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Blog: aggiornamenti dallo Studio

Diritto di cronaca: è diffamazione parlare di “corna”

8 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il  diritto di cronaca è invocabile solo con riferimento a notizie relative a personaggi famosi o che ricoprono cariche pubbliche. Anche se il fatto raccontato investe la loro sfera privata. Ma se la notizia riguarda persone non famose, e ha contenuto lesivo, si configura reato di diffamazione. (Cass. Civ. Sent. 341/2019) 

Una donna ha intrattenuto una relazione con un dipendente pubblico del suo paese. Il posto è piccolo, la gente mormora… Un giornale locale ha appreso la “notizia” e vi ha scritto su numerosi articoli. Non sono mancati i dettagli piccanti sulle capacità amatorie dell’uomo, chiamato “il cantoniere”! La storia era ormai sulla bocca di tutti, arrivando anche ai paesi limitrofi.

Allora i diretti interessati hanno citato in giudizio il direttore del giornale locale e il giornalista che aveva scritto gli articoli. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno condannato il responsabile del settimanale per diffamazione a mezzo stampa. Questi infatti, non avrebbe esercitato il giusto controllo sugli articoli infamanti (art 57 c.p.) e quindi non ne avrebbe  impedito la pubblicazione.

Il direttore ha fatto dunque ricorso in Cassazione. Sosteneva infatti che la lesione della reputazione non dipendesse certo dalla pubblicazione degli articoli. In paese, infatti, tutti sapevano. E comunque – insisteva il direttore – erano stati rispettati tutti i criteri per garantire l’anonimato dei soggetti coinvolti. Pertanto, gli stessi non erano identificabili dai lettori dei paesi vicini.

Ma la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

 E ha ribadito un principio consolidato. Il diritto di cronaca è invocabile solo quando la notizia, divulgata a mezzo stampa, riguardi personaggi famosi o che ricoprono cariche pubbliche. 

Nel caso in oggetto, però, le persone coinvolte, erano prive di notorietà! Né tantomeno si poteva asserire che la conoscenza, da parte dei compaesani, della vicenda, rendesse gli articoli non lesivi della reputazione. Anzi! La pubblicazione, dunque, non poteva trovare giustificazione nel diritto di cronaca.

La Cassazione ha anche ricordato che il delitto di diffamazione si configura – tra l’altro – quando si utilizzano parole od espressioni interpretabili come offensive.

E la divulgazione, per mezzo di articoli di giornale, di una relazione extraconiugale, è di certo offensiva! Si lede la reputazione, la considerazione sociale, la dignità personale! Secondo il sentire comune, infatti, l’infedeltà è qualcosa di contrario ai canoni etici.

Per questi motivi, il direttore del giornale, non ha potuto esimersi dalla condanna.

 

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Rapporti sessuali tra coniugi: è reato senza consenso

1 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I rapporti sessuali non possono mai prescindere dal consenso. Anche nell’ambito di un matrimonio o di un legame parafamiliare. Se il consenso manca è violenza sessuale.  Infatti non esiste nel nostro ordinamento un c.d. “diritto all’amplesso” che giustifichi un rapporto sessuale non consenziente. (Cass. 46051/2018). 

Un uomo è stato condannato in primo e in secondo grado per tentata violenza sessuale nei confronti della moglie (art. 56 e 609 bis c.p.).

In numerose occasioni, infatti, il marito aveva costretto la donna ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, obbligandola con le minacce e con la forza.

L’ultimo tentativo però non gli era andato a buon fine grazie alla reazione della donna e al tempestivo intervento delle figlie.

L’uomo ha quindi fatto ricorso in Cassazione. Lamentava, tra le altre cose, che i giudici di merito non avessero riconosciuto la desistenza dai suoi intenti.

Al riguardo gli Ermellini sono stati categorici. E hanno ricordato all’uomo come egli non avesse  desistito per sua volontà ma a causa dell’intervento delle figlie.

Quindi, non solo la Suprema Corte ha ritenuto di dover confermare la condanna nei confronti dell’uomo, ma anche di non applicare le attenuanti generiche.

Infatti la condotta dell’uomo è da considerarsi grave in quanto manchevole del senso del rispetto e della dignità della persona. Ed in particolare della donna, concepita come “strumento di piacere”.

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha però soprattutto voluto ribadire un principio importante. Il fatto che due persone siano sposate non giustifica le pretese sessuali di una nei confronti dell’altra. Quindi anche tra marito e moglie i rapporti sessuali devono essere espressione del consenso costante di entrambi i membri della coppia.

Precisano anche gli Ermellini che non esiste un diritto potestativo del marito a che la moglie soddisfi i suoi bisogni sessuali.

E questo in linea con altre pronunce che già in passato avevano negato l’esistenza di un “diritto all’amplesso” nell’ambito di un legame coniugale. Quindi dal matrimonio non scaturisce il potere di un coniuge di esigere dall’altro rapporti sessuali senza il suo consenso.

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Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: coniugi, consenso, diritto potestativo, donna, matrimonio, rapporti sessuali, rispetto

Spese straordinarie: ci rientra anche l’estetista

1 Luglio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le spese straordinarie sono un argomento di frequente litigio tra i genitori separati. Che spesso finiscono di nuovo in tribunale per stabilire chi deve pagare cosa. Come nel caso di quei genitori arrivati sino in Cassazione per le spese estetiche della figlia! Esborsi che la Suprema Corte ha ricompreso tra le spese straordinarie da dividersi al 50%. Con buona pace del papà! (Class. 5490/2018).

Una ragazzina – figlia di genitori separati – presenta sul viso un’anomala peluria. Ciò le crea un forte imbarazzo. Per questo la mamma decide di farla sottoporre a dei trattamenti estetici per la rimozione definitiva.

Chiede dunque all’ex – nonché padre della ragazzine – di contribuire al costo delle sedute nella misura del 50%. Lui si rifiuta.

I due non sembrano trovare un accordo e la questione – insieme a quella della retta della scuola media privata – è arrivata sino in Cassazione.

L’uomo infatti vi ha fatto ricorso sicuro di non dovere sborsare quella somma in quanto le sedute dall’estetista non rientrerebbero tra le spese straordinarie. Inoltre tali trattamenti non sarebbero stati neanche prescritti da un medico.

Ma la Corte di Cassazione lo ha smentito. E ha ricordato che sono spese straordinarie quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilita’ esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.

Dunque, secondo gli Ermellini, gli esborsi per i trattamenti estetici rientrano senza dubbio tra le spese straordinarie. Infatti, nel caso in questione, la necessità di ricorrere alle cure estetiche non poteva certo essere prevista. E, fuori di dubbio, era l’utilità di questi trattamenti per la ragazza.

L’uomo tra l’altro non aveva neanche dato prova di un suo tempestivo dissenso circa questa spesa. Dunque gli Ermellini hanno rigettato il ricorso obbligando l’uomo a rimborsare la ex nella misura del 50%.

Ma chi decide quali sono le spese ordinarie e quelle straordinarie? In cosa si differenziano?

È ormai pacifico che le spese ordinarie sono quelle che comprendono vitto, mensa scolastica, abbigliamento ordinario (inclusi i cambi stagione), cancelleria scolastica. Rientrano anche tra le spese ordinarie la partecipazione alle spese di casa (utenze, affitto), e i medicinali da banco. Tutte queste spese devono essere correttamente quantificare e vanno a confluire nell’assegno di mantenimento.

Per quello che riguarda le spese straordinarie, già da alcuni anni, molti Tribunali di concerto con gli Ordini degli avvocati, hanno steso dei “Protocolli”. E ciò per dare delle linee guida sicure e non lasciare troppo spazio a fantasiose interpretazioni. Le spese straordinarie si dividerebbero dunque tra quelle per cui serve il previo accordo tra i genitori e quelle per cui non occorre alcuna concertazione.

Quali sono le spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori? Spese per scuola ed istruzione privata, doposcuola o baby sitter, spese mediche e dentistiche private. Queste spese possono essere ripartite anche in maniera diversa tra i genitori, in base si loro redditi.

Rientrano in questo elenco anche le spese per viaggi di istruzione, centri estivi, vacanze in generale. In questi casi l’accordo è sempre necessario anche se entrambi i genitori hanno preventivamente dato il loro consenso all’espatrio del minore.

Sono invece spese straordinarie “necessarie” quelle per i testi scolastici, spese per farmaci prescritti, per interventi indifferibili o eseguiti per il tramite del SSN. Questi esborsi non necessitano di previa concertazione e vanno distribuiti al 50% tra i due genitori. 

Salvo ovviamente qualche piccola differenza tra un Tribunale e l’altro.

 

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Per approfondire rimandiamo alla lettura dell’art. 6 L 898/1970 (Legge sul divorzio). Leggi qui

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Protezione internazionale: si se l’omosessualità è reato

24 Giugno 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La protezione internazionale in favore di un cittadino extracomunitario si attiva solo in casi tassativi e particolari. L’omosessualità del richiedente è uno di questi casi, ma solo se nel paese d’origine è reato (Cass.  Civ. n. 22416/2018).

Un uomo di nazionalità nigeriana ha avanzato richiesta di protezione internazionale. Sosteneva infatti che un suo eventuale rientro in patria lo avrebbe esposto a grave pericolo per la sua incolumità  a causa della sua omosessualità. Numerosi, a suo dire, erano gli episodi di violenza ed intolleranza nei confronti dei gay in Nigeria.

Tribunale e Corte d’Appello hanno rigettato la sua richiesta. E lo stesso ha fatto la Cassazione. Che però ha ribadito dei principi  fondamentali  in tal senso.

La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che l’omosessualità può considerarsi una delle circostanze per il riconoscimento della protezione internazionale. A patto che, però,  sia considerata, nel paese d’origine del richiedente, reato. Ma non basta: la condizione determinatasi a causa dell’omosessualità deve costituire una forte ingerenza nella sfera privata dei gay, tanto da renderli perseguitati.

Inoltre, specifica la Cassazione, occorre acquisire prove circa l’effettiva l’omosessualità del richiedente. E’ anche necessario accertarsi della reale condizione dei cittadini omosessuali nel paese d’origine.

Nel caso in esame, però, nulla di tutto questo pare essersi verificato.

Infatti, i giudici di merito avevano escluso la condizione di omosessualità dell’uomo. Non vi erano prove a riguardo, se non un racconto impreciso e lacunoso del richiedente.  Dalla narrazione dell’uomo si evinceva solo un episodio di violenza, tra l’altro non riuscito. Alcune persone erano intervenute in aiuto dell’uomo e avrebbero ucciso l’aggressore! 

Per di più, in Nigeria, l’omosessualità non è reato. Tutt’al più vige – questo sì- il divieto a contrarre matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ma non vi è alcuna legittimazione agli abusi, nè sono riscontrabili particolari episodi di discriminazione o di violenza contro gli omosessuali.

 

Potrebbe interessarti anche un altro nostro articolo: “Matrimonio omosessuale celebrato all’estero: downgrading in Italia”. Leggi qui

Oppure un articolo tratto dal sito Osservatorio Diritti dal titolo: “Omofobia in Italia mancano legge e reato per proteggere le vittime”. Leggi qui

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divieto matrimoni tra persone dello stesso sesso, Nigeria, nigeriano, omosessuali, omosessualità, persecuzioni, protezione internazionale, reato, violenze

Collocamento paritario: quando è preferibile per il minore?

6 Giugno 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il collocamento paritario prevede che il bambino trascorra lo stesso tempo con entrambi i genitori. E’ uno strumento ancora poco usato in Italia. Il Tribunale di Catanzaro, dal suo canto, sostiene che non possa essere sempre la soluzione da preferire. Ma neanche lo demonizza. E ritiene che vi si possa fare ricorso quando vi siano le giuste condizioni, in riferimento al caso concreto. ( Tribunale Calabria Catanzaro Sez. I, Decr., 28-02-2019)

Siamo alle solite! Mamma e papà non vanno più d’accordo e decidono di lasciarsi. La convivenza quindi si interrompe e i due vanno dal giudice. Infatti non riescono ad accordarsi sull’affidamento e il collocamento del bambino di sei anni, nato dalla loro relazione.

Entrambi sono d’accordo per l’affidamento condiviso. Lei però chiede il collocamento prevalente del figlioletto presso di sé con la previsione di visite al papà due pomeriggi alla settimana e week end alternati con pernottamento. Lui invece chiede un collocamento paritario. E cioè vorrebbe che il bambino trascorresse con il papà esattamente lo stesso tempo che trascorre con la mamma.

Il collocamento paritario è molto diffuso all’estero, soprattutto negli Stati Uniti. In Italia, c’è ancora un forte sbilanciamento dei ruoli genitoriali. Perché nonostante l’affidamento condiviso sia una prassi, il collocamento prevalente presso uno dei genitori, ne svilisce il senso.

Per molti, il collocamento paritario è di difficile attuazione, e solleva il noto problema del “bambino con la valigia“. Cioè bambini costretti a vivere metà della settimana in una casa, per poi trasferirsi per la restante parte nella casa dell’altro genitore.

Ma il Tribunale di Catanzaro, ha affermato che non sempre il collocamento paritario è negativo per il minore.Ma bisogna valutare attentamente il caso concreto.

Secondo i giudici calabresi, ad esempio, il collocamento paritario non è adatta in caso di bambini troppo piccoli (per esempio ancora in età di allattamento, e comunque sotto i tre anni). E poi occorre valutare numerosi elementi come gli impegni lavorativi dei genitori e la disponibilità di entrambi di un’abitazione dignitosa.

Nel caso in oggetto il Tribunale ha scelto per il collocamento paritario. Il bambino infatti ha compiuto sei anni. E ha sempre vissuto nella casa familiare in cui ora vive il padre. Quindi non si ravvisa alcun pregiudizio per il minore, il quale, per metà del suo tempo, tornerebbe a vivere in un ambiente che ben conosce.

Tra l’altro, numerosi studi scientifici hanno riconosciuto l’effetto positivo che il pernottamento con il papà ha sui bambini e sul rapporto genitore- figlio.

Altri studi hanno poi ravvisato che il collocamento paritario sarebbe “mal digerito” dagli adolescenti per motivi legati ai loro interessi sociali, mentre sarebbe ben accetto nei bambini più piccoli.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento condiviso, collocamento paritario, divisione del tempo, joint custody, minori, shared custody, stesso tempo

La dichiarazione dello stato di adottabilità come soluzione estrema: lo dice la Cassazione

6 Giugno 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima quando i genitori non sono capaci di riacquistare le capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze del minore. Esigenza che consiste nel vivere in un contesto familiare stabile, e non in comunità. (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 652 del 14/01/2019).

Una coppia ha fatto ricorso in Cassazione contro la dichiarazione dello stato di adottabilità dei loro figli pronunciata dal Tribunale per i Minorenni e confermata dalla Corte d’Appello.

Quest’ultima, in particolare, ha riconosciuto l’amore che la coppia prova per i bambini. Ciò nonostante si è espressa negativamente sulla possibilità che i genitori potessero riacquistare le capacità genitoriali.

I minori, infatti, erano in casa famiglia da quasi quattro anni e non potevano più aspettare. Avevano bisogno di figure genitoriali e di una situazione familiare stabile. Secondo la Corte territoriale l’adozione era l’unica soluzione per il bene dei bambini.

Contro questa decisione i genitori hanno però sostenuto che i giudici non avessero adottato tutte le misure adatte per assicurare il rientro a casa dei figli.

La Suprema Corte, dal canto suo, ha ritenuto fondate le motivazioni della coppia genitoriale. E ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione. E ha spiegato questa decisione ribadendo dei principi importanti.

In primo luogo ha ricordato che il minore ha il diritto di vivere nella famiglia d’origine (L. 184 del 1983 art. 1). Questa infatti è l’ambiente più idoneo per il suo sviluppo psico-fisico.

Quindi, prima di decidere sullo stato di adottabilità i giudici devono tentare un intervento di sostegno per rimuovere le situazioni di difficoltà o di disagio familiare.

E se questo tentativo dovesse fallire? Non è ancora detta l’ultima parola!

Infatti se ci sono possibilità di recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze del minore, l’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità è illegittima.

La situazione di abbandono – che è presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità –non deve riferirsi a circostanze pregresse, ma a quelle attuali. Ma vi è di più. Lo stato di abbandono è scongiurabile in caso positiva possibilità di recupero del rapporto genitoriale nell’immediato futuro.

Quindi la dichiarazione dello stato di adottabilità dovrebbe essere valutata come soluzione estrema. A questa soluzione bisognerebbe ricorrere solo se nessun rimedio appaia adeguato ad assicurare il rientro del minore nella sua famiglia in tempi ragionevoli.

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Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adozione, Casa famiglia, Comunità, Interventi di recupero, Rientro a casa dei figli, situazione di abbandono, Soluzione estrema, Stato di abbandono, Stato di adottabilita

Telefonate mute: è reato anche se per scherzo

28 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Telefonate mute o squilli anonimi, se ripetuti nel tempo con frequenza molesta, costituiscono reato. E poco importa che l’intenzione è di fare uno scherzo ad un amico (Cassazione Penale, Sez. I, n. 13363/2019).

Una ragazza sporge denuncia. Da tempo infatti, sia di giorno che di notte, riceveva numerose telefonate mute e squilli anonimi da un’utenza a lei sconosciuta. Queste circostanze le hanno causato una forte paura, oltre all’inevitabile disturbo.

Le indagini sui tabulati telefonici della vittima hanno appurato che l’anonimo disturbatore era un suo amico. Nonostante questa rivelazione abbia in qualche modo tranquillizzato la ragazza, il turbamento patito non era nei fatti diminuito.

Il Tribunale, allora, ha condannato il ragazzo al pagamento di Euro 200,00 di ammenda, in quanto colpevole del reato di cui all’art. 660 c.p. La norma punisce, tra l’altro, chi, anche mediante telefono, provoca molestia o disturbo ad altre persone.

Il giovane ha quindi proposto ricorso in Cassazione. A suo dire il giudice di merito aveva erroneamente applicato l’art. 660 c.p.. Infatti, dalle deposizioni della persona offesa non si evinceva nè interferenza alla sua libertà, nè cambiamenti nel suo stile di vita a causa del comportamento molesto. Inoltre non vi era prova che la ragazza avesse patito un disagio psichico o un giustificato timore per la sua sicurezza.

Il ragazzo insisteva poi nel fatto che le telefonate mute fossero solo uno scherzo. Quindi il Tribunale avrebbe sbagliato non riconoscendogli la causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131bis c.p.

La Cassazione però ha rigettato il ricorso del ragazzo, condannandolo anche alle spese processuali.

E ha ribadito che il reato in oggetto “consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata”.

E purtroppo – ha specificato la Suprema Corte – sono irrilevanti le motivazioni che spingono a porre in essere quella condotta. Quindi, che si tratti di uno scherzo, poco importa! Se il modo di agire è “pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente“, si configura reato.

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Figli nati fuori dal matrimonio: se non paghi il mantenimento commetti reato

28 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stesi diritti di quelli nati in costanza di matrimonio. Per questo l’art. 570 bis c.p. deve ricomprendere la violazione degli obblighi di natura economica anche nei loro confronti. Poco importa se il testo della norma sembrerebbe escludere questi casi. (Cass. Pen., Sez IV, n. 8297 del 25 febbraio 2019)

La Corte di Appello di Firenze, modificando in parte una sentenza del locale Tribunale del 2016, ha rimodulato la pena inflitta ad un imputato. Quest’uomo era colpevole di non aver adempiuto a quanto stabilito dal giudice in ordine al mantenimento dei suoi figli nati fuori dal matrimonio, violando l’art. 3 della L. 54/2006.

Per meglio comprendere il resto della vicenda giudiziaria, è necessario però fare un piccolo excursus legislativo e normativo. La legge 54/2006 contiene “Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli“. E l’art. 3, in particolare, dispone che “in caso di violazione degli obblighi di assistenza economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898“.

Successivamente però, nella primavera 2018, il D. Lgs n. 21 del 1 marzo 2018, ha abrogato entrambe queste norme (art. 3 della L. 54/20016 art. 3 e art. 12-sexies L. 898/1970). Le loro fattispecie sono ora ricomprese in un nuovo articolo del codice penale, l’art. 570 bis.

Questa norma punisce con la reclusione o una salata multa il coniuge che non corrisponde l’assegno (di qualsiasi tipo) dovuto in caso di separazione o divorzio.

Torniamo ora al caso in esame. L’uomo, non concordando con la condanna da parte della Corte d’Appello di Firenze ha dunque deciso di ricorrere in Cassazione. A suo dire infatti, la sua condotta, in seguito all’abrogazione – nelle more del giudizio- delle norme che lo avevano incriminato (art. 3 L. 54/2006 3 art 12-sexies L. 898/1970), non poteva riferirsi al nuovo articolo 570 bis. c.p.

Infatti i suoi figli sono nati da una convivenza mai sfociata in matrimonio. E invece l’art. 570 bis fa riferimento agli inadempimenti di natura economica, da parte del coniuge, in caso di separazione o divorzio. L’art. 570 bis presuppone quindi che a monte vi sia stato un matrimonio, che nel caso di specie invece non era mai avvenuto.

La Suprema Corte però ricorda che in sede civile è stata riconosciuta la piena equiparazione tra i figli nati in costanza di matrimonio ai figli naturali. Equiparazione sancita con l’inserimento dell’art. 337 e ss. del codice civile. Pertanto se i figli hanno uguali diritti, a prescindere che siano nati da genitori sposati o non sposati, questi ultimi hanno gli stessi obblighi. Così come d’altronde sancito dall’art. 30 della Costituzione.

In forza di questi principi dunque, secondo la Cassazione, l’unica interpretazione coerente e costituzionalmente orientata dell’art. 570 bis c.p. è quella della sua applicabilità in caso di violazione degli obblighi di natura economica anche nei riguardi figli nati fuori dal matrimonio. E pertanto ha rigettato il ricorso dell’uomo su questo punto.

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