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I nostri articoli

Assegno di divorzio, se l’ex coniuge è malato prevale la disparità patrimoniale

16 Settembre 2022 Da Staff Lascia un commento

Assegno di divorzio: se l’ex coniuge è malato prevale la disparità patrimoniale.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, nella definizione del quantum dell’assegno
di mantenimento, il giudice può attribuire maggiore rilevanza ad alcuni dei parametri
previsti dall’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, trascurandone altri.
A stabilire il summenzionato principio di diritto è la Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 26672 del 9 settembre 2022.


Il caso

Un uomo veniva condannato al pagamento, in favore della ex moglie, di un assegno
divorzile pari ad € 1.300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Il predetto proponeva ricorso in Cassazione facendo leva sul fatto che la ex moglie, sia
pure affetta già nel corso del matrimonio da una grave malattia, percepiva una
modesta pensione e, pertanto, non avesse diritto a percepire un assegno divorzile
così elevato.


La decisione della Suprema Corte

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex marito
stabilendo il principio secondo cui, nel caso concreto, andasse privilegiato l’aspetto
della disparità patrimoniale. Ciò soprattutto in virtù del fatto che la ex moglie soffrisse
già da anni di una grave malattia, c.d. infiammazione demielinizzante, oltre a
percepire una modestissima pensione.
Ebbene, per la Suprema Corte, nella quantificazione dell’assegno di divorzio, il giudice
non è obbligato a tenere contemporaneamente in considerazione tutti i parametri di
riferimento indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio.
Il giudice, infatti, secondo gli Ermellini, può anche prescindere da alcuni di detti
parametri purché, beninteso, giustifichi e motivi adeguatamente le proprie
valutazioni. Trattasi, in tal caso, di una “scelta discrezionale non sindacabile in sede di
legittimità”.
È proprio quanto effettuato, nel caso concreto, dal giudice di merito, il quale ha
attribuito maggiore rilievo ad alcuni dei summenzionati parametri in luogo di altri.
La sentenza impugnata, infatti, dopo avere evidenziato che le parti erano state
sposate per 11 anni, ha evidenziato che la donna era afflitta da tempo da una malattia degenerativa; con un decorso caratterizzato nel tempo da ricadute che hanno compromesso i sistemi neurologici motori, cerebrali, sensitivi e sfinterici.
Tale aspetto, pertanto, fa sì che i parametri relativi all’apporto di contributo personale ed
economico alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio personale o
comune debbano considerarsi, nel caso di specie, irrilevanti.

Per tale motivo, la Suprema
Corte ha respinto le motivazioni presentate dal ricorrente e confermato l’ammontare
dell’assegno divorzile nei confronti dell’ex moglie.

Potrebbe anche interessarti: “Assegno di mantenimento diminuiti se la moglie sceglie il part-time”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divorzio, mantenimento, mantenimento coniuge, moglie malata, separazione

570 bis c.p.: non commette reato il padre che non versa il mantenimento per vivere

8 Settembre 2022 Da Staff Lascia un commento

570 bis c.p. : non commette reato il padre che dimostri di non versare il mantenimento per vivere.

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con la Sentenza n. 32576/2022 del 15 giugno 2022, afferma un principio rivoluzionario.  Ed in particolare sostiene che occorre sempre effettuare un bilanciamento tra i diritti in contesa prima di addivenire alla condanna ex art. 570 bis c.p. Nel caso specifico tra quello del padre di badare alle proprie spese necessarie per vivere e quelle dei figli di ricevere il mantenimento.

Il caso

Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Treviso per il reato previsto e punito dall’art. 570 bis c.p. per aver omesso il versamento del mantenimento in favore dei figli.

Tale sentenza veniva confermata anche in sede di gravame dalla Corte di Appello di Venezia.

A nulla era servito, nel giudizio di merito, provare lo stato di indigenza sofferto dal padre. 

L’uomo ricorre in Cassazione

L’uomo ricorre per Cassazione contro la condanna.  Il ricorrente individua tra i motivi del ricorso l’assenza dell’elemento psicologico del reato, ossia della volontà di omettere il versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento.

Il padre sottolinea di trovarsi in una grave situazione economica che rende impossibile la prestazione. Ed in particolare il ricorrente dimostra di avere perso il lavoro e di non essere riuscito a reperirne un altro nonostante gli innumerevoli tentativi di trovarlo.

Prova dell’impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi di mantenimento anche le ripetute richieste di prestito rivolte dal ricorrente a parenti ed amici per il proprio sostentamento.

La decisione della Suprema Corte

Secondo gli Ermellini, in tema di omesso versamento del mantenimento dei figli, la responsabilità penale non deve essere automatica. Occorre effettuare una valutazione delle ragioni sottostanti. La Suprema Corte conferma il principio secondo il quale l’obbligato deve versare in una situazione di impossibilità assoluta ad adempiere. Ciò deve risultare da elementi ulteriori rispetto alla sola disoccupazione, quali l’assenza di guadagni diversi da quelli promananti da un rapporto di lavoro.

Sottolineano gli Ermellini che tale stato deve essere valutato su un campo di bilanciamento tra diritti.

Sicché secondo la Corte non si ha una “automatica” responsabilità penale del padre per il mancato versamento del mantenimento, ma occorre una valutazione delle ragioni sottostanti che inducono l’obbligato a non adempiere. 

Secondo i Giudici di legittimità nell’effettuare il bilanciamento il Giudice di merito deve valutare i seguenti fattori:

  • importo delle prestazioni imposte;
  • disponibilità reddituali dell’obbligato;
  • necessità dello stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (tra cui vitto e alloggio);
  • solerzia nel reperimento di nuove e/o ulteriori fonti di reddito;
  • contesto socio-economico dell’obbligato, al fine di comprendere le effettive possibilità di questi di corrispondere il dovuto.

Vita dignitosa dell’obbligato

Secondo la Corte di Cassazione nell’effettuare la valutazione il Giudice di merito deve accertarsi che il genitore  obbligato possa provvedere autonomamente ai propri bisogni primari, conducendo una vita dignitosa, trattandosi di diritto non comprimibile.

L’assicurazione di un livello di vita dignitoso costituisce secondo gli Ermellini la soglia minima invalicabile, all’interno della quale non può imputarsi alcuna responsabilità penale in capo al padre che omette il mantenimento della prole.

Alla luce di quanto sopra, pertanto,  la Suprema Corte ha accolto il ricorso del padre, condannato in primo e secondo grado ex art. 570 bis c.p., e rimesso gli atti alla Corte d’Appello di Venezia per una nuova disamina del caso.

Potrebbe anche interessarti: “Condannato il padre che non prova la impossibilità ad adempiere” Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: mancato mantenimento, mantenimento figli, omesso mantenimento, ritardo nel mantenimento

Atti persecutori anche tramite l’amica

26 Agosto 2022 Da Staff Lascia un commento

Atti persecutori anche tramite l’amica: la Corte di Cassazione è tornata a parlare di stalking.

Ed in particolare gli ermellini affermano che ai fini della integrazione del reato di stalking anche le condotte moleste che il persecutore mette in atto tramite persone vicine affettivamente alla vittima principale sono da ritenersi penalmente rilevanti perché il soggetto agente è consapevole che delle stesse ne verrà informata.

Questa l’importante precisazione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 26456/2022 del 08.07.2022.

Il caso

In accoglimento del ricorso della parte civile, la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione del giudice di secondo grado: “laddove espunge dal novero delle condotte in rilievo quelle “indirette tenute nei contatti avuti con la (…) chiamando in causa anche la (….):” , assegnando così rilevanza, ai fini della integrazione della condotta tipica prevista dall’art. 612-bis cod. pen., anche alle molestie c.d. “indirette”.

Nel caso di specie, l’imputato aveva tenuto nei confronti della parte civile, diverse e reiterate condotte di atti persecutori: contatti su Facebook, anche indirettamente, tramite una sua amica, a cui inviava messaggi di testo e vocali in cui dichiarava di non essere lui la causa dei tentativi di suicidio della vittima.

Condotte che provocavano alla stessa un continuo stato d’ansia, con attacchi di panico.

La Corte di Appello confermava la condanna dell’imputato per il reato di atti persecutori, ma in riforma della decisione di condanna di primo grado, lo assolveva dal reato di atti persecutori commessi nei confronti di un altro soggetto, revocando le statuizione civili.

L’assoluzione si basava sulla assenza del requisito della reiterazione della condotta.

La sentenza degli Ermellini

La parte civile, ricorrendo in Cassazione, lamentava l’erronea applicazione della norma che contempla il reato di atti persecutori, contestando il mancato riconoscimento del requisito della reiterazione, perché dalla motivazione della sentenza in realtà tale requisito emergeva: messaggi, telefonate, il palesare il proprio ritorno sulla pagina Facebook della persona offesa con like e richieste di amicizia, contatti indiretti anche tramite l’amica intima della persona offesa e il progredire delle molestie e minacce in episodi ulteriori risalenti al 2018 e oggetto di denunce: condotte che contrastavano con la decisione di assoluzione ai danni della ricorrente.

Rilevanti dunque anche le comunicazioni di carattere molesto o minatorio dirette a destinatari diversi dalla persona offesa ma a quest’ultima legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

La condotta del soggetto agente deve essere pertanto valutata nel suo complesso, assumendo rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa. La Cassazione ha, quindi, ritenuto legittima la valutazione non solo delle minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall’imputato ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell’unitaria condotta persecutoria (Sent. Sez. 5, n. 323 del 14/10/2021).

Potrebbe anche interessarti: “Problemi con i condomini? Potreste essere vittime di stalking condominiale”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: pedinamenti, reato, Stalking

E’rimborsabile il mantenimento in eccedenza versato per il figlio minore?

28 Luglio 2022 Da Staff Lascia un commento

E’ rimborsabile il mantenimento in eccedenza versato volontariamente da un padre rispetto a quello dovuto stabilito in sede di separazione? Vista la natura del mantenimento del figlio minorenne, il padre, se lo richiede ha diritto al rimborso dell’eccedenza versata?

Ebbene, per rispondere al superiore quesito bisogna analizzare la natura dell’assegno di mantenimento.

Natura dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento per i figli minorenni ha natura alimentare, ed è principio ormai consolidato, che le somme versate a quel titolo siano irripetibili, impignorabili e non compensabili, perché destinate ad essere spese per soddisfare basilari esigenze di vita del beneficiario.
Peraltro le somme versate a titolo di mantenimento ordinario non possono essere compensate neppure con le spese straordinarie
Per la superiore ragione, pertanto, la somma versate dal padre in eccedenza rispetto al provvedimento di separazione non è rimborsabile e quindi ripetibile avendo, anch’essa, funzione sostanzialmente alimentare. 
Il principio di cui sopra può trovare un’attenuazione solamente nell’ipotesi in cui venga sostanzialmente
meno la  funzione alimentare del contributo. Ciò come nel caso dell’assegno di mantenimento versato al figlio maggiorenne, corrisposto nonostante l’intervenuta indipendenza economica dell’avente diritto. 
In tal caso il genitore obbligato può agire in giudizio esigendo la ripetizione delle somme versate in
eccesso purché, chiaramente, il Giudice accerti, con provvedimento di modifica delle precedenti statuizioni, che il figlio è divenuto economicamente indipendente a partire da un preciso momento storico.
Ma vieppiù.

Richiesta di aumento del mantenimento

Nel caso in  cui il genitore obbligato, per un lungo periodo, versi una somma maggiore a quella dovuta il genitore collocatario potrebbe addirittura chiedere la modifica delle precedenti condizioni economiche. Ed in particolare potrebbe, richiedere l’incremento del contributo al mantenimento per i figli. Ed invero una tale condotta  lascerebbe intendere la capacità economica del genitore di  poter versare di più di quello dovuto.
La condotta paterna, infatti, potrebbe essere considerata rivelatrice di una migliorata condizione economica da parte del coniuge obbligato, ovvero un’inadeguatezza del contributo a suo tempo fissato, rispetto alle esigenze della prole.

Potrebbe anche interessarti “Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: quando viene meno?”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, mantenimento, mantenimento figlio maggiorenne, mantenimento figlio minorenne

Gioielli regalati durante il matrimonio, è possibile chiederne la restituzione?

15 Luglio 2022 Da Staff Lascia un commento

Gioielli regalati durante il matrimonio, è possibile chiederne la restituzione in caso di separazione?

Molti avvocati si sono trovati almeno una volta durante la carriera professionale a dover rispondere a tale interrogativo.

Ed invero, le separazioni e i divorzi, oltre a causare grande sofferenza sotto il profilo psichico e morale, determinano delle conseguenze importanti sul piano economico dei coniugi coinvolti.

Dopo la sofferenza iniziale, specie nei casi in cui il fallimento del matrimonio è causato dal tradimento, la voglia di riscatto, rivalsa e di giustizia nei confronti dell’altro inducono il coniuge leso a interrompere ogni tipo di legame e a chiedere indietro i regali di grande valore economico donati durante il matrimonio.  Ma ciò è possibile? 

Ebbene, per rispondere all’interrogativo è necessario appurare se esiste una norma nel nostro ordinamento che prevede tale facoltà.

In realtà nel nostro ordinamento giuridico non esiste una specifica disposizione di legge che riguardi i regali scambiati durante il matrimonio. 

Inquadramento giuridico

Un articolo che potrebbe avvicinarsi alla questione è l’art. 80 c.c. il quale prevede, però, solo la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio qualora il matrimonio non si celebri. A tal riguardo si fa riferimento, prevalentemente, all’anello di fidanzamento.

Anche la giurisprudenza si è occupata della questione, inquadrando i regali tra coniugi come le liberalità d’uso di cui al comma 2 dell’articolo 770 c.c. Trattasi, in particolare, dei doni che si fanno in conformità alle abitudini, in particolare in occasione di feste e ricorrenze, secondo un comportamento diffuso. Il considerevole valore economico dell’oggetto donato non esclude la configurazione della liberalità d’uso, purché essa possa essere considerata proporzionale alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, alle consuetudini e ai costumi propri di una determinata occasione, ai rapporti esistenti fra le parti e alla loro posizione sociale.

Di conseguenza il coniuge non potrebbe rivendicare giudiziariamente i regali da ritenere “normali” sia per l’occasione che li ha determinati, sia perché proporzionati al suo tenore di vita. Potrebbe, di contro, rivendicare solo eventuali elargizioni più significative.

Pertanto solo in caso di restituzione spontanea dei gioielli il coniuge donante potrebbe rientrare nel possesso dei predetti.  

Potrebbe anche interessarti: “Immobile acquistato con i soldi del fidanzato: se il matrimonio non si celebra va restituito”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza

Rimborso secondo equità delle spese sostenute da un solo genitore per il mantenimento del figlio

23 Giugno 2022 Da Staff Lascia un commento

 

Rimborso secondo equità delle spese sostenute da un solo genitore per il mantenimento del figlio, «il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità […]» Cass. civ. ord. 13 giugno 2022 n. 19009.

Il caso

Un uomo veniva condannato dal Tribunale al rimborso delle spese di mantenimento in favore della
figlia. 

Tale decisione veniva confermata in grado di appello. L’uomo, però, non ritenendo giusta la stessa ricorreva in Cassazione contestando la decisione del giudice che aveva liquidato, in via equitativa, la
prestazione oggetto del rimborso, senza che la madre avesse fornito la prova degli esborsi sostenuti.

La decisione della Corte di Cassazione

Gli Ermellini ritengono però infondata la doglianza del padre.
Ed invero, affermano i giudici di legittimità che «in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale» (Cass n. 16657/2014).
Peraltro la Corte di Cassazione sottolinea che l’obbligo di mantenere il figlio decorre dalla nascita dello stesso. Conseguentemente, il genitore, in virtù dell’acquisizione di tale status è obbligato a corrispondere nei confronti dell’altro, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, la propria quota. Ciò sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c.
Pertanto, il “quantum” dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo potrà essere determinato esclusivamente  facendo riferimento alle risultanze processuali,  ed in particolare agli asborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore.
Sicché qualora non fosse possibile determinare l’esatto ammontare dell’importo dovuto, il giudice potrà applicare il criterio equitativo.

Per tali ragioni La Suprema Corte, ritenendo conforme ai principi dalla stessa elaborati la decisione dei giudici di merito, rigetta il ricorso del padre.

 

Potrebbe anche interessarti: “Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: quando viene meno?”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: figlio naturale, mantenimento figlio, obbligo del genitore, riconoscimento del figlio, rimborso spese

Sindrome della madre malevola: non basta a giustificare l’affido super esclusivo al padre

23 Giugno 2022 Da Staff Lascia un commento

Sindrome della madre malevola non basta a giustificare l’affido super esclusivo al padre.

La sindrome da alienazione parentale (PAS) o la sindrome della madre malevola (MMS) non sono qualificabili quali patologie riconosciute scientificamente e non possono, quindi, giustificare un provvedimento di affido super esclusivo a favore di un coniuge. Così decide la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 17.05.2021 n. 13217.

Il caso

Il Tribunale concedeva l’affido esclusivo della minore al padre, regolamentando le visite della madre. Il padre proponeva reclamo e chiedeva l’affido super esclusivo, oltre a visite della madre protette con l’ausilio degli assistenti sociali.

La madre si opponeva e chiedeva l’affido condiviso, con collocamento prevalente presso di sé. 

La Corte di Appello Territoriale accoglieva il reclamo del padre e disponeva l’affido super esclusivo in suo favore sulla base delle risultanze delle CTU, da cui emergeva che la donna fosse affetta dalla sindrome della madre malevola (cosiddetta MMS).

La madre ricorre in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello. 

La decisione della Suprema Corte

Ad avviso della Suprema Corte, il giudice di merito ha disposto l’affidamento super esclusivo a favore del padre non curandosi di quale fosse il migliore sviluppo della personalità del minore. Ed inoltre, non effettuando una prognosi sulle capacità genitoriali della madre, il giudice di merito si è soffermato soltanto su degli episodi insufficienti a fondare il provvedimento di affidamento super esclusivo.

Secondo gli ermellini, la sindrome della madre malevola non è riconosciuta scientificamente. Pertanto la valutazione del giudice avrebbe dovuto essere più ampia e considerare ogni aspetto, compresa la possibilità della madre di intraprendere un percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali.

Non è, infatti, corretto attribuire rilevanza ai limiti caratteriali della stessa considerando che ella non ha dimostrato trascuratezza o incuria verso al figlia. 

Secondo la Corte, i fatti ascritti alla ricorrente non presentano una gravità tale da legittimare il provvedimento di super affido, non essendo state accertate irrecuperabili carenze di espressione delle capacità genitoriali.

Il giudice di merito ha, inoltre, trascurato le conseguenze di una simile decisione sulla minore. Decisione che causerebbe una rilevante attenuazione dei rapporti con l’altro genitore che provoca un provvedimento di super affido. 

Il giudice deve evitare di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che intendono scongiurare.

Il criterio fondamentale è l’interesse del minore

Il giudice è tenuto ad analizzare la condotta genitoriale e acclarare la sussistenza di effettive carenze. Nel caso di specie, si è fatto genericamente riferimento a condotte scorrette tenute dalla donna. Si è fatto riferimento anche alle gravi ripercussioni sulla bambina, senza in realtà indicare i pregiudizi specifici patiti dalla minore. Il giudice deve sempre attenersi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse del minore, privilegiando il genitore che riduce il pregiudizio che il bambino può subire in seguito alla disgregazione della famiglia. Trattasi di un giudizio prognostico incentrato sulle capacità affettive del genitore, non suscettibile di censure in sede di legittimità.

Potrebbe anche interessarti: “Responsabilità genitoriale: decade il genitore che non si cura degli obblighi scolastici dei figli”. Leggi qui. 

 

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Immobile acquistato con i soldi del fidanzato: se il matrimonio non si celebra va restituito

6 Giugno 2022 Da Staff Lascia un commento

Immobile acquistato con denaro del fidanzato: se il matrimonio non si celebra va restituito. La donazione indiretta di un immobile dal fidanzato alla promessa sposa rientra tra i doni fatti a causa della promessa di matrimonio ai sensi dell’art. 80 c.c. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 ottobre 2021 n. 29980. 

Il caso

In vista del futuro matrimonio, il fidanzato fornisce alla promessa sposa il denaro occorrente per l’acquisto di un immobile. Il matrimonio, però, non viene celebrato e l’uomo agisce in giudizio nei confronti della sua ex ragazza e del venditore dell’immobile per chiedere la revoca dell’atto di compravendita. Tale richiesta si fonda su quanto sancito dall’art. 80 c.c., norma che prevede che i doni tra fidanzati che non siano convolati a nozze, debbano essere restituiti.

In primo e in secondo grado la domanda dell’ex fidanzato viene respinta in quanto i giudici di merito ritengono che l’art. 80 c.c. faccia riferimento soltanto a dei meri “doni”, escludendo che possa rientrare in tale categoria la donazione indiretta di un immobile. Si giunge così in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Il ricorrente si rivolge alla Suprema Corte. Ed in particolare l’uomo sostiene che nella nozione codicistica di “dono” debba, invece, rientrare anche la donazione indiretta e che i giudici di merito abbiano male interpretato la norma.

Ebbene, la Corte di Cassazione ritiene fondata la censura. La sentenza impugnata ha equiparato il dono tra fidanzati di cui all’art. 80 c.c. alle liberalità d’uso disciplinate dall’articolo 770 c.c., vale a dire all’attribuzione che può essere erogata per i servizi resi o in ragione degli usi (si pensi ai regali di Natale).

Secondo gli Ermellini tale ricostruzione non è condivisibile. Ed infatti, per la Suprema Corte, i doni devono essere considerati delle vere e proprie donazioni soggette, come tali, ai requisiti di forma e di sostanza indicati dal codice. Nella categoria dei doni, pertanto, possono pacificamente rientrare anche le donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. 

Ai fini di un’azione restitutoria, pertanto, occorre accertare che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio” e che si giustifichino per tale sola circostanza, al punto da non trovare ulteriore plausibile giustificazione al di fuori della stessa. Ne consegue, quindi, che, una volta accertato che si tratti di una donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato, si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale nei confronti di chi ha ricevuto la donazione. Per effetto di ciò, sarà colui che ha effettuato la donazione ad assumere egli stesso la qualità di effettivo acquirente del bene. 

Potrebbe anche interessarti: “Diritto di abitazione del coniuge superstite”. Leggi qui. 

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