Gioielli regalati durante il matrimonio, è possibile chiederne la restituzione in caso di separazione?
Molti avvocati si sono trovati almeno una volta durante la carriera professionale a dover rispondere a tale interrogativo.
Ed invero, le separazioni e i divorzi, oltre a causare grande sofferenza sotto il profilo psichico e morale, determinano delle conseguenze importanti sul piano economico dei coniugi coinvolti.
Dopo la sofferenza iniziale, specie nei casi in cui il fallimento del matrimonio è causato dal tradimento, la voglia di riscatto, rivalsa e di giustizia nei confronti dell’altro inducono il coniuge leso a interrompere ogni tipo di legame e a chiedere indietro i regali di grande valore economico donati durante il matrimonio. Ma ciò è possibile?
Ebbene, per rispondere all’interrogativo è necessario appurare se esiste una norma nel nostro ordinamento che prevede tale facoltà.
In realtà nel nostro ordinamento giuridico non esiste una specifica disposizione di legge che riguardi i regali scambiati durante il matrimonio.
Inquadramento giuridico
Un articolo che potrebbe avvicinarsi alla questione è l’art. 80 c.c. il quale prevede, però, solo la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio qualora il matrimonio non si celebri. A tal riguardo si fa riferimento, prevalentemente, all’anello di fidanzamento.
Anche la giurisprudenza si è occupata della questione, inquadrando i regali tra coniugi come le liberalità d’uso di cui al comma 2 dell’articolo 770 c.c. Trattasi, in particolare, dei doni che si fanno in conformità alle abitudini, in particolare in occasione di feste e ricorrenze, secondo un comportamento diffuso. Il considerevole valore economico dell’oggetto donato non esclude la configurazione della liberalità d’uso, purché essa possa essere considerata proporzionale alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, alle consuetudini e ai costumi propri di una determinata occasione, ai rapporti esistenti fra le parti e alla loro posizione sociale.
Di conseguenza il coniuge non potrebbe rivendicare giudiziariamente i regali da ritenere “normali” sia per l’occasione che li ha determinati, sia perché proporzionati al suo tenore di vita. Potrebbe, di contro, rivendicare solo eventuali elargizioni più significative.
Pertanto solo in caso di restituzione spontanea dei gioielli il coniuge donante potrebbe rientrare nel possesso dei predetti.
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