• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto Penale
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

assegno di mantenimento

Indipendenza economica e assegno di divorzio

20 Gennaio 2022 Da Staff Lascia un commento


Se il giudice di merito accerta l’indipendenza economica degli ex coniugi, può ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Il giudicante può, inoltre, rigettare la richiesta istruttoria della parte volta a richiedere indagini tramite la polizia tributaria e la verifica di eventuali redditi non dichiarati.

A stabilire il superiore principio di diritto la Cassazione con la recente ordinanza n. 31836 del 4 novembre 2021.

Il caso

Una donna adiva il Tribunale di Prato al fine di chiedere ed ottenere in capo all’ex coniuge l’assegno di mantenimento. Il Tribunale adito, però, rigettava la richiesta non ritenendo sussistenti nel caso di specie i requisiti per ottenere l’assegno di mantenimento.

La donna, insoddisfatta, decideva di ricorrere in appello. I giudici di secondo grado, tuttavia, rigettavano il gravame ritenendo corretta la decisione del giudice di prime cure. Ed in particolare, sottolineava la Corte  che entrambe le parti ritenendo erano titolari di redditi da lavoro con una discrepanza minima tra di loro. Godevano quindi di indipendenza economica.  Peraltro entrambi erano proprietari delle abitazioni in cui vivevano. Ma non solo. Non era neppure stata fornita prova che l’ex marito svolgesse attività lavorativa “in nero”.

La donna ricorreva in Cassazione 

La questione giuridica sottoposta all’attenzione degli Ermellini era la seguente: ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, rileva la differenza reddituale tra gli ex coniugi? Il Giudice può evitare di disporre indagini tramite la polizia tributaria per accertare eventuali redditi “in nero” se entrambi gli ex coniugi godono di indipendenza economica?  

La decisione della Suprema Corte

Gli Ermellini dichiaravano inammissibile il ricorso e condannavano la ricorrente alla refusione delle spese del gravame.

Ed in particolare la donna, anche avanti ai giudici di legittimità, lamentava la mancata considerazione della sperequazione reddituale e patrimoniale nonché la mancata valutazione delle disponibilità finanziare di Tizio derivanti da attività “in nero”.
La Corte di Cassazione rilevava come tutte le circostanze oggetto di ricorso erano già state valutate dai giudici di merito, motivo per cui non era possibile procedere ad una rivisitazione delle stesse con conseguente inammissibilità
del motivo.
Sottolineavano gli ermellini che i giudici di merito avevano analiticamente verificato le condizioni reddituali delle parti arrivando a confutare anche gli elementi che avrebbero indicato i maggiori redditi dell’uomo.
Era accertata, altresì, l’indipendenza economica della ricorrente la quale era anche proprietaria dell’abitazione in cui viveva.
Peraltro in sede istruttoria era emerso che nessuno degli ex coniugi  aveva contribuito alla formazione del patrimonio dell’altro.

Funzione assistenziale, perequativa-compensativa dell’assegno di divorzio

Pertanto, considerato che la funzione dell’assegno divorzile è assistenziale, perequativo-compensativa, esso non è dovuto tutte le volte nelle quali viene in luce l’indipendenza economica del richiedente.

Inammissibile la richiesta di indagine mediante polizia tributaria

Anche la valutazione  della doglianza dell’ex coniuge relativa al mancato espletamento di indagini su Tizio
tramite la polizia tributaria veniva dichiarata inammissibile. Ciò in considerazione del principio secondo il quale «il giudice del merito, ove ritenga “aliunde” raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il
riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche
senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio tramite la polizia tributaria» (v. Cass. civ. n 8744/2019;
Cass. civ. n. 14336/2013).

Potrebbe anche interessarti:” Convivenza more uxorio :permane il diritto all’assegno divorzile?”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno coniuge, assegno di mantenimento, autonomia coniuge, indipendenza economica, mantenimento coniuge

Convivenza more uxorio: permane il diritto all’assegno divorzile?

2 Dicembre 2021 Da Staff Lascia un commento

Sulla questione se in caso di convivenza con un nuovo compagno, in epoca successiva alla separazione, permanga o meno il diritto di mantenere l’assegno divorzile, si sono susseguiti diversi orientamenti giurisprudenziali.

La questione, rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è stata risolta con con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198.

Decisione delle Sezioni Unite

Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno ex art. 5 l.898/1970. Bisogna ricordare che l’assegno ha una funzione composita: assistenziale e compensativa. Nel caso in esame, viene meno la prima ma non la seconda. Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia. Mentre il nuovo legame, sotto il profilo assistenziale, si sostituisce al precedente.

Pertanto, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria vita lavorativa a favore della famiglia, è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.

Quanto sopra non significa però che l’instaurazione di una stabile convivenza non influisca in alcun modo sulla corresponsione dell’assegno. Infatti, la creazione di una nuova famiglia può incidere sul riconoscimento del diritto all’assegno, sulla sua revisione e quantificazione.

Afferma la Suprema Corte che la stabile convivenza di fatto non fa venire meno il diritto alla componente compensativa. Ciò purché il beneficiario fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare; ossia  della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

In breve i principi stabiliti dalla sentenza in esame:

1)L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

2)Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

3)A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

4)Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì, della durata del matrimonio.

Potrebbe anche interessarti “Diritto di abitazione al coniuge superstite”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, assegno divorzile, coniuge, divorzio, separazione

Convivenza con altro uomo: non viene meno l’assegno di divorzio (Cass. 26628/2021)

22 Ottobre 2021 Da Staff Lascia un commento

 

Convivenza con altro uomo: la Cassazione riconosce l’assegno divorzile anche all’ex coniuge che convive con un’altra persona purché la convivenza non sia caratterizzata da un progetto di vita comune (Cass. civ., Ord. n. 26628 del 2021).

Il caso

Un uomo adiva il Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla moglie. Quest’ultima si costituiva in giudizio chiedendo il riconoscimento dell’assegno divorzile. Il Tribunale, accogliendo la richiesta della donna, obbligava il ricorrente a versare alla donna un assegno a titolo di mantenimento della predetta.

L’uomo ricorreva in appello

L’uomo, ritendo ingiusto il provvedimento, ricorreva in Corte di Appello sottolineando l’illegittimità del provvedimento. In particolare la ex moglie aveva intrapreso una stabile relazione e convivenza con altro uomo e pertanto non aveva diritto all’assegno divorzile. Contro tale provvedimento il ricorrente chiedeva quindi la revoca dell’assegno.

La Corte di Appello, tuttavia, accoglieva solo parzialmente le richieste dell’uomo e provvedeva alla riduzione del quantum dovuto in 400 euro, ritenendo che, alla luce della risultanze suddette, fosse eccessiva quella attribuitale dal primo giudice 900 euro. Ciò sulla base del presupposto che la nuova coppia aveva “una limitata condivisione del budget e della vita”.

La Corte di Appello, inoltre,  confermava la spettanza dell’assegno divorzile anche in considerazione dell’incolpevole incapacità lavorativa della donna che, data l’età e l’annosa inesperienza, frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rendeva oggettivamente assai difficile, se non impossibile, il rientro sul mercato del lavoro.

L’uomo ricorreva in Cassazione

La Suprema Corte confermava la decisione adottata dai giudici di merito. Ebbene, gli Ermellini sottolineavano che i giudici territoriali avevano correttamente applicato i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18278 del 2018.  Si ricorda che tale sentenza prevede “il riconoscimento dell’assegno di divorzio  in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione che sulla quantificazione dell’assegno“.

Nel caso in esame emergeva che il rapporto di convivenza con l’altro uomo non era caratterizzato da un progetto di vita comune. Tale rapporto è necessario per poter parlare di una vera famiglia di fatto, stante l’assenza di una convivenza stabile e continuativa e la presenza di una “una condivisione limitata del budget e della vita“.

Potrebbe anche interessarti “Tenore di vita e mantenimento”. Leggi qui.

 

 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di divorzio, assegno di mantenimento, divorzio, separazione

Tenore di vita e mantenimento

5 Agosto 2021 Da Staff Lascia un commento

 

Tenore di vita e mantenimento: ancora un chiarimento sui criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge separato arriva dalla Suprema Corte di Cassazione. Gli ermellini, con l’ordinanza n. 21504 del 27 luglio 2021, tornano nuovamente a parlare del noto criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. 

L’opportunità arriva agli Ermellini a seguito di una sentenza del Tribunale di Torino, parzialmente modificata in sede di appello. A seguito di impugnazione avanzata dal soggetto beneficiario dell’assegno si osservava che “la notevole disponibilità economica di Tizio non costituiva certo un automatismo argomentativo sufficiente per giustificare l’aumento richiesto”.

Tuttavia, dalle risultanze istruttorie, ed in particolare da Consulenza Tecnica di Ufficio sul patrimonio e sui redditi del soggetto obbligato, emergeva una notevole capacità economica del marito. Ciò, tenuto conto degli anni di convivenza matrimoniale, giustificava l’aumento dell’assegno a favore della moglie.

Decisione della Corte di Cassazione

Tizio ricorre in Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156, commi 1 e 2.  Ed in particolare lamenta che la Corte d’Appello ha aumentato l’importo dell’assegno di mantenimento del coniuge senza tuttavia considerare il tenore di vita goduto da Caia che giustificasse l’aumento dell’assegno.

Il ricorso di Tizio viene rigettato.

Precisa la Cassazione come la Corte d’Appello ha correttamente applicato l’orientamento consolidato in tema di  separazione personale. Quest’ultima, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ciò perché in caso di separazione rimane “attuale” il dovere di assistenza materiale.

Aggiunge inoltre la Corte di Cassazione che non si può censurare, in sede di legittimità, la valutazione che si riferisce all’adeguatezza dei redditi e del patrimonio rispetto al tenore di vita di cui la moglie ha goduto durante il matrimonio tenuto conto del periodo di convivenza matrimoniale. Tale accertamento spetta esclusivamente ai giudici di merito.

Potrebbe anche interessarti: “Niente mantenimento al coniuge che rifiuta lavori umili (Cass. Ord. 5932 del 4 marzo 2021)”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, coniuge separato, divorzio, separazione

Niente mantenimento al coniuge che rifiuta lavori umili (Cass. Ord. 5932 del 4 marzo 2021)

23 Giugno 2021 Da Staff Lascia un commento

Con l’ordinanza n. 5932 del 4 marzo 2021, la Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema del diritto del coniuge a beneficiare di un assegno di mantenimento. In particolare, gli ermellini affrontano la questione che si prospetta quando la mancanza di redditi del richiedente sia conseguenza:

  • di un rifiuto ad una specifica opportunità lavorativa;
  • della inattività a cercare una occupazione lavorativa che non sia strettamente pertinente al titolo di studio.
Il caso

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di primo grado. Poneva quindi  in capo al marito l’obbligo di versare alla moglie un contributo al mantenimento pari ad € 1.000 mensili. Nella motivazione, la Corte territoriale giustificava il rifiuto di un impiego lavorativo perché ritenuto non adeguato al titolo di studio e alle aspirazioni individuali del coniuge richiedente. Affermava quindi che “il profilo individuale…non va mortificato con possibili occupazioni inadeguate”. Riteneva svilente che una persona laureata potesse essere “condannata al banco di mescita o al badantato”.

L’uomo ricorreva in Cassazione

Tuttavia la Suprema Corte, valutando diversamente gli elementi, accoglieva il ricorso proposto dal marito. Gli ermellini censuravano la decisione dei giudici di Appello, osservando che: “in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita (…); rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione”.

I giudici di merito si erano limitati ad affermare il diritto della moglie a non reperire un’attività lavorativa reputata inferiore. Tuttavia non avevano valutato gli impieghi effettivamente reperiti o proposti per poterne fondatamente affermare la reale inadeguatezza e inaccettabilità. Di tal guisa giungevano a confermare il diritto al mantenimento sulla base di rilievi astratti, quali la negazione della dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona.

Iter motivazionale della Corte di Cassazione

Detta conclusione è stata tuttavia ritenuta dagli Ermellini in violazione a quanto sancito dall’art. 156 c.c. ; ed invero, al fine di decidere se riconoscere l’assegno di mantenimento al coniuge, deve procedersi alla valutazione anche delle potenziali capacità di guadagno. Pertanto, bisogna tener conto di ogni fattore individuale e ambientale compresa la possibilità di “acquisire professionalità diverse e ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.”

Il diritto al mantenimento deciso dal giudice dell’impugnazione si basa quindi su rilievi astratti perfino “giungendo a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona“.  I giudici di merito omettono di considerare, quindi, l’effettiva possibilità della donna di procurarsi da sola redditi adeguati; la volontà di attivarsi nella ricerca di un lavoro e le offerte d’impiego effettivamente respinte.

La Corte suprema, pertanto, cassava con rinvio detta decisione, sancendo un importante principio in diritto, che riconosce dignità ad ogni genere di occupazione lavorativa.

Principio di diritto

Ne consegue che ai fini delle statuizioni afferenti all’assegno di mantenimento, il giudice del merito deve accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita. Occorre valutare ogni concreto fattore individuale e ambientale, quali  ad esempio: la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza; la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro; ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.

Potrebbe anche interessarti: “Addebito: un nuovo innamoramento non giustifica la cessazione della convivenza coniugale”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di divorzio, assegno di mantenimento, cessazione mantenimento, divorzio, separazione giudiziale, separazione legale, separazione tra coniugi

Nulli gli accordi economici pattuiti in sede di separazione ai fini del divorzio (Cass., ord. n. 11012/2021)

29 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ritiene nulli gli accordi pattuiti dai coniugi in sede di separazione anche ai fini della disciplina dei rapporti economici nel divorzio (Cass., ord. n. 11012/2021)

Il caso

Un uomo impugnava la pronuncia emessa dalla Corte di Appello avanti la Corte di Cassazione per violazione degli artt. 5, l. n. 898/1970 e 10, l. n. 74/1987.  In particolare la Corte di Appello, accogliendo le richieste di un ex marito, revocava l’obbligo a carico dell’uomo di corrispondere il contributo al mantenimento per il figlio, ma confermava l’assegno divorzile disposto in favore della donna. Secondo il ricorrente, l’accordo concluso in sede di separazione consensuale
e volto a disciplinare gli accordi economici del divorzio era da intendersi nullo per illiceità della causa. Ciò in quanto il diritto all’assegno divorzile, avendo natura assistenziale, è una posizione soggettiva non disponibile. Peraltro, la Corte di Appello non aveva considerato che per effetto degli accordi della separazione consensuale, la moglie aveva percepito una consistente parte del patrimonio immobiliare in comunione. Sicché il marito aveva così subito un importante e consistente decremento reddituale. 

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie ricorso dell’uomo richiamando l’orientamento giurisprudenziale che ritiene nulli gli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio.
Gli ermellini sottolineano che nel caso di specie la pronuncia impugnata non ha tenuto separati il profilo dei rapporti patrimoniali già pendenti tra le parti e l’eventuale regolamentazione delle ragioni di debito-credito da quello della
spettanza dell’assegno divorzile. Conseguentemente la Corte sarda ha dunque, errando, ritenuto leciti i patti tra i coniugi volti alla disciplina dei rapporti economici del divorzio. Alla luce di quanto sopra gli ermellini accolgono  il ricorso e annullano la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte di Appello per una nuova valutazione.

Principio di diritto 

«In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-crediti portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea  alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)» (Cass., ord. n. 11012/2021).

Potrebbe anche interessarti: “Assegno alimentare: non va corrisposto se il coniuge richiedente non prova lo stato di bisogno”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: accordi patrimoniali, accordi tra coniugi, assegno di mantenimento, assegno divorzile, divorzio, separazione

Assegno alimentare: non va corrisposto se il coniuge richiedente non prova lo stato di bisogno

28 Ottobre 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’assegno alimentare non spetta al coniuge richiedente in assenza della prova dello stato di bisogno. Quest’ultimo va escluso quando residui una capacità lavorativa generica compatibile con la presenza di una patologia psicofisica”.  A stabilire il superiore principio di diritto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 770 del 16.01.2020

Il fatto

Nel corso di un giudizio di separazione personale, una donna chiedeva al marito la corresponsione di un assegno alimentare, ai sensi dell’art. 446 c.c. La donna asseriva di essere priva di occupazione lavorativa, e dunque impossibilitata a provvedere al proprio sostentamento, in quanto affetta da una grave ed invalidante sindrome depressiva.

Il Tribunale, in primo grado, riconosceva alla donna il diritto ad ottenere un assegno mensile provvisorio pari ad euro 200.

Tuttavia la Corte di Appello di Brescia, successivamente adita dal marito, negava l’assegno. In particolare i giudici di secondo grado riconoscevano in capo alla ricorrente, pur in presenza della malattia, la capacità di svolgere un lavoro anche «meramente esecutivo», quale ad esempio le faccende domestiche.

A fronte di detto provvedimento,  la donna ricorreva in Cassazione. Essa lamentava l’omessa valutazione della sussistenza dello stato di bisogno patito. Per di più, denunciava la mancata valutazione della documentazione medica prodotta nel corso del giudizio.

Facciamo un passo indietro: cosa si intende per “capacita lavorativa generica”?

In generale, per «capacità lavorativa» si intende l’attitudine di una persona a produrre un reddito, questo derivante da un’occupazione lavorativa.

Si suole distinguere tra capacità lavorativa generica e specifica. La prima espressione fa riferimento all’idoneità della persona a svolgere un ventaglio indefinito di attività lavorative.

Invece, la seconda sussiste quando il soggetto sia in grado di svolgere una specifica attività lavorativa ovvero di estrinsecare diverse attività lavorative. Queste ultime, in ogni caso, afferenti alla sua sfera attitudinale e compatibili con fattori quali età, sesso, grado di istruzione ed esperienza lavorativa.

Assegno di mantenimento e assegno alimentare: differenze

Ritornando al delicato tema in esame, l’obbligo alimentare si distingue nettamente dal diritto al mantenimento previsto dall’art. 156 c.c. Invero, il diritto all’assegno alimentare presuppone lo stato di indigenza di colui che lo richiede.

Più nello specifico, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno. Ma non solo! Il diritto alimentare dipende altresì dall’impossibilità del soggetto di provvedere al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa legata alle attitudini della persona e non considerata in termini astratti.

La pronuncia in esame offre un’interpretazione alquanto restrittiva circa il riconoscimento del diritto agli alimenti: permette di escludere lo “stato di bisogno” dinanzi ad un’astratta capacità del coniuge richiedente allo svolgimento di una attività lavorativa, anche meramente esecutiva, che non si presti ad essere condizionata dalla presenza della patologia accertata. Nel caso di specie, la sindrome depressiva patita dal coniuge.

Non sono di certo mancate le critiche rivolte a questa corrente di pensiero. Si è precisato, in merito, che lo stato di bisogno non può essere valutato secondo nozioni di carattere generale. Così facendo verrebbero meno le ragioni di solidarietà familiare che costituiscono, invece, il reale fondamento delle norme in esame.

La valutazione circa l’insussistenza di mezzi richiede, pertanto, un’ indagine accurata da parte dell’organo giudicante: questa deve essere portata avanti tenendo conto dei fattori individuali, ambientali, territoriali, economici e culturali riferibili all’esperienza di vita del richiedente.

La decisione degli Ermellini

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della donna, dichiarando inammissibili  i motivi di ricorso addotti.

I giudici di legittimità ritenevano di confermare il ragionamento della Corte di Appello. In particolare riconoscevano in capo alla ricorrente l’idoneità a svolgere un lavoro anche meramente esecutivo (come quello delle pulizie domestiche), richiamando così il concetto di capacità lavorativa generica.

Potrebbe anche interessarti “Assegno divorzile ridotto per il coniuge in perenne attesa di occupazione”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno alimentare, assegno di mantenimento, coniugi, divorzio, separazione, separazione legale, stato di bisogno

Riduzione reddito a causa del Covid-19, influisce sull’assegno di mantenimento?

16 Settembre 2020 Da Staff Lascia un commento

La riduzione del reddito causa covid-19 influisce sull’assegno di mantenimento? A questa domanda risponde il Tribunale di Terni con una interessante ordinanza del luglio scorso.

I decidenti disponevano la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli posto a carico del padre. Questo perché l’uomo, libero professionista, a causa della situazione emergenziale covid-19, ha subito una drastica contrazione dei propri redditi.

Il caso

Durante un giudizio di divorzio, una donna chiedeva al Tribunale di Terni l’aumento da € 350,00 ad € 400,00 dell’assegno di mantenimento per i figli stabilito a carico del marito. Alla luce dei maggiori costi della scuola, dei corsi extrascolastici e delle spese mediche era necessario che il padre si adeguasse al maggiore bisogno dei figli. Resistente nel giudizio, il marito domandava riduzione dell’assegno da € 350,00 ad € 150,00. Egli infatti a causa della emergenza sanitaria, subiva un’interruzione dell’attività lavorativa ed una conseguenziale contrazione del reddito. Doveva inoltre sostenere i costi del canone di locazione ed ulteriori spese mediche che rendevano ancora più difficile versare la somma già decisa dal Tribunale.

La decisione del Tribunale di Terni.

Il Tribunale effettuava un’attenta valutazione della situazione economica delle parti. Valutava tutte le spese affrontate dall’uomo: le spese mediche, la somma del canone di locazione ma soprattutto gli effetti della pandemia nel suo settore. I decidenti constatavano che il settore dell’uomo, quello della libera professione, era tra quelli maggiormente colpiti dalle conseguenze negative dell’emergenza sanitaria da covid-19.

Ritenevano quindi verosimile che il marito avesse subito una netta riduzione del reddito e che sarebbe stata necessaria una proporzionale riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli.

Ai fini della decisione, il Tribunale di Terni si conformava ad un marmoreo principio della giurisprudenza. “In seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo a quello goduto in precedenza (Cass. 2000/15065). E’ altresi’ da considerare che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione che impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte alle esigenze dei figli. Queste non sono riconducibili al solo obbligo alimentare ma si estendono all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale. Ciò fin quando la loro età richieda una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cure ed educazione”. 

Principio di diritto

È evidente l’obbligo di mantenimento che grava su ciascun genitore. Ognuno di loro vi deve contribuire in proporzione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Ciò in applicazione di quanto previsto dagli articoli 147 e 337-ter c.c. Pertanto, in caso di riduzione degli introiti è legittima la richiesta volta alla modifica della somma da versare a titolo di mantenimento. 

Tenuto conto di tali principi, il tribunale disponeva la riduzione ad € 200,00 dell’assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli. I decidenti si riservavano inoltre la possibilità di rideterminare l’assegno qualora mutasse nuovamente la situazione economica dell’uomo.

Potrebbe anche interessarti “Tenore di vita:i figli hanno diritto al tenore di vita goduto prima del divorzio dei genitori”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, covid19, divorzio, emergenza sanitaria, mantenimento figli, reddito, separazione

  • « Vai alla pagina precedente
  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Vai alla pagina successiva »

Footer

Dal nostro blog

Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2026 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.