La pronuncia di “addebito”, ossia l’individuazione di chi dei coniugi ha causato il fallimento del matrimonio, non scatta automaticamente per violazione dei doveri coniugali. Chi chiede l’addebito deve provare che la violazione ha causato l’intollerabilità della convivenza. (Cassa. Ordinanza n. 14591/2019).
Il fatto
In sede di separazione il Tribunale di Genova si è pronunciato per l’addebito nei confronti di una moglie. Questa infatti aveva tradito il marito e si era allontanata dalla casa familiare.
La Corte d’Appello, successivamente, ha revocato la dichiarazione di addebito. A suo dire infatti non vi erano prove sufficienti a giustificarla.
Anzi, dal giudizio di secondo grado era emerso che la separazione era dipesa da una profonda crisi della coppia antecedente sia al tradimento che all’abbandono del tetto coniugale.
La Corte d’Appello ha anche specificato che l’allontanamento da casa non era conseguenza del tradimento ma, appunto, delle tensioni all’interno della coppia.
Il marito ha allora fatto ricorso in Cassazione.
A suo dire l’allontanamento da casa e il tradimento sono violazione dei doveri coniugali sanciti dall’art. 143 c.c. e come tali sufficienti di per sé a giustificare una dichiarazione di addebito.
Inoltre l’uomo insisteva su altri due aspetti. Con riferimento all’abbandono della casa familiare, sosteneva che fosse la moglie a dover provare l’intollerabilità della convivenza che lo aveva determinato.
Invece con riferimento all’infedeltà riteneva che questa, di per sé, fosse una ragione sufficiente a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Salvo la prova, da parte della donna, che la crisi fosse da imputare a motivi diversi.
In sostanza l’uomo pretendeva di operare un’inversione delle regole sull’onere della prova.
La Cassazione ha rigettato il suo ricorso.
La Suprema Corte ha ricordato che la pronuncia di addebito non può fondarsi esclusivamente sul fatto che un coniuge abbia violato uno o più doveri scaturenti dal matrimonio. Si ricorda che i doveri scaturenti dal matrimonio sono individuati dall’art 143 c.c. Essi possono essere riassunti nel dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione.
Per ottenere una pronuncia di addebito occorre, invece, valutare se la violazione sia stato il motivo scatenante la crisi del rapporto.
Inoltre la Suprema Corte ha ribadito i principi legati all’onere della prova. Chi richiede l’addebito deve provare l’intollerabilità della convivenza a causa della violazione del dovere coniugale.
Invece è onere dell’altra parte provare l’anteriorità della crisi.
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