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pignoramento

L’assegno di mantenimento per il coniuge non ha natura alimentare

29 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non nello stato di bisogno, non ha natura alimentare” (Cass. civ., sez. III 26 maggio 2020, n. 9686).

Il caso 

Una donna avviava una procedura di espropriazione immobiliare nei confronti dell’ex marito. In particolare, la predetta lamentava il mancato versamento dell’assegno di mantenimento a proprio favore disposto in sentenza. L’uomo, ricevuta la notifica della procedura di esecuzione, si opponeva all’esecuzione eccependo la compensazione tra il credito della ex moglie ed il proprio derivante dall’adempimento di un mutuo fondiario stipulato da entrambi ma onerato esclusivamente dall’uomo. 

Ebbene, il Tribunale di Palermo accoglieva l’opposizione all’esecuzione e condannava la ex moglie al pagamento della somma eccedente la compensazione. 

La donna, certa della propria pretesa creditoria, ricorreva alla Corte di Appello di Palermo. Anche questa, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado.

Sebbene la Corte di Appello condividesse le argomentazioni del giudice di primo grado, la donna, non contenta, ricorreva anche in Cassazione. 

Il motivo principale addotto a sostegno del ricorso riguardava la circostanza che il mantenimento era stato richiesto per la stessa e per i figli. Ciò, a tenore della ricorrente, attribuiva valore alimentare al proprio credito e dunque non poteva operare la compensazione.

La decisione della Corte di Cassazione 

Gli Ermellini, al fine di decidere il caso, affrontano, preliminarmente, la questione della natura giuridica del credito. Nel caso di specie i predetti distinguono la natura dell’assegno di mantenimento a favore dei figli rispetto a quello a favore della moglie. In particolare sottolineano la natura alimentare del primo. Ciò, di conseguenza, preclude la compensazione e la pignorabilità essendo una somma destinata allo stato di bisogno del creditore.

Natura giuridica analoga non ha invece l’assegno di mantenimento per il coniuge. Sottolineano gli ermellini che il credito al mantenimento del coniuge trova fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale. Da ciò deriva la diversità di regime quanto a pignorabilità e compensabilità.

Sottolineano gli Ermellini, inoltre, che il Giudice dell’esecuzione non avendo potere di modificazione del titolo non può distinguere, con riferimento all’assegno di mantenimento del coniuge, la quota alimentare dalla quota propriamente di mantenimento. 

Peraltro, sottolinea la Corte di Cassazione, l’indivisibilità delle componenti dell’assegno di mantenimento deriva anche dalla tassatività dei casi di impignorabilità e del conseguente divieto di compensazione (art. 1246 n. 3 c.c.).

Conseguentemente, per tutte le ragioni sopra evidenziate, la Corte di Cassazione riteneva infondato il motivo di impugnazione e rigettava il ricorso.

Potrebbe anche interessarti “Niente trattamento di fine rapporto per l’ex non titolare dell’assegno divorzile”. Leggi qui. 

 

 

 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: compensazione crediti, mantenimento, mantenimento figlio, mantenimento moglie, pignoramento

Il Reddito di cittadinanza è pignorabile?

15 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

“Il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare”. Pertanto è pignorabile. (Trib. Trani 30.01.2020)

Il caso

Nell’ambito di un procedimento per separazione giudiziale, il Presidente disponeva, tra le altre cose, l’obbligo in capo al marito di versare la somma di € 360,00 a titolo di mantenimento dei due figli minori. L’uomo, tuttavia, non ottemperava a quanto disposto. La moglie, pertanto, presentava ricorso ex art. 156 comma 4. Con tale azione la donna chiedeva che fosse l’INPS e/o il Ministero a provvedere direttamente al versamento della somma. La donna chiedeva, altresì, il sequestro della quota di proprietà del marito della casa familiare. L’uomo, beneficiario del reddito di cittadinanza, si opponeva alla richiesta. Eccepiva l’impignorabilità del reddito di cittadinanza e chiedeva il rigetto della richiesta di sequestro.

Decisione del Tribunale di Trani

Il Tribunale adito, per dirimere la questione e l’ammissibilità della domanda, effettuava un’analisi dettagliata circa la natura giuridica del reddito di cittadinanza. Per appurare se tale sussidio, introdotto dal d.l. 28.01.2019 n.4 convertito in l. 28.03.2019 n. 26,  fosse pignorabile il Giudice adito verificava se questo poteva considerarsi credito alimentare, soggetto, quindi ai limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c.

Il Giudice sottolineava che il reddito di cittadinanza rientra tra le misure di politica attiva del lavoro, a garanzia del diritto al lavoro. Ebbene, il suo scopo primario non è quello di offrire assistenza per i bisogni primari quanto quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Inoltre nessuna norma contiene il riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza.

Venendo meno la funzione assistenziale, a tenore del Giudice, viene meno anche l’impignorabilità.

Sicché, il Giudice non ritenendo il reddito di cittadinanza impignorabile, riteneva ammissibile la richiesta volta all’ordine di pagamento verso il terzo . Quindi accoglieva il ricorso presentato dalla moglie e disponeva che fosse l’INPS a provvedere al versamento di quanto dovuto alla donna. 

Peraltro, il Giudice sottolineava che nei casi di separazione l’ordine di pagamento diretto presuppone solo l’inadempimento dell’obbligato. Non sono rilevanti né le ragioni del mancato versamento né delle esigente dell’obbligato.

Va da sé che la questione dovrà essere valutata caso per caso. Pertanto, il Giudice dovrà ogni volta fare una valutazione attenta delle condizioni economiche del beneficiario il reddito di cittadinanza. Laddove, quindi, risulta evidente che il credito da pignorare è destinato a soddisfare esclusivamente bisogni primari, limitatamente alla quota destinata a tali finalità, sarebbe pignorabile soltanto per cause alimentari. 

Potrebbe anche interessarti :”Assegno di mantenimento: è modificabile anche se il divorzio è pendente”. Leggi qui.

 

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