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assegno di mantenimento

Convivenza nascosta all’ex marito, è possibile chiedere la restituzione del mantenimento versato?

30 Settembre 2019 Da Staff Lascia un commento

La convivenza stabile e continuativa con altro uomo, per costante giurisprudenza, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo  di corresponsione del mantenimento che grava sul coniuge (cfr. Cass. civ. 18 novembre 2013 n. 25845; Cass. civ. 3 aprile 2015 n. 6855; Cass. civ. 19 dicembre 2018 n. 32871).

Il principio stabilito dalla giurisprudenza pone le proprie fondamenta sulla circostanza che la convivenza more uxorio , se connotata dai caratteri della stabilità e progettualità, recide ogni legame con il precedente tenore di vita.

Cosa accade se strategicamente il coniuge nasconde la convivenza?

Sul punto la giurisprudenza è sempre stata univoca ritenendo che l’obbligato al mantenimento non può ottenere indietro le somme già versate. Secondo tale orientamento interpretativo, infatti,  le somme versate a titolo di mantenimento non sono ripetibili. In particolare, a tal riguardo, opererebbe la presunzione che le somme versate siano state utilizzate per il sostentamento di chi le ha ricevute. Tale principio varrebbe anche per l’assegno divorzile. Resta ferma la possibilità per il coniuge che percepisce l’assegno, di dimostrare che la convivenza non influisce in meglio sulle proprie condizioni economiche,

Pronunce di segno contrario  cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2009 n. 2182

Tuttavia la Corte di Cassazione, in alcune pronunce, ha affermato un principio di segno contrario a quello maggioritario. In particolare la Suprema Corte ha affermato che il contributo versato, quando sia di elevata entità, dovrà essere restituito per la parte eccedente la quota alimentare.

Possiamo quindi affermare l’irripetibilità delle somme quando la misura dell’assegno versato è di modesta entità. Infatti si ritiene che la stessa sia destinata a far fronte ad esigenze primarie di vita, assolvendo ad una funzione pressocché assistenziale. Conseguentemente è inammissibile la richiesta di restituzione in quanto si ritiene che la somma sia stata già versata per esigenze di carattere alimentare.

Potrebbe anche interessarti “Niente pensione di reversibilità se manca l’assegno divorzile”. Leggi qui 

 

 

 

 

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Assegno di mantenimento: si estingue in caso di convivenza post separazione.

9 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’assegno di mantenimento non spetta più al beneficiario se questi instaura una convivenza con un nuovo compagno. La Cassazione, aveva già riconosciuto questo principio nel caso di convivenze iniziate dopo il divorzio. Ora la Cassazione lo estende anche nel caso in cui la nuova convivenza si sia instaurata a seguito della separazione legale. (Cass. Civ Sez. I, Sent., n. 32871 del 19/12/2018).

Il Tribunale di Gubbio, nel sancire la separazione personale tra due coniugi, ha onerato il marito al versamento dell’assegno di mantenimento periodico in favore della moglie.

L’uomo è ricorso in appello, chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento, in quanto, a seguito della separazione, l’ex era andata a convivere con un nuovo compagno. La Corte d’Appello di Perugia ha accolto la richiesta del marito.

Scontenta dell’esito del secondo grado di giudizio, la donna ha deciso di fare ricorso in Cassazione. A suo dire tale decisione sarebbe stata giusta solo se l’ex avesse provato che la nuova convivenza le avesse portato in effetti dei benefici economici.

Ma la Suprema Corte ha smentito questa tesi rifacendosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali.

La legge sul divorzio, infatti, prevede la revoca dell’assegno di mantenimento, ma solo nel caso in cui il beneficiario convoli a nuove nozze. Nulla però dice in caso di creazione di una famiglia di fatto a seguito di divorzio. A tal proposito, per ovviare a questa lacuna, la Cassazione si è pronunciata in un recente passato. E ha sancito che, a seguito di divorzio, l’assegno di mantenimento può estinguersi tanto nel caso in cui il beneficiario convoli a nuove nozze, quanto in quello in cui crei una famiglia di fatto (Cass. 6855/2015, n. 2466/2016). Per un approfondimento delle motivazioni sottese a questo orientamento si rimanda al nostro articolo pubblicato il 7 settembre 2018, consultabile cliccando qui.

Con una pronuncia ancora più recente, sempre la Cassazione, si è spinta oltre. Sancendo che la convivenza stabile e continuativa con altra persona instaurata già durante il periodo di separazione legale fa venire meno l’obbligo di mantenimento da parte dell’altro coniuge. (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 16982 del 2018).

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha riaffermato i principi fino ad ora esposti, effettuando delle precisazioni ulteriori.

In primo luogo ha affermato che la cessazione dell’obbligo di mantenimento, sia in caso di divorzio che di separazione, si basa sul principio di autoresponsabilità. Principio che si fonda sulla scelta chiara e consapevole del beneficiario di costituire una nuova realtà familiare, che si va a sovrapporre al matrimonio.

In secondo luogo – ha precisato la Corte- la creazione di questa nuova famiglia recide ogni legame con il tenore e il modello di vita tenuto in costanza di matrimonio. Anche se ancora non è intervenuto il divorzio. E quindi viene meno il diritto all’assegno di mantenimento, anche in costanza di separazione legale.

Per tutti questi motivi, la Suprema Corte, ha ritenuto di dover rigettare il ricorso della moglie, la quale dunque non ha più diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex.

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Mantenimento: o me lo versi o lo prendo dalla tua busta paga

2 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il Tribunale di Roma ha deciso che la somma che il marito continua a non versare alla moglie come mantenimento per le figlie, si può prelevare direttamente dal suo salario. (Tribunale di Roma, sez. I Civile, ord. 26_07 – 22_08 2018 Pres. Vitalone).

La causa nasce tra marito e moglie: lei vive con le figlie e ha diritto all’assegno di mantenimento per loro.

Il marito le fa una grande promessa: le pagherà quanto dovuto per il passato e non le ha ancora dato, e verserà, d’ora in avanti, la somma di mantenimento stabilita dalla sentenza di separazione.

L’uomo però non mantiene la promessa, e la moglie chiede allora l’intervento del giudice.

Il giudice, sulla faccenda, è stato categorico: d’ora in avanti il datore di lavoro del marito dovrà versare mensilmente alla donna –  decurtandola dalla busta paga – la cifra stabilita in sede di separazione.

Per il passato, invece, quel giudice nulla può fare. La moglie infatti si era rivolta ad un giudice di volontaria giurisdizione, che non ha la competenza per decidere cosa fare per recuperare le somme non versate in passato. Perciò, in merito a queste nulla ha disposto.

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Nuova coppia e nuova convivenza? Rischi di perdere il mantenimento!

7 Settembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Una nuova convivenza, dopo un divorzio, crea di fatto un nuovo nucleo familiare, pertanto cade il diritto all’assegno di mantenimento. La base del dovere di solidarietà post-matrimoniale, infatti, è proprio nei modelli di vita di coppia condivisi (Tribunale di Ancona, decr. Del 21.05.2018)

Risale al 2005 una sentenza del Tribunale di Ancona secondo cui, tra le varie condizioni, era previsto che il marito riconoscesse un assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie. Dopo alcuni anni però, sapendo di una nuova convivenza dell’ex moglie con un nuovo compagno, l’uomo ha richiesto al tribunale la revoca del mantenimento. 

Il Tribunale, in linea con la prevalente giurisprudenza della Cassazione, ha accolto la richiesta del marito. Così anche si era pronunciata la Suprema Corte: la creazione di una nuova famiglia di fatto, elimina qualsiasi collegamento con il tenore di vita precedente dunque cancella qualsiasi giustificazione per il mantenimento (Cass. 6855/2015, n.2466/2016, n. 17195/2011).

Nel nostro caso, durante il processo la donna aveva sostenuto che la convivenza fosse temporanea e dovuta a lavori di ristrutturazione nell’appartamento del nuovo compagno. L’indagine però, aveva smentito la cosa e dimostrato la continuità dell’unione. Lei inoltre aveva rifiutato il lavoro e la polizza assicurativa offerti dall’ex marito in quanto a suo dire sarebbe stata inabile al lavoro per ragioni di salute (cause non provate).

La formazione di una nuova famiglia di fatto esprime una scelta libera e consapevole e svincola l’altro coniuge dal dovere di solidarietà. La convivenza determina la nascita di un nucleo familiare, ed è anche tutelata dalla Costituzione (art. 2 Cost.). Persino la Corte di Strasburgo ha stabilito che anche le relazioni non basate sul matrimonio formano una famiglia (Corte EDU, Shalk ando Kopfc – Austria 24 giugno 2010; Corte EDU, G.C. Valliantos c. Grecia 7 novembre 2013).

Finalmente il 21.05.2018 la sentenza ha revocato l’assegno di mantenimento alla donna, accogliendo invece la richiesta di aumentare quello per i figli, ancora non economicamente indipendenti.

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Il mantenimento dei figli spetta ai nonni?

10 Agosto 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Se il partner non provvede al mantenimento dei figli, i genitori di questo, i nonni, non sono obbligati al versamento degli alimenti ex art. 443 c.c., a meno che per entrambi i genitori non si verifichi uno stato di bisogno e l’impossibilità di trovare lavoro
(Cass. Civile, 2 maggio 2018 n. 20003)

Sempre più spesso capita, in circostanze di separazione o divorzio, che il genitore obbligato a versare l’assegno per il mantenimento dei figli minori non lo faccia.

Cosa può fare l’altro genitore? Può chiedere al Tribunale che i nonni si facciano carico delle spese per i minori al posto del genitore inadempiente?

La Suprema Corte, con una recente sentenza, ha messo dei limiti a questa possibilità, ribadendo che il dovere di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta in primo luogo ed in maniera principale ai genitori.

Dunque se uno dei due genitori non provvede al mantenimento dei figli, è l’altro a doversene fare interamente carico, facendo fronte a tutte le sue capacità patrimoniali e lavorative.

Il genitore in difficoltà potrà citare in giudizio il coniuge inadempiente e ottenere che venga condannato a versare un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche globali.

E dunque, in cosa consiste l’obbligo alimentare in capo agli ascendenti ex art. 433 c.c.?

Si tratta di un’obbligazione che non solo non scatta semplicemente perché uno dei due genitori non provvede al mantenimento dei figli, ma non riguarda direttamente i nonni. La causa, infatti investe tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori. Mentre se entrambi i genitori non sono in grado di gestire il mantenimento dei figli, di adempiere al loro diretto e personale obbligo e sussiste un comprovato stato di bisogno con l’impossibilità di trovare un lavoro o di attingere al patrimonio personale, l’obbligo degli alimenti per i nipoti è in linea diretta attribuito ai nonni.

 

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