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Blog: aggiornamenti dallo Studio

Affido congiunto: è da escludere in caso di alta conflittualità tra i genitori

8 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

E’ corretto negare l’affido congiunto a quei genitori che si sono rivelati incapaci di elaborare il fallimento del proprio progetto di coppia e sono quindi in costante conflitto reciproco, anche in presenza del figlio, incapaci di dialogare o accordarsi nell’interesse superiore del minore senza ricorrere ad avvocati o all’autorità giudiziaria (Cass. civ., ord. n. 5604/2020).

Pertanto l’incapacità di rapportarsi responsabilmente alla genitorialità mette a rischio l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli.

Il caso

Un uomo si rivolgeva al Tribunale di Roma chiedendo l’affido condiviso del figlio minore nato da una relazione more uxorio.

Il Tribunale adito, con decreto, rigettava la richiesta e confermava la sospensione della responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i minorenni. Determinava, altresì, il contributo mensile per il mantenimento, dovuto dal padre, e poneva le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.

Gli stessi proponevano reclamo nei confronti del decreto: il padre chiedeva nuovamente l’affido condiviso del figlio, oltre che la rideterminazione dell’assegno di mantenimento da esso dovuto; invece, la madre chiedeva la corresponsione di un contributo maggiore.

La CdA di Roma rigettava entrambi i reclami, adducendo le seguenti motivazioni.

In primis, a fondamento di detta decisione, vi era la constatazione di un rapporto altamente conflittuale tra i genitori. Questo elemento escludeva di default la possibilità di un affido congiunto del minore.

Con riguardo agli aspetti economici, la Corte reputava corretta la determinazione dell’assegno di mantenimento stabilita dal Tribunale in primo grado.

Da ultimo la CdA, avendo rilevato il parziale inadempimento del padre nel corrispondere l’assegno, aveva disposto che quest’ultimo fosse versato alla madre direttamente dal datore di lavoro dell’ex compagno (ai sensi dell’art. 156 c.c.).

Il ricorso in Cassazione

L’uomo impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione.

Innanzitutto il ricorrente contestava l’entità del mantenimento da esso dovuto. Lo stesso sottolineava come i giudici di appello non avessero in alcun modo tenuto conto della sua situazione reddituale, né avessero indagato circa le condizioni patrimoniali dell’ex compagna. Secondo il ricorrente, la donna, oltre ad essere proprietaria di svariati immobili, non avrebbe mai cercato di rendersi economicamente autonoma.

Con il secondo motivo di ricorso, l’uomo reiterava la richiesta di affido congiunto del figlio minore. Questi chiariva come il trasferimento dell’ex compagna da Milano a Roma fosse la reale causa dell’inasprimento dei rapporti tra i due genitori: infatti, a detta del ricorrente, il trasferimento del figlio presso un’altra città aveva comportato una lesione al proprio diritto alla bigenitorialità.

L’iter decisionale della Cassazione.

La Corte dichiarava inammissibili entrambi i motivi di ricorso.

Con riguardo al primo motivo la Corte rilevava che, al fine di stabilire l’entità del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non collocatario, occorre osservare il principio di proporzionalità. Ciò significa che la misura dell’assegno deve tenere conto dei redditi di entrambi i genitori, oltre che delle esigenze del minore alla luce del tenore di vita goduto (così Cass. civ., n. 4811/2018).

La Corte rilevava come i giudici di appello avessero ampiamente esaminato i redditi di entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze del bambino. Dunque riteneva che la pronuncia di secondo grado fosse immune da vizi.

Anche l’ordine impartito al datore di lavoro dell’uomo di versare le somme in favore della madre era stato ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, poiché adeguatamente motivato.

Nei casi di alta conflittualità…

la Corte precisava che l’esistenza di un rapporto di conflittualità tra le figure genitoriali non preclude l’accesso al regime dell’affido condiviso. Ciò purché si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Sicché non deve essere messo in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli (così Cass. civ., n. 6535/2019).

Pertanto, la decisione dei giudici di merito era da ritenersi assolutamente congrua posto il «quadro di genitorialità “assolutamente desolante”» caratterizzante la relazione tra i due soggetti.

Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Roma era altresì emerso: l’incapacità degli ex conviventi di elaborare il fallimento del progetto di coppia; il costante rifiuto dei genitori di avviare un percorso di mediazione.

Questi elementi, unitamente considerati, avevano spinto la CdA competente a confermare l’affidamento del bambino al Comune di Roma. Veniva inoltre nominato il Sindaco pro tempore tutore provvisorio e avviato un adeguato supporto psicologico.

Alla luce delle suesposte motivazioni la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento, affidamento al servizio sociale, affidamento condiviso, affidamento esclusivo, divorzio, figli minori, separazione

Ritardo mantenimento: se l’obbligato ritarda a versare il contributo paga l’Inps

3 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

Ritardo mantenimento: se l’obbligato a versare il contributo al mantenimento provvede in ritardo rispetto alla scadenza, si può chiedere l’ordine di pagamento nei confronti di terzi ai sensi dell’art. 156 c.c.

Ebbene, ciò avviene nei casi in cui il comportamento dell’obbligato è idoneo a far sorgere dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento in grado di frustare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento. La relativa valutazione resta affidata in via esclusiva al giudice di merito (Trib. Terni sent. n. 125/2020). 

Il fatto

Il Tribunale di Terni si pronunciava sul ricorso di una donna, destinataria di un assegno di mantenimento da parte dell’ex marito. Quest’ultima si era rivolte all’INPS, quale ente preposto all’erogazione della pensione in favore dell’uomo, per ottenere il versamento della somma a titolo di mantenimento per alcune mensilità che l’obbligato aveva omesso di pagare. 

Su istanza di entrambe le parti,  il procedimento veniva trattato mediante il deposito di note, all’esito del quale il giudice riservava la decisione al Collegio.

In particolare, la ricorrente si era premurata di fornire una corposa documentazione dalla quale emergeva il ritardo con cui l’ex marito aveva provveduto alla corresponsione del mantenimento.

Con riguardo, invece, ad ulteriori e diverse mensilità, risultava che l’uomo aveva del tutto omesso di versare le somme dovute a titolo di mantenimento. Solo a seguito della notifica dell’atto di precetto il precettato sanava il pregresso maturato. 

L’uomo, tuttavia, asseriva che il ritardo nei pagamenti era dovuto ad una momentanea situazione di difficoltà economica causata dalla necessità di sostenere spese improvvise. Inoltre, a suo dire, l’ex moglie a nessun titolo avrebbe potuto avanzare tali richieste all’INPS.

Sciolta la riserva, veniva accolta la domanda della donna. 

La decisione del Tribunale di Terni

Innanzitutto occorre rammentare che la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che il chiesto versamento ex art. 156 c.c. impone al giudice “un preliminare apprezzamento circa l’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi sulla regolarità del futuro adempimento”.

Se l’obbligato non adempie puntualmente all’obbligo di mantenimento e qualora il suo comportamento sia idoneo a fare sorgere dubbi circa la tempestività dei futuri adempimenti il giudice è legittimato ad emanare un ordine di pagamento nei confronti di terzi ai sensi dell’art. 156 comma 6 c.c.

Infatti, anche il semplice ritardo nell’adempiere è idoneo a compromettere la funzione propria dell’assegno di mantenimento. 

Tornando al caso di specie, il Collegio dava ragione alla donna. Il collegio riteneva che il ritardo nei pagamenti, unitamente all’omesso versamento di alcune mensilità, costituiva circostanza idonea a far sorgere un’incertezza sul futuro e tempestivo versamento di quanto dovuto. Ciò, altresì, tenuto conto della non adeguatezza della documentazione allegata dall’ex marito per dimostrare la situazione di difficoltà economica patita. 

Dunque, le riportate circostanze determinavano l’accoglimento del ricorso della donna. Veniva pertanto disposto ordine all’INPS, nella qualità di soggetto erogatore della pensione, di corrisponde l’assegno mensile per il  mantenimento a favore della richiedente.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: mantenimento, obbligo del terzo, omesso mantenimento, versamento in ritardo

Pensione di reversibilità: spetta anche all’ex coniuge passato a nuove nozze?

26 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

La pensione di reversibilità è una prestazione di tipo previdenziale, erogata dall’INPS che spetta, laddove ne sussistano i requisiti, ai familiari superstiti. 

Chi sono i familiari che ne hanno diritto?

Per la legge i familiari che hanno diritto alla pensione di reversibilità sono: il coniuge, i figli e in alcuni casi anche i nipoti, i genitori, i fratelli  e le sorelle.

Per quanto concerne la figura del coniuge, dal 2016 è allo stesso equiparato anche la persona unita civilmente. Inoltre tra i titolari del diritto per la legge rientra anche il coniuge divorziato.

In particolare, il secondo comma dell’art. 9 della legge 898/1970 prevede espressamente che “in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”.

L’ex coniuge ha diritto a percepire la pensione di reversibilità se passato a nuove nozze?

La norma sopra richiamata esclude che l’ex coniuge passato a nuove nozze possa percepire tale pensione.

Tale prestazione previdenziale spetta alla sussistenza di tre requisiti:

  1. L’ex coniuge deve percepire l’assegno divorzile;
  2. l”ex coniuge non deve essere convolato a nuove nozze;
  3. il rapporto di lavoro da cui deriva la pensione deve essere anteriore rispetto alla sentenza di divorzio.

Pertanto nel caso in cui il coniuge superstite dopo avere percepito la pensione di reversibilità contrae un nuovo matrimonio la prestazione gli verrà revocata. Tuttavia l’art. 3 del d.lgs. n. 39/1945 prevede la possibilità per l’ex coniuge di richiedere un assegno una tantum pari a due annualità della pensione di invalidità.

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Archiviato in:Legge e Giurisprudenza

Addebito: lo scambio di messaggi in chat prova il tradimento e costa l’addebito della separazione al coniuge fedifrago

22 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

Addebito: dallo scambio di messaggi in chat tra la moglie e l’amante del marito il Tribunale di Velletri deduceva l’esistenza di una relazione extraconiugale che aveva determinato la crisi coniugale. Il Tribunale pertanto riconosceva l’addebito della separazione in capo al marito traditore (Trib. Velletri, sent. n. 664/2020).

Il fatto 

Una coppia di coniugi decideva di separarsi. La moglie chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito: in particolare, la stessa sosteneva che l’uomo, in costanza di matrimonio, avesse intrapreso una relazione extraconiugale con un’altra donna.

Espletata la fase presidenziale, la causa proseguiva dinanzi al giudice istruttore. La donna chiedeva un congruo assegno di mantenimento per sé e la prole e chiedeva, altresì, che il Tribunale riconoscesse che il fallimento del matrimonio fosse attribuibile esclusivamente al marito.

Il marito, di contro, sosteneva che la fine del matrimonio non fosse da ricollegare alla relazione extraconiugale ma alla sopravvenuta incompatibilità caratteriale. 

Tuttavia, la versione dell’uomo risultava smentita dai fatti. Ed invero la moglie provava in giudizio che la coppia nel 2012 aveva acquistato un immobile e, poco tempo dopo, decideva di aver un altro figlio. La moglie sottolineava, inoltre, la solidità del rapporto anche dal punto di vista lavorativo: i coniugi avevano costruito insieme un’impresa cresciuta a tal punto da consentire alla famiglia di vivere in condizioni più che agiate. 

Secondo la donna il marito aveva intrapreso la relazione extraconiugale già nell’anno 2011. Nell’anno 2015, invece, la moglie attraverso lo scambio di messaggi con l’amante del marito scopriva che la relazione aveva assunto connotati di stabilità. 

Nel corso del giudizio la stessa amante confermava tanto il tradimento quanto il contenuto dei messaggi scambiati con la moglie. 

La decisione del Tribunale

Ai fini dell’addebito della separazione, va ricordato che la pronuncia presuppone l’accertamento da parte del giudice del comportamento oggettivamente trasgressivo ai doveri coniugali. Tuttavia occorre valutare che tale violazione abbia causato la crisi matrimoniale. Pertanto, deve sussistere il nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ. n. 279/2000; n. 2307/2005; n. 1807/2014). 

La pronuncia di addebito postula l’accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali sia diretta dall’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Invece, detto principio non può operare nei casi in cui il rapporto sia già compromesso per altre cause: in questo caso la condotta contraria ai doveri coniugali è conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto.  

Tornando al caso di specie, la crisi coniugale sarebbe stata determinata dalla scelta del ricorrente di abbandonare la casa coniugale (nel 2016) per iniziare una convivenza con l’amante, a soli sei mesi dalla nascita del terzo figlio. Una condotta di tal genere avrebbe, dunque, determinato in via irreversibile la rottura del rapporto di coniugio.

Dal punto di vista probatorio, l’anteriorità della relazione del marito con l’amante, rispetto alla crisi coniugale, era stata dimostrata dalla disposizione dell’attuale compagna, che confermava la riconducibilità dei messaggi a sé stessa. Questi dati dimostravano che il legame tra i due risaliva ad un tempo antecedente la nascita del terzo figlio. 

Alla luce delle riportate risultanze, il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda di addebito. 

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divorzio, separazione, violazione doveri con

Il Reddito di cittadinanza è pignorabile?

15 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

“Il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare”. Pertanto è pignorabile. (Trib. Trani 30.01.2020)

Il caso

Nell’ambito di un procedimento per separazione giudiziale, il Presidente disponeva, tra le altre cose, l’obbligo in capo al marito di versare la somma di € 360,00 a titolo di mantenimento dei due figli minori. L’uomo, tuttavia, non ottemperava a quanto disposto. La moglie, pertanto, presentava ricorso ex art. 156 comma 4. Con tale azione la donna chiedeva che fosse l’INPS e/o il Ministero a provvedere direttamente al versamento della somma. La donna chiedeva, altresì, il sequestro della quota di proprietà del marito della casa familiare. L’uomo, beneficiario del reddito di cittadinanza, si opponeva alla richiesta. Eccepiva l’impignorabilità del reddito di cittadinanza e chiedeva il rigetto della richiesta di sequestro.

Decisione del Tribunale di Trani

Il Tribunale adito, per dirimere la questione e l’ammissibilità della domanda, effettuava un’analisi dettagliata circa la natura giuridica del reddito di cittadinanza. Per appurare se tale sussidio, introdotto dal d.l. 28.01.2019 n.4 convertito in l. 28.03.2019 n. 26,  fosse pignorabile il Giudice adito verificava se questo poteva considerarsi credito alimentare, soggetto, quindi ai limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c.

Il Giudice sottolineava che il reddito di cittadinanza rientra tra le misure di politica attiva del lavoro, a garanzia del diritto al lavoro. Ebbene, il suo scopo primario non è quello di offrire assistenza per i bisogni primari quanto quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Inoltre nessuna norma contiene il riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza.

Venendo meno la funzione assistenziale, a tenore del Giudice, viene meno anche l’impignorabilità.

Sicché, il Giudice non ritenendo il reddito di cittadinanza impignorabile, riteneva ammissibile la richiesta volta all’ordine di pagamento verso il terzo . Quindi accoglieva il ricorso presentato dalla moglie e disponeva che fosse l’INPS a provvedere al versamento di quanto dovuto alla donna. 

Peraltro, il Giudice sottolineava che nei casi di separazione l’ordine di pagamento diretto presuppone solo l’inadempimento dell’obbligato. Non sono rilevanti né le ragioni del mancato versamento né delle esigente dell’obbligato.

Va da sé che la questione dovrà essere valutata caso per caso. Pertanto, il Giudice dovrà ogni volta fare una valutazione attenta delle condizioni economiche del beneficiario il reddito di cittadinanza. Laddove, quindi, risulta evidente che il credito da pignorare è destinato a soddisfare esclusivamente bisogni primari, limitatamente alla quota destinata a tali finalità, sarebbe pignorabile soltanto per cause alimentari. 

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Assegno di mantenimento: può essere modificato anche se il divorzio è pendente

11 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

Assegno di mantenimento: il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi (potere di decidere) sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo al mantenimento anche in pendenza del giudizio di divorzio, salvo che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a quelli adottati in sede di separazione. Pertanto i provvedimenti economici adottati in sede di separazione sono destinati a perdurare fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni rese in sede divorzile (Cass. civ., 27 marzo 2020 n. 7547).

Il fatto

Nel corso di un giudizio di separazione tra due coniugi, l’ex moglie adiva la Corte d’Appello di Cagliari chiedendo l’aumento dell’assegno di mantenimento. La CDA adita disponeva l’aumento del contributo al mantenimento in favore della donna e della figlia minore della coppia.

I giudici di merito giungevano a detta conclusione nella considerazione che, nel parallelo giudizio di divorzio, le somme dovute dall’uomo erano state determinate in sede presidenziale a decorrere dal mese di ottobre 2015. Invece, riteneva congruo il contributo al mantenimento determinato in sede di separazione sino al mese di settembre 2015.

Avverso la decisione ricorreva in Cassazione l’ex marito, denunciando la violazione e falsa applicazione della l. 898/1970 art. 4 (legge sul divorzio).

L’uomo lamentava la sovrapposizione della valutazione del giudice della separazione con quelle adottate dal giudice nel parallelo giudizio di divorzio.

A parere del ricorrente, il giudice della separazione non avrebbe potuto rideterminare la misura dell’assegno in pendenza del giudizio di divorzio. E non solo! La Corte territoriale avrebbe disciplinato i rapporti patrimoniali tra i coniugi con riguardo ad un arco temporale già regolamentato nel parallelo giudizio di divorzio. L’uomo sosteneva che in tale sede era stato implicitamente valutato il periodo di tempo per cui era stato riconosciuto il sostentamento economico.

La decisione della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione riteneva  infondato il ricorso.

Quest’ultima ribadiva come il giudice di merito applicava correttamente il principio secondo il quale il giudice della separazione ha il potere di decidere sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo al mantenimento per il coniuge e i figli anche in pendenza di giudizio di divorzio. Ricorda la Corte che l’unica eccezione al principio si ha nel caso in cui il giudice del divorzio ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti.

Pertanto i provvedimenti economici statuiti in precedenza, nel corso della separazione, restano validi fino all’introduzione di nuove disposizioni patrimoniali stabilite in sede di divorzio. 

Appare utile precisare che la pronuncia di divorzio, producendo ex nunc i suoi effetti dal momento del passaggio in giudicato, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione iniziato antecedentemente ed ancora pendente, se una delle parti sia interessata alla pronuncia.

Nel caso in esame, il giudice della separazione non ha modificato impropriamente le statuizioni economiche fatte in sede di divorzio ma ha fissatola decorrenza del contributo al mantenimento a carico dell’ex marito senza interferire con le statuizioni economiche emesse in sede divorzile.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione rigettava il ricorso. 

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Cognome marito: non può mantenersi il cognome dell’ex coniuge solo perché noto

5 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ha precisato che non può mantenersi il cognome dell’ex marito perché noto. Il giudice potrà ammettere questa possibilità solo nel caso in cui accerti l’esistenza di interessi meritevoli di tutela che consentirebbero ad un coniuge di mantenere il cognome noto dell’ex (Cass. civ., sez. I, ord., 12 febbraio 2020 n. 3454).

Il fatto

Una donna adiva la Suprema Corte di Cassazione impugnando la sentenza d’Appello che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva respinto la sua richiesta di mantenere il cognome maritale nonostante l’intervenuto divorzio. La donna fondava il ricorso asserendo che la sua identità sociale e personale fosse strettamente collegata al cognome dell’ex marito. Da oltre vent’anni la donna era conosciuta con il cognome da sposata, quindi negarle la possibilità di continuare ad usare quel cognome l’avrebbe privata della sua identità e le avrebbe arrecato un pregiudizio morale ed esistenziale.

In sede di pronuncia, la Cassazione ha respinto la richiesta della donna. Consentirle di mantenere il cognome maritale avrebbe costituito una ingiustificata eccezione alla regola generale. Tale regola prevede l’obbligo per tutte le ex mogli di riacquistare il proprio cognome.

La questione giuridica

Fino a che punto il nostro ordinamento deve sostenere la coincidenza tra l’identità di un soggetto e la sua denominazione personale?quando può essere ammesso l’utilizzo del cognome maritale successivamente al divorzio?

Le risposte della giurisprudenza

Nel caso di specie la Cassazione respinge il ricorso della donna ritenendo infondati i motivi. I giudici usano due presupposti normativi per la loro motivazione:1)l’articolo 143-bis c.c. il quale stabilisce che «la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze»; 2) l’art. 5, comma 3, l. n. 898/1970: «il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela».

Il nostro ordinamento, quindi, da un lato prevede che la moglie conservi il cognome dell’ex marito solo in caso di separazione (salvo consentire al giudice di impedirne l’utilizzo quando questo possa arrecare un pregiudizio all’uomo). D’altro canto non ammette che a seguito del divorzio la moglie mantenga il  il cognome maritale a meno che il giudice non accerti l’esistenza di un interesse meritevole di tutela. Sicché mantenere il cognome del marito dopo la sentenza di divorzio costituisce un’eccezione.

Osservazioni

Ricapitolando, la regola generale prevede che solo a seguito di separazione la moglie usi il cognome del marito nello stesso modo nel quale è avvenuto in corso di matrimonio. Questa possibilità non è prevista a seguito di divorzio a meno che il giudice non lo ammetta eccezionalmente.

In caso di separazione il marito potrebbe opporsi all’uso del cognome da parte dell’ex moglie se ciò risultasse pregiudizievole nei suoi confronti. Una simile possibilità potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la moglie abbia abbandonato la casa coniugale (subendo così l’addebito della separazione) oppure nel caso in cui vi sia stato tradimento da parte della donna o, ancora, quando sia responsabile di comportamenti penalmente rilevanti.

L’opposizione dell’uomo andrà fatta dinanzi al Tribunale in seno alla causa di separazione o, altrimenti, in un momento successivo. Il giudice valuterà le ragioni dell’uomo e, se le riterrà legittime, vieterà alla donna di utilizzare il cognome del marito.

Anche la moglie potrà adire il Tribunale per ottenere lo stesso provvedimento: in seno al giudizio di separazione potrà infatti chiedere al giudice di non usare più il cognome del marito se questo le arrechi un grave pregiudizio.

Mantenere il cognome del marito. Ipotesi eccezionale

A seguito di divorzio la regola generale impedisce all’ ex moglie di conservare il cognome del marito a meno che non ricorrano ipotesi eccezionali. La richiesta della donna deve infatti essere supportata interessi meritevoli di tutela, valutabili discrezionalmente dal giudice di merito.

La legge non spiega quali possano essere questi interessi meritevoli di tutela. A tal proposito la giurisprudenza è unanime nel ritenere che di certo non può considerarsi tale la semplice notorietà dell’ex marito e la volontà di usufruire dei privilegi a questa collegati. Diversa conseguenze si determinerebbe nel caso in cui vi fossero ragioni lavorative che potrebbero giustificare un provvedimento eccezionale del giudice. Ipotizziamo che l’ex moglie sia una professionista affermata e riconosciuta la cui identità si riflette nel cognome coniugale. Ebbene, impedirne l’utilizzo determinerebbe inevitabilmente dei pregiudizi lavoratiti inaccettabili.

In ogni caso il provvedimento del giudice col quale ammette l’utilizzo del cognome maritale, può essere revocato su istanza di ciascuna delle due parti in caso di ipotesi di particolare gravità.

Il valore de cognome nella Costituzione

Il nome, composto da prenome e cognome, è il principale segno distintivo di ogni persona. È un diritto costituzionalmente tutelato a norma degli articoli 2 e 22 Cost. nonché dall’articolo 6 c.c.. Ogni persona assume un proprio ruolo all’interno della società anche grazie al proprio cognome ed è proprio da qui che discende la necessità di riconoscerne una tutela adeguata.

La scelta del cognome in sede di unione civile.

In conclusione, è interessante anche far riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 2018/212 inerente la scelta del cognome in sede di unione civile. Alle parti è riconosciuta sia la possibilità di adottare un unico cognome, scelto tra i due delle parti, che mantenere ciascuna il proprio rinunciando così ad un unico e condiviso cognome. Sul tema, il comma 10 della legge n. 76 del 2016 stabilisce espressamente che la scelta del cognome comune è valida per tutta la durata dell’unione. In caso di scioglimento dell’unione civile, o in caso di morte di ognuna delle parti, discende la perdita automatica del cognome comune.

Secondo la Corte questa previsione è conforme al principio di ragionevolezza. In particolare “la natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l’unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono dunque garanzia adeguata dell’identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere».

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Coronavirus: chi sono i “congiunti” cui si può far visita alla luce del DPCM del 26 aprile scorso?

29 Aprile 2020 Da Staff Lascia un commento

Coronavirus e congiunti. Domenica 26 aprile si è tenuta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vertente sul nuovo DPCM. Quest’ultimo è volto a regolamentare l’inizio della “fase 2”, in ragione dell’attuale emergenza sanitaria.

Tra le novità introdotte dal nuovo DPCM 26 aprile 2020, che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio, spicca la possibilità per i cittadini di spostarsi, anche tra comuni della stessa regione, per far visita ai propri “congiunti”.

All’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto si legge che «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro».

Dunque, nelle prossime settimane continueranno ad essere necessarie le autocertificazioni per gli spostamenti. Tuttavia, tra le situazioni di “necessità” potranno farsi rientrare anche le visite ai propri congiunti entro il territorio regionale, a condizione che vengano adottate tutte le cautele richieste.

Cosa deve intendersi con il termine “congiunti”? Fino a che grado di parentela si può estendere il termine?  Vi rientrano anche fidanzati/e?

La risposta non è immediata e pone dubbi interpretativi in merito.

Da un punto di vista strettamente letterale, con tale espressione si indica il familiare, il parente, l’affine o il consanguineo. Dunque, si fa riferimento alla posizione di colui il quale è legato ad altri da un vincolo di parentela.

Dal punto di vista giuridico, invece, non esiste una definizione univoca di “prossimo congiunto”. Invero, tale nozione non è granché presente nella nostra legislazione.

Eccezionalmente, una definizione normativa generale di “prossimi congiunti” è ravvisabile unicamente in materia penale: l’art. 307 comma 4 c.p. statuisce che «agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti».

Pertanto la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale; in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta incerta e dal significato ambiguo.

Peraltro anche le pronunce giurisprudenziali, le quali senza dubbio offrono ulteriori spunti definitori, non virano nella medesima direzione.

Per molto tempo l’orientamento prevalente in giurisprudenza ha ritenuto di annoverare nella categoria in esame solo coloro i quali risultano legati da un vincolo affettivo “giuridicamente rilevante”, dal quale discendono diritti e doveri reciproci (Cass. civ., n. 1845/1976).

Nonostante ciò, non sono mancate le pronunce dal contenuto diametralmente opposto. Ed invero alcune di esse hanno  riconosciuto adeguato valore  ai legami affettivi stabili, a prescindere dall’ esistenza di rapporti di parentela o affinità. Tra tutte preme richiamare una pronuncia della Cassazione che, in tema di illecito civile e ai fini del risarcimento, ha annoverato tra i “prossimi congiunti” la fidanzata della vittima primaria dell’illecito (Cass., n. 46351/2014).

Alla luce di quanto fino ad ora affermato, stante l’ambiguità della materia, è possibile trarre le seguenti conclusioni.

Qualora si intendesse procedere ad un’interpretazione restrittiva del termine “congiunti”, stante il tenore letterale dell’art. 307 c. 4 c.p., prudentemente vi rientrerebbe di certo la famiglia c.d. nucleare. Quella, cioè, costituita dai coniugi e dai figli. In più, sarebbero da includere anche i fratelli e le sorelle, i nonni, gli zii, i nipoti, il partner di un’unione civile. Sarebbero esclusi i fidanzati.

Qualora, invece, si ritenesse opportuno abbracciare un’interpretazione estensiva del termine, sarebbe possibile annoverare nella nozione di “congiunti” anche i partner stabili.

Alla luce del nuovo DPCM i fidanzati rientrano nella nozione di congiunti?

Nella considerazione che la ratio del DPCM risiede nell’ esigenza di favorire il ricongiungimento tra persone legate da vincoli affettivi, è possibile presumere che all’ interno della categoria “congiunti” possano farsi rientrare anche i fidanzati stabili.

Potrebbe anche interessarti “Decreto Cura Italia: misure a sostegno delle famiglie quali sono e come chiederle”. Leggi qui.

 

 

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