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compensazione crediti

L’assegno di mantenimento per il coniuge non ha natura alimentare

29 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non nello stato di bisogno, non ha natura alimentare” (Cass. civ., sez. III 26 maggio 2020, n. 9686).

Il caso 

Una donna avviava una procedura di espropriazione immobiliare nei confronti dell’ex marito. In particolare, la predetta lamentava il mancato versamento dell’assegno di mantenimento a proprio favore disposto in sentenza. L’uomo, ricevuta la notifica della procedura di esecuzione, si opponeva all’esecuzione eccependo la compensazione tra il credito della ex moglie ed il proprio derivante dall’adempimento di un mutuo fondiario stipulato da entrambi ma onerato esclusivamente dall’uomo. 

Ebbene, il Tribunale di Palermo accoglieva l’opposizione all’esecuzione e condannava la ex moglie al pagamento della somma eccedente la compensazione. 

La donna, certa della propria pretesa creditoria, ricorreva alla Corte di Appello di Palermo. Anche questa, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado.

Sebbene la Corte di Appello condividesse le argomentazioni del giudice di primo grado, la donna, non contenta, ricorreva anche in Cassazione. 

Il motivo principale addotto a sostegno del ricorso riguardava la circostanza che il mantenimento era stato richiesto per la stessa e per i figli. Ciò, a tenore della ricorrente, attribuiva valore alimentare al proprio credito e dunque non poteva operare la compensazione.

La decisione della Corte di Cassazione 

Gli Ermellini, al fine di decidere il caso, affrontano, preliminarmente, la questione della natura giuridica del credito. Nel caso di specie i predetti distinguono la natura dell’assegno di mantenimento a favore dei figli rispetto a quello a favore della moglie. In particolare sottolineano la natura alimentare del primo. Ciò, di conseguenza, preclude la compensazione e la pignorabilità essendo una somma destinata allo stato di bisogno del creditore.

Natura giuridica analoga non ha invece l’assegno di mantenimento per il coniuge. Sottolineano gli ermellini che il credito al mantenimento del coniuge trova fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale. Da ciò deriva la diversità di regime quanto a pignorabilità e compensabilità.

Sottolineano gli Ermellini, inoltre, che il Giudice dell’esecuzione non avendo potere di modificazione del titolo non può distinguere, con riferimento all’assegno di mantenimento del coniuge, la quota alimentare dalla quota propriamente di mantenimento. 

Peraltro, sottolinea la Corte di Cassazione, l’indivisibilità delle componenti dell’assegno di mantenimento deriva anche dalla tassatività dei casi di impignorabilità e del conseguente divieto di compensazione (art. 1246 n. 3 c.c.).

Conseguentemente, per tutte le ragioni sopra evidenziate, la Corte di Cassazione riteneva infondato il motivo di impugnazione e rigettava il ricorso.

Potrebbe anche interessarti “Niente trattamento di fine rapporto per l’ex non titolare dell’assegno divorzile”. Leggi qui. 

 

 

 

 

 

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No pignoramento all’ex marito che non versa il mantenimento perché paga il mutuo cointestato

19 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

Pignoramento: nel caso in cui l’ex coniuge agisca esecutivamente per recuperare l’assegno di mantenimento non versato, a quest’ultimo può essere opposto in compensazione un credito di pronta liquidazione.

La Cassazione ha affermato che, in caso di avvio di procedure di espropriazione immobiliare da parte dell’ex coniuge finalizzate al recupero dell’assegno di mantenimento non corrisposto, il soggetto obbligato può portare in compensazione il credito relativo al mutuo stipulato da entrambi i coniugi e pagato esclusivamente da uno. Ciò a causa della natura dell’assegno di mantenimento per il coniuge, che non soddisfa un bisogno strettamente alimentare, ma risponde a vincoli solidaristici derivanti dal rapporto di coniugio (Cass. civ. sent.n. 9686/2020).

Il fatto

Una donna avviava un pignoramento immobiliare nei confronti dell’ex marito. Ciò al fine di recuperare gli assegni di mantenimento dovuti e mai corrisposti. 

L’uomo si opponeva al pignoramento eccependo la compensazione di un credito vantato dallo stesso nei confronti della donna. Tale credito derivava dal pagamento di un mutuo stipulato da entrambi i coniugi e pagato esclusivamente dal marito.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione del marito.

Anche la Corte di Appello competente confermava la decisione di primo grado. Infatti, sottolineavano i giudici, il credito vantato dalla ex moglie non aveva natura strettamente alimentare, posto che non era stato dedotto e provato nulla circa gli alimenti in favore dei figli. In più, il credito opposto dall’ex marito derivava da un mutuo contratto da entrambi per realizzare un impianto sportivo su un terreno comune.

Sicché la donna, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorreva ai giudici di legittimità. 

La decisione della Corte di Cassazione

La questione: l’assegno di mantenimento può essere oggetto di compensazione?

La donna ricorreva in Cassazione adducendo quattro motivi di ricorso.

Con il primo e principale motivo ella asseriva che la Corte di Appello non avrebbe considerato che il mantenimento fosse sia per sé stessa che per i figli. Per tale ragione, l’assegno di mantenimento non poteva essere oggetto di compensazione. 

La Cassazione, però, rigettava il ricorso e chiariva la sostanziale differenza tra il credito per il mantenimento dei figli e la natura dell’assegno di mantenimento per la ex moglie. 

Invero, il credito per il mantenimento dei figli “presuppone uno stato di bisogno perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non pignorabili” (cfr. Cass., n. 11689/2018 – n. 23569/2016).

Diversa è, invece, la natura dell’assegno di mantenimento per la ex moglie: questo trova la sua fonte nel diritto all’assistenza morale e materiale derivante dal vincolo di coniugio e non nello stato di bisogno di un soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni.

L’assegno di mantenimento per l’ex coniuge, dunque, si inquadra in un perimetro ben più ampio, posto che non si limita a soddisfare bisogni primari.

La diversità tra le due tipologie di assegno è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla stessa Cassazione.

Applicando, nel caso in esame, i principi di cui sopra, la Corte dava ragione all’uomo. La donna non aveva provato la quota alimentare riferita ai figli. Riteneva che al credito per il mantenimento del coniuge azionato in via esecutiva poteva essere opposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il pagamento del mutuo.

Pertanto il ricorso della donna veniva rigettato

Potrebbe anche interessarti “Ritardo mantenimento: se l’obbligato ritarda a a versare il contributo paga l’Inps”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

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