Cass. sent. n.2098/2024
Scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per chi non paga gli assegni non solo al figlio ma anche al coniuge, in caso sia di separazione, sia di divorzio.
Il Codice Penale
Il nostro Codice penale tutela la situazione di vulnerabilità degli ex partner e il diritto dei figli minori a ricevere assistenza, con l’adempimento degli oneri connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, l’art. 570-bis («Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio») prevede, sulla scia dell’art. 570 c.p. – quest’ultimo applicabile alle famiglie conviventi – l’irrogazione di una pena nei confronti del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Tale norma incriminatrice mira a punire gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi e quelli susseguenti alla sentenza di divorzio, tanto nei confronti dei figli, quanto in favore del coniuge separato o divorziato.
Affinché il reato possa dirsi consumato è necessario che la condotta di sottrazione all’adempimento dei propri obblighi sia una condotta reiterata nel tempo. A tal proposito, si ritiene che una sola condotta omissiva non appaia sufficiente, dato che il termine “si sottrae” implica un comportamento ripetuto nel tempo, non potendosi desumere la volontà di non adempiervi da una sola omissione di corresponsione.
Secondo i Giudici
Secondo i giudici di legittimità l’adempimento in caso di mancata corresponsione delle somme stabilite dal giudice civile per il mantenimento dei figli (e del coniuge) non autosufficienti economicamente, deve presentarsi «serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire». In casi simili, stante la statuizione del giudice civile sui presupposti che giustificano la corresponsione e l’entità del mantenimento, in sede penale non sarà necessario ripetere l’accertamento relativo alla mancanza di mezzi di sussistenza. (Cass. sent. n. 43311 del 2023).
Pertanto, ancorché impossibile determinare ex ante quante omissioni siano effettivamente necessarie affinché si configuri il reato in oggetto, l’orientamento prevalente è incline a ritenere che anche la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per due mensilità consecutive sia sufficiente per l’applicazione dell’art. 570 bis c.p. a condizione che da tale omissione sia derivato un pregiudizio serio e apprezzabile per il soggetto beneficiario.
La Cassazione
Tuttavia, la Cassazione ritiene che l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570-bis c.p. sia in concreto ostativa all’irrogazione della relativa pena. Secondo la Corte di Cassazione, per escludere la sussistenza della fattispecie de qua non può dirsi sufficiente l’allegazione, da parte dell’agente/obbligato, di una “mera” difficoltà economica, essendo necessaria, per contro, la dimostrazione di trovarsi nell’impossibilità assoluta di adempiere o, comunque, in un contesto di vera e propria indigenza economica.
Nello specifico, tale situazione di assoluta indigenza non può dirsi assimilabile ad una situazione di difficoltà economico-finanziaria transitoria. Occorrerà infatti valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto e ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e di chi ha diritto alle prestazioni, l’ex obbligato a versare l’assegno abbia effettivamente la possibilità di assolvere gli obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. A questo fine, si deve tener conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell’entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali dell’obbligato, della solerzia nel reperire, all’occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita e del contesto socio-economico. (Cass. sent. n. 2098/2024)