L’affidamento condiviso, ex art. 337ter c.c., non presuppone la frequentazione paritaria. L’affidamento condiviso è volto a garantire al minore il mantenimento del rapporto affettivo con entrambi i genitori.
Ed in particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 giugno 2021 n. 17222, afferma che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente debba essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice, non potendo avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Occorre, infatti, garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le proprie necessità.
Occorre effettuare un bilanciamento tra due esigenze contrapposte: il diritto del figlio ad una relazione piena con entrambi i genitori ed il diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con la prole.
Il caso
A seguito della separazione personale dei coniugi, il tribunale disponeva l’affido condiviso del figlio minore della coppia, con collocazione prevalente presso la madre.
In sede di gravame, la pronuncia di primo grado veniva parzialmente riformata ampliando i tempi di permanenza del minore con il padre. Quest’ultimo però lamentava che la Corte di Appello non avesse ampliato sufficientemente i tempi di visita al figlio e proponeva ricorso in Cassazione.
La decisione della Suprema Corte
Gli ermellini, nel rigettare il ricorso proposto dal padre, affermano che lo strumento
dell’affidamento condiviso debba consentire ai genitori una frequentazione paritaria
con il figlio.
Purtuttavia, a detta della Suprema Corte, il giudice può discostarsi da questo principio stabilendo un assetto diverso purché sia volto a tutelare il supremo interesse del minore.
Ciò vuol dire che il giudice non deve operare una ripartizione dei tempi di permanenza che sia simmetrica e paritaria per ciascun genitore. Viceversa, egli deve effettuare una valutazione ben ponderata che possa garantire al minore una crescita serena, tenendo conto del suo diritto ad una relazione piena con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi nei riguardi del figlio.
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