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Soluzione estrema

La dichiarazione dello stato di adottabilità come soluzione estrema: lo dice la Cassazione

6 Giugno 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima quando i genitori non sono capaci di riacquistare le capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze del minore. Esigenza che consiste nel vivere in un contesto familiare stabile, e non in comunità. (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 652 del 14/01/2019).

Una coppia ha fatto ricorso in Cassazione contro la dichiarazione dello stato di adottabilità dei loro figli pronunciata dal Tribunale per i Minorenni e confermata dalla Corte d’Appello.

Quest’ultima, in particolare, ha riconosciuto l’amore che la coppia prova per i bambini. Ciò nonostante si è espressa negativamente sulla possibilità che i genitori potessero riacquistare le capacità genitoriali.

I minori, infatti, erano in casa famiglia da quasi quattro anni e non potevano più aspettare. Avevano bisogno di figure genitoriali e di una situazione familiare stabile. Secondo la Corte territoriale l’adozione era l’unica soluzione per il bene dei bambini.

Contro questa decisione i genitori hanno però sostenuto che i giudici non avessero adottato tutte le misure adatte per assicurare il rientro a casa dei figli.

La Suprema Corte, dal canto suo, ha ritenuto fondate le motivazioni della coppia genitoriale. E ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione. E ha spiegato questa decisione ribadendo dei principi importanti.

In primo luogo ha ricordato che il minore ha il diritto di vivere nella famiglia d’origine (L. 184 del 1983 art. 1). Questa infatti è l’ambiente più idoneo per il suo sviluppo psico-fisico.

Quindi, prima di decidere sullo stato di adottabilità i giudici devono tentare un intervento di sostegno per rimuovere le situazioni di difficoltà o di disagio familiare.

E se questo tentativo dovesse fallire? Non è ancora detta l’ultima parola!

Infatti se ci sono possibilità di recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze del minore, l’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità è illegittima.

La situazione di abbandono – che è presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità –non deve riferirsi a circostanze pregresse, ma a quelle attuali. Ma vi è di più. Lo stato di abbandono è scongiurabile in caso positiva possibilità di recupero del rapporto genitoriale nell’immediato futuro.

Quindi la dichiarazione dello stato di adottabilità dovrebbe essere valutata come soluzione estrema. A questa soluzione bisognerebbe ricorrere solo se nessun rimedio appaia adeguato ad assicurare il rientro del minore nella sua famiglia in tempi ragionevoli.

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