L’ adottato ultra venticinquenne può chiedere al Tribunale per i Minorenni di conoscere l’identità dei fratelli biologici. Questi però dovranno, preventivamente, esprimere la loro volontà al riguardo. Infatti occorre bilanciare l’interesse di chi vuole conoscere l’identità dei familiari biologici e quello di chi, questo interesse, può soddisfarlo. (Cass. sent. n. 6963 del 20 marzo 2018)
Un bambino ha trovato, in tenera età, una famiglia adottiva. Nel tempo ha maturato il desiderio di conoscere le sorelle biologiche, a loro volta andate in adozione in famiglie diverse. Divenuto adulto, dunque, si è rivolto al Tribunale per i Minorenni, per conoscere le generalità delle proprie sorelle, proponendo istanza, in forza dell’art. 28 c. 5 della L. 183/1984. La norma prevede che l’ adottato possa accedere ad “informazioni che riguardano le sue origini e l’identità dei propri genitori biologici” al raggiungimento dei 25 anni.
Il Tribunale per i Minorenni prima e la Corte d’Appello territoriale poi, hanno rigettato la domanda del giovane. I Giudici hanno sostenuto che, secondo la legge citata, l’ adottato avrebbe potuto accedere unicamente alle informazioni relative ai genitori biologici e non anche a quelle sulle sorelle biologiche, intendendo così tutelare il loro diritto alla riservatezza.
Il ragazzo ha proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo la richiesta del giovane, ha sancito dei principi importanti di bilanciamento tra i vari interessi.
Sulla scorta di precedenti e autorevoli orientamenti , che sconfessavano una volta per tutte l’intangibilità tout court del diritto all’anonimato, la Cassazione, nella pronuncia in commento ha adattato al caso specifico un metodo elaborato nel 2013 dalla Corte Costituzionale e successivamente condiviso anche dalle Sezioni Unite.
A tal fine la Suprema Corte ha precisato che l’inciso “informazioni che riguardano le proprie origini” dell’art. 28 c. 5 L. 183/1984 ha un significato ampio. L’espressione deve dunque ricomprendere non solo le informazioni riguardanti i genitori biologici, ma anche quelle dei congiunti più stretti come i fratelli.
Tuttavia, immediatamente dopo, ha proceduto ad una distinzione netta tra la posizione dei genitori biologici e quella dei fratelli biologici.
E difatti, nei confronti dei genitori, vi sarebbe un vero e proprio diritto dell’ adottato ad accedere alle informazioni sulle proprie origini. Invece, nei confronti dei fratelli, occorre fare un bilanciamento degli interessi tra chi desidera conoscere le proprie origini e chi può soddisfare questo desiderio. Bilanciamento che viene assicurato facendo ricorso al metodo cui si accennava sopra. Ovvero chiedendo preventivamente ai fratelli la loro eventuale disponibilità a rendere note le informazioni sulla propria identità. In caso di mancanza di disponibilità in tal senso, si dovrà rinunciare al desiderio di conoscere i propri congiunti.