La Legge n. 54/2006 e l’“affido condiviso”
La Legge n. 54/2006 ha introdotto il c.d. “affido condiviso”.
Prima di allora, in Italia vi era come regola generale quella dell’affidamento esclusivo nei confronti di un solo genitore che limitava l’esercizio della potestà dell’altro genitore non affidatario. L’affido c.d. congiunto, conferito ad entrambi i genitori, costituiva invece un’eccezione.
In seguito all’introduzione della Legge n. 54/2006 si è affermata come forma principale di affidamento quella dell’ “affido condiviso” che ha come presupposto l’assenza di conflittualità insanabili tra i genitori.
Pertanto, anche in caso di separazione, i figli hanno diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti con gli ascendenti, ad esempio i nonni e i parenti.
Quando il giudice dispone l’affidamento condiviso provvede anche sulla residenza dei figli. Viene quindi precisato presso quale dei genitori la prole deve vivere abitualmente.
Il provvedimento del giudice deve stabilire i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore.
Affidamento esclusivo
Si tratta della forma di affidamento maggiormente diffusa fino alla riforma del 2006.
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