successiva »

Footer

Dal nostro blog

Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2026 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.