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mantenimento coniuge

Omesso mantenimento all’ex coniuge. Quando scatta il reato?

9 Maggio 2024 Da Staff Lascia un commento

Cass. sent. n.2098/2024

Scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per chi non paga gli assegni non solo al figlio ma anche al coniuge, in caso sia di separazione, sia di divorzio.

Il Codice Penale

Il nostro Codice penale tutela la situazione di vulnerabilità degli ex partner e il diritto dei figli minori a ricevere assistenza, con l’adempimento degli oneri connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale.

In particolare, l’art. 570-bis («Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio») prevede, sulla scia dell’art. 570 c.p. – quest’ultimo applicabile alle famiglie conviventi – l’irrogazione di una pena nei confronti del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Tale norma incriminatrice mira a punire gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi e quelli susseguenti alla sentenza di divorzio, tanto nei confronti dei figli, quanto in favore del coniuge separato o divorziato.

Affinché il reato possa dirsi consumato è necessario che la condotta di sottrazione all’adempimento dei propri obblighi sia una condotta reiterata nel tempo. A tal proposito, si ritiene che una sola condotta omissiva non appaia sufficiente, dato che il termine “si sottrae” implica un comportamento ripetuto nel tempo, non potendosi desumere la volontà di non adempiervi da una sola omissione di corresponsione.

Secondo i Giudici

Secondo i giudici di legittimità l’adempimento in caso di mancata corresponsione delle somme stabilite dal giudice civile per il mantenimento dei figli (e del coniuge) non autosufficienti economicamente, deve presentarsi «serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire». In casi simili, stante la statuizione del giudice civile sui presupposti che giustificano la corresponsione e l’entità del mantenimento, in sede penale non sarà necessario ripetere l’accertamento relativo alla mancanza di mezzi di sussistenza. (Cass. sent. n. 43311 del 2023).

Pertanto, ancorché impossibile determinare ex ante quante omissioni siano effettivamente necessarie affinché si configuri il reato in oggetto, l’orientamento prevalente è incline a ritenere che anche la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per due mensilità consecutive sia sufficiente per l’applicazione dell’art. 570 bis c.p. a condizione che da tale omissione sia derivato un pregiudizio serio e apprezzabile per il soggetto beneficiario.

La Cassazione

Tuttavia, la Cassazione ritiene che l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570-bis c.p. sia in concreto ostativa all’irrogazione della relativa pena. Secondo la Corte di Cassazione, per escludere la sussistenza della fattispecie de qua non può dirsi sufficiente l’allegazione, da parte dell’agente/obbligato, di una “mera” difficoltà economica, essendo necessaria, per contro, la dimostrazione di trovarsi nell’impossibilità assoluta di adempiere o, comunque, in un contesto di vera e propria indigenza economica.

Nello specifico, tale situazione di assoluta indigenza non può dirsi assimilabile ad una situazione di difficoltà economico-finanziaria transitoria. Occorrerà infatti valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto e ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e di chi ha diritto alle prestazioni, l’ex obbligato a versare l’assegno abbia effettivamente la possibilità di assolvere gli obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. A questo fine, si deve tener conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell’entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali dell’obbligato, della solerzia nel reperire, all’occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita e del contesto socio-economico. (Cass. sent. n. 2098/2024)

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: mantenimento, mantenimento coniuge

Convivenza prematrimoniale: se ne deve tenere conto ai fini dell’assegno di divorzio

3 Gennaio 2024 Da Staff Lascia un commento

Convivenza prematrimoniale: se ne deve tenero conto ai fini dell’assegno di divorzio. Le Sezioni unite della Cassazione, con la recentissima sentenza n. 35385, prendendo atto del mutamento dei costumi inseriscono nel computo della “durata” del matrimonio anche il periodo che precede le nozze laddove si sano state fatte scelte determinanti per il matrimonio stesso.

Il caso

Una donna lamentava l’omessa considerazione da parte del Tribunale nella quantificazione dell’assegno divorzile del periodo di convivenza prematrimoniale, nel quale era nato anche il figlio della coppia. Evidenziava la ricorrente come “non vi sarebbero differenze tra il comportamento dei coniugi nella fase prematrimoniale e in quella coniugale, soprattutto con riguardo alle scelte comuni di organizzazione della vita familiare e riparto dei rispettivi ruoli”.

Anche la Corte di Appello confermava il provvedimento di primo grado sostenendo che “non risultava che ella avesse sacrificato aspirazioni personali e si fosse dedicata soltanto alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro”, limitando Il giudizio esclusivamente al periodo di «durata legale del matrimonio» e non anche al periodo di convivenza prematrimoniale «poiché gli obblighi nascono dal matrimonio e non dalla convivenza». Sicché, nel ragionamento del giudice di secondo grado, la donna, all’epoca delle nozze, nel 2003.

La donna ricorreva in Cassazione

La Corte di Cassazione ribalta il ragionamento dei giudici territoriali. Ed invero, ricordano gli ermellini che pur sussistendo nel nostro ordinamento una differenza fondamentale tra matrimonio e convivenza non può sottacersi che gli stessi “sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto”. Non può infatti escludersi che una convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo (nella specie, sette anni), abbia «consolidato» una divisione dei ruoli domestici. Suddivisione capace di creare «scompensi» destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire.

Secondo gli Ermellini non si tratta di introdurre un’anticipazione dell’insorgenza dei fatti costitutivi dell’assegno divorzile. Si tratta, piuttosto, di consentire al giudice una corretta verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno al coniuge economicamente più debole. Ciò nell’ambito della solidarietà post coniugale, tenga conto anche delle scelte compiute dalla stessa coppia durante la convivenza prematrimoniale.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Alla luce delle argomentazioni sopra rappresentate, gli ermellini affermano che nella determinazione dell’assegno, la Corte d’Appello non ha considerato il contributo al ménage familiare dato dalla donna, anche con il ruolo svolto di casalinga e di madre, durante il periodo di convivenza prematrimoniale (dal 1996 al 2003), continuativo e stabile, nell’ambito del quale era nato anche un figlio.

Principio di diritto

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno così affermato il seguente principio di diritto: ”ai fini dell’attribuzione e della quantificazione (ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970), dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

Potrebbe anche interessarti: “Separazione e Divorzio: la Cassazione dice si alla domanda cumulativa”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di divorzio, convivenza, convivenza prematrimoniale, divozio, durata della convivenza, mantenimento coniuge, matrimonio, separazione

Assegno di divorzio, se l’ex coniuge è malato prevale la disparità patrimoniale

16 Settembre 2022 Da Staff Lascia un commento

Assegno di divorzio: se l’ex coniuge è malato prevale la disparità patrimoniale.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, nella definizione del quantum dell’assegno
di mantenimento, il giudice può attribuire maggiore rilevanza ad alcuni dei parametri
previsti dall’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, trascurandone altri.
A stabilire il summenzionato principio di diritto è la Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 26672 del 9 settembre 2022.


Il caso

Un uomo veniva condannato al pagamento, in favore della ex moglie, di un assegno
divorzile pari ad € 1.300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Il predetto proponeva ricorso in Cassazione facendo leva sul fatto che la ex moglie, sia
pure affetta già nel corso del matrimonio da una grave malattia, percepiva una
modesta pensione e, pertanto, non avesse diritto a percepire un assegno divorzile
così elevato.


La decisione della Suprema Corte

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex marito
stabilendo il principio secondo cui, nel caso concreto, andasse privilegiato l’aspetto
della disparità patrimoniale. Ciò soprattutto in virtù del fatto che la ex moglie soffrisse
già da anni di una grave malattia, c.d. infiammazione demielinizzante, oltre a
percepire una modestissima pensione.
Ebbene, per la Suprema Corte, nella quantificazione dell’assegno di divorzio, il giudice
non è obbligato a tenere contemporaneamente in considerazione tutti i parametri di
riferimento indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio.
Il giudice, infatti, secondo gli Ermellini, può anche prescindere da alcuni di detti
parametri purché, beninteso, giustifichi e motivi adeguatamente le proprie
valutazioni. Trattasi, in tal caso, di una “scelta discrezionale non sindacabile in sede di
legittimità”.
È proprio quanto effettuato, nel caso concreto, dal giudice di merito, il quale ha
attribuito maggiore rilievo ad alcuni dei summenzionati parametri in luogo di altri.
La sentenza impugnata, infatti, dopo avere evidenziato che le parti erano state
sposate per 11 anni, ha evidenziato che la donna era afflitta da tempo da una malattia degenerativa; con un decorso caratterizzato nel tempo da ricadute che hanno compromesso i sistemi neurologici motori, cerebrali, sensitivi e sfinterici.
Tale aspetto, pertanto, fa sì che i parametri relativi all’apporto di contributo personale ed
economico alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio personale o
comune debbano considerarsi, nel caso di specie, irrilevanti.

Per tale motivo, la Suprema
Corte ha respinto le motivazioni presentate dal ricorrente e confermato l’ammontare
dell’assegno divorzile nei confronti dell’ex moglie.

Potrebbe anche interessarti: “Assegno di mantenimento diminuiti se la moglie sceglie il part-time”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divorzio, mantenimento, mantenimento coniuge, moglie malata, separazione

Assegno divorzile diminuito se la ex moglie sceglie il part-time

14 Aprile 2022 Da Staff Lascia un commento

Assegno divorzile diminuito se la ex moglie sceglie il part-time. 

Nella quantificazione dell’assegno divorzile occorre fare riferimento ai parametri dettati dall’art. 5 comma 6 L. 898/1970. Ed in particolare, nella valutazione della disparità reddituale tra le parti, assume rilievo la scelta della ex moglie di optare per il part-time pur essendo titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A stabilire il superiore principio di diritto è la Corte di Cassazione con ordinanza del 23 agosto 2021 n. 23381.

Il caso

In base alla sentenza di divorzio, l’ex marito deve corrispondere in favore della moglie un assegno divorzile pari a € 900,00 mensili. L’uomo impugna la decisione e, in sede di gravame, la misura dell’assegno divorzile viene ridotta a € 600,00 mensili.

L’ex marito ritiene, tuttavia, che la disparità economica sussistente tra le parti sia ascrivibile unicamente alla scelta della ex moglie di lavorare a tempo parziale pur essendo titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Decide così di ricorrere in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ritiene che la sentenza impugnata non abbia correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In relazione alla determinazione dell’assegno divorzile, non è sufficiente considerare la mera disparità economica tra le parti. 

La scelta del lavoro part-time incide, infatti, in maniera significativa sul reddito dell’ex coniuge. Ma, nel caso di specie,  la Corte di merito non ha indagato sulle ragioni di tale scelta. Ed in particolare ad avviso degli Ermellini, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare il momento in cui la donna ha scelto di svolgere un’attività lavorativa. Lo stesso, cioè, avrebbe dovuto indagare se la decisione a favore del tempo parziale sia avvenuta in autonomia o sia invece dipesa dalla necessità di far fronte ei bisogni della famiglia. 

La Suprema Corte, pertanto, rinviava a una diversa composizione della Corte di Appello perché provveda alla determinazione dell’assegno divorzile dopo avere adeguatamente considerato gli aspetti sopra citati. 

Accertare se il part-time sia una scelta autonoma o concordata

Il giudice, quindi, deve accertare il momento in cui tale scelta lavorativa è stata effettuata; deve decidere  se sia il frutto di una decisione autonoma o se dipenda da un accordo tra i coniugi nell’ambito della gestione della famiglia. In tale ultima ipotesi, infatti, la scelta dell’ex moglie rileva sia sotto il profilo del sacrificio reddituale da ella patito, sia sotto il profilo del contributo dato alla famiglia.

Potrebbe anche interessarti: “Assegno di divorzio: spetta anche in caso di matrimonio non consumato?”. Leggi qui.

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Indipendenza economica e assegno di divorzio

20 Gennaio 2022 Da Staff Lascia un commento


Se il giudice di merito accerta l’indipendenza economica degli ex coniugi, può ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Il giudicante può, inoltre, rigettare la richiesta istruttoria della parte volta a richiedere indagini tramite la polizia tributaria e la verifica di eventuali redditi non dichiarati.

A stabilire il superiore principio di diritto la Cassazione con la recente ordinanza n. 31836 del 4 novembre 2021.

Il caso

Una donna adiva il Tribunale di Prato al fine di chiedere ed ottenere in capo all’ex coniuge l’assegno di mantenimento. Il Tribunale adito, però, rigettava la richiesta non ritenendo sussistenti nel caso di specie i requisiti per ottenere l’assegno di mantenimento.

La donna, insoddisfatta, decideva di ricorrere in appello. I giudici di secondo grado, tuttavia, rigettavano il gravame ritenendo corretta la decisione del giudice di prime cure. Ed in particolare, sottolineava la Corte  che entrambe le parti ritenendo erano titolari di redditi da lavoro con una discrepanza minima tra di loro. Godevano quindi di indipendenza economica.  Peraltro entrambi erano proprietari delle abitazioni in cui vivevano. Ma non solo. Non era neppure stata fornita prova che l’ex marito svolgesse attività lavorativa “in nero”.

La donna ricorreva in Cassazione 

La questione giuridica sottoposta all’attenzione degli Ermellini era la seguente: ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, rileva la differenza reddituale tra gli ex coniugi? Il Giudice può evitare di disporre indagini tramite la polizia tributaria per accertare eventuali redditi “in nero” se entrambi gli ex coniugi godono di indipendenza economica?  

La decisione della Suprema Corte

Gli Ermellini dichiaravano inammissibile il ricorso e condannavano la ricorrente alla refusione delle spese del gravame.

Ed in particolare la donna, anche avanti ai giudici di legittimità, lamentava la mancata considerazione della sperequazione reddituale e patrimoniale nonché la mancata valutazione delle disponibilità finanziare di Tizio derivanti da attività “in nero”.
La Corte di Cassazione rilevava come tutte le circostanze oggetto di ricorso erano già state valutate dai giudici di merito, motivo per cui non era possibile procedere ad una rivisitazione delle stesse con conseguente inammissibilità
del motivo.
Sottolineavano gli ermellini che i giudici di merito avevano analiticamente verificato le condizioni reddituali delle parti arrivando a confutare anche gli elementi che avrebbero indicato i maggiori redditi dell’uomo.
Era accertata, altresì, l’indipendenza economica della ricorrente la quale era anche proprietaria dell’abitazione in cui viveva.
Peraltro in sede istruttoria era emerso che nessuno degli ex coniugi  aveva contribuito alla formazione del patrimonio dell’altro.

Funzione assistenziale, perequativa-compensativa dell’assegno di divorzio

Pertanto, considerato che la funzione dell’assegno divorzile è assistenziale, perequativo-compensativa, esso non è dovuto tutte le volte nelle quali viene in luce l’indipendenza economica del richiedente.

Inammissibile la richiesta di indagine mediante polizia tributaria

Anche la valutazione  della doglianza dell’ex coniuge relativa al mancato espletamento di indagini su Tizio
tramite la polizia tributaria veniva dichiarata inammissibile. Ciò in considerazione del principio secondo il quale «il giudice del merito, ove ritenga “aliunde” raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il
riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche
senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio tramite la polizia tributaria» (v. Cass. civ. n 8744/2019;
Cass. civ. n. 14336/2013).

Potrebbe anche interessarti:” Convivenza more uxorio :permane il diritto all’assegno divorzile?”. Leggi qui.

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