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procedura esecutiva

No pignoramento all’ex marito che non versa il mantenimento perché paga il mutuo cointestato

19 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

Pignoramento: nel caso in cui l’ex coniuge agisca esecutivamente per recuperare l’assegno di mantenimento non versato, a quest’ultimo può essere opposto in compensazione un credito di pronta liquidazione.

La Cassazione ha affermato che, in caso di avvio di procedure di espropriazione immobiliare da parte dell’ex coniuge finalizzate al recupero dell’assegno di mantenimento non corrisposto, il soggetto obbligato può portare in compensazione il credito relativo al mutuo stipulato da entrambi i coniugi e pagato esclusivamente da uno. Ciò a causa della natura dell’assegno di mantenimento per il coniuge, che non soddisfa un bisogno strettamente alimentare, ma risponde a vincoli solidaristici derivanti dal rapporto di coniugio (Cass. civ. sent.n. 9686/2020).

Il fatto

Una donna avviava un pignoramento immobiliare nei confronti dell’ex marito. Ciò al fine di recuperare gli assegni di mantenimento dovuti e mai corrisposti. 

L’uomo si opponeva al pignoramento eccependo la compensazione di un credito vantato dallo stesso nei confronti della donna. Tale credito derivava dal pagamento di un mutuo stipulato da entrambi i coniugi e pagato esclusivamente dal marito.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione del marito.

Anche la Corte di Appello competente confermava la decisione di primo grado. Infatti, sottolineavano i giudici, il credito vantato dalla ex moglie non aveva natura strettamente alimentare, posto che non era stato dedotto e provato nulla circa gli alimenti in favore dei figli. In più, il credito opposto dall’ex marito derivava da un mutuo contratto da entrambi per realizzare un impianto sportivo su un terreno comune.

Sicché la donna, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorreva ai giudici di legittimità. 

La decisione della Corte di Cassazione

La questione: l’assegno di mantenimento può essere oggetto di compensazione?

La donna ricorreva in Cassazione adducendo quattro motivi di ricorso.

Con il primo e principale motivo ella asseriva che la Corte di Appello non avrebbe considerato che il mantenimento fosse sia per sé stessa che per i figli. Per tale ragione, l’assegno di mantenimento non poteva essere oggetto di compensazione. 

La Cassazione, però, rigettava il ricorso e chiariva la sostanziale differenza tra il credito per il mantenimento dei figli e la natura dell’assegno di mantenimento per la ex moglie. 

Invero, il credito per il mantenimento dei figli “presuppone uno stato di bisogno perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non pignorabili” (cfr. Cass., n. 11689/2018 – n. 23569/2016).

Diversa è, invece, la natura dell’assegno di mantenimento per la ex moglie: questo trova la sua fonte nel diritto all’assistenza morale e materiale derivante dal vincolo di coniugio e non nello stato di bisogno di un soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni.

L’assegno di mantenimento per l’ex coniuge, dunque, si inquadra in un perimetro ben più ampio, posto che non si limita a soddisfare bisogni primari.

La diversità tra le due tipologie di assegno è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla stessa Cassazione.

Applicando, nel caso in esame, i principi di cui sopra, la Corte dava ragione all’uomo. La donna non aveva provato la quota alimentare riferita ai figli. Riteneva che al credito per il mantenimento del coniuge azionato in via esecutiva poteva essere opposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il pagamento del mutuo.

Pertanto il ricorso della donna veniva rigettato

Potrebbe anche interessarti “Ritardo mantenimento: se l’obbligato ritarda a a versare il contributo paga l’Inps”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

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