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assegno di mantenimento moglie

Reddito di cittadinanza: No al mantenimento all’ex moglie se il marito è disoccupato ed entrambi beneficiano del reddito di cittadinanza

31 Agosto 2023 Da Staff Lascia un commento

Reddito di cittadinanza: Il coniuge privo di stabile occupazione da un periodo ben anteriore all’instaurazione del giudizio separativo e che sia, parimenti all’altro coniuge, percettore di reddito di cittadinanza, è tenuto a contribuire al mantenimento di quest’ultimo, attesa la mancanza del necessario collegamento con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio?

Il caso

Primo grado: Il tribunale territoriale dichiarava la separazione giudiziale tra due coniugi, Tizio e Caia, entrambi percettori di reddito di cittadinanza già in costanza di matrimonio e poneva a carico del padre, Tizio, il contributo al mantenimento dei figli.

Grado di appello: I giudici di seconde cure riformavano parzialmente la sentenza di primo grado,  non disponendo che Tizio versasse a Caia, oltre alla cifra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, anche un importo (duecentocinquanta euro) oltre rivalutazione monetaria, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima.

In Cassazione: Tizio proponeva ricorso per Cassazione mentre Caia resisteva con controricorso.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte esaminava i motivi di ricorso di Tizio ritenendoli meritevoli di accoglimento e cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Secondo la Corte, infatti, non sussistevano le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge; ossia: il difetto di titolarità di adeguati redditi propri, vale a dire che non consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.

Ebbene, alcuna disparità economica veniva dimostrata nel caso di specie. Ed invero, entrambi i soggetti erano percettori di reddito di cittadinanza già in costanza di matrimonio e, per di più, Caia era titolare di un reddito maggiore. Quest’ultima, infatti,  svolgeva lavoro domestico presso privati, ancorché non dichiarato fiscalmente, e dell’assegno devoluto ai figli conviventi e a carico (Cass. Civ. sez. I, 20 giugno 2023, n. 17545).

Riferimento normativi

Art. 156 c.c. «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui all’artt. 433 e seguenti. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti».

La definizione dei limiti entro cui sia possibile ottenere il suddetto obiettivo è riservata al giudice di merito, al quale spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi per stabilire in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro (si veda Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071 e Cass. civ. I, 28 aprile 2006, n. 9878).

Potrebbe anche interessarti: “Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento moglie, disparità economica, divorzio, mantenimento moglie, redditi propri, separazione

Revoca dell’assegno divorzile se la ex moglie ha capacità lavorativa e sostiene spese voluttuarie

6 Aprile 2023 Da Staff Lascia un commento


Revoca dell’assegno divorzile se la ex moglie ha capacità lavorativa e sostiene spese voluttuarie (Cass. civ., sez. I, ord.,18 gennaio 2023, n. 1482)

Il caso

Il Tribunale di Velletri pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi,
poneva a carico dell’uomo l’obbligo di versare alla ex moglie un assegno mensile di € 100 oltre ad € 450
quale contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

La donna proponeva appello in quanto gli importi erano ridotti rispetto a quelli stabiliti in sede di separazione. L’ex marito, oltre a resistere in appello, presentava appello incidentale chiedendo la revoca dell’assegno divorzile e quello per il mantenimento del figlio.

La decisione della Corte di Appello

I Giudici di secondo grado, disponendo la revoca dell’assegno, ribaltavano la decisione del giudice di primo grado. Ed in particolare, osservavano che alcun obbligo economico doveva essere previsto a carico del padre poiché il figlio aveva abbandonato l’occupazione offertagli dal predetto e poiché la ex moglie disponeva di redditi e capacità lavorativa.  Per tali ragioni veniva rigettato l’appello principale ed accolto quello incidentale, con conseguente revoca degli obblighi economici previsti in capo all’ex coniuge.

La donna proponeva ricorso per Cassazione

La Suprema Corte, però, dichiarava inammissibile in ricorso confermando così la decisione dei Giudici di merito. 
In particolare,  la donna aveva articolato quattro motivi sostenendo che il Tribunale non aveva valorizzato il suo contributo alla vita familiare, alla ristrutturazione della casa coniugale e al pagamento del relativo mutuo. Per di più la ricorrente lamentava una errata lettura delle risultanze del suo conto corrente e della situazione reddituale dell’ex marito, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo inerente la richiesta di restituzione di somme dalla stessa elargite.
Gli Ermellini, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, richiamano il principio enunciato dalle Sezioni Unite per cui “il riconoscimento dell’assegno di divorzio (…) richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” ed occorre una “valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto” (v. Cass. sez. un., n. 18287/2018; in questo senso v. anche Cass. civ., n. 1882/2019; Cass. civ., n. 21228/2019; Cass. civ., n. 5603/2020; Cass. civ., n. 4215/2021; Cass. civ, n. 13724/2021; Cass. civ., n. 11796/2021).
L’assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche perequativo-compensativa e presuppone
l’accertamento di uno “squilibrio effettivo e di non modesta entità” delle condizioni economiche delle parte attrice comunque non è finalizzato alla ricostituzione del “tenore di vita endoconiugale” (v. Cass. civ., n.
21926/2019).

Considerazioni 

Nel caso di specie emerge che la donna al momento della fine del matrimonio aveva una disponibilità economica risultante dal conto corrente che le permetteva di sostenere sia i costi dell’abitazione presa in locazione sia spese voluttuarie, oltre ad avere una propria capacità lavorativa tali da renderla economicamente autonoma.

Peraltro, le censure della ricorrente miravano così ad ottenere un riesame del merito della causa: di qui
l’inammissibilità del ricorso non potendosi “surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata.

Per tali ragioni il ricorso viene dichiarato inammissibile e la donna condannata al pagamento delle spese processuali.

Potrebbe anche interessarti “Convivenza di fatto e perdita dell’assegno: escluso ogni automatismo”. Leggi qui.

 

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Convivenza di fatto e perdita dell’assegno di divorzio: escluso ogni automatismo

26 Marzo 2023 Da Staff Lascia un commento

Una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole non determina la caducazione automatica dell’assegno di divorzio. Questi, se privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa. A stabilire il superiore principio di diritto la Suprema Corte con la sentenza n. 5510/2023.

Il caso

Il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di due coniugi e affidava la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e stabiliva, a carico dell’ex marito, il dovere di corrispondere, a favore della moglie, una somma di danaro a titolo di assegno divorzile.
La decisione di prime cure veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale
disponeva la revoca dell’assegno divorzile a carico dell’uomo, confermando nel resto la decisione
del giudice di prima istanza.
I giudici di appello, infatti, dopo aver esaminato le relazioni investigative allegate dal marito, le
dichiarazioni rese dall’ex moglie e dai figli, nonché la documentazione bancaria prodotta e le
risultanze anagrafiche, rilevavano la costituzione di un legame pluriennale della donna con un altro
uomo, caratterizzato da ufficialità, da una frequentazione quotidiana con periodi più o meno lunghi
di convivenza. Tutto ciò evidenziava l’esistenza di un rapporto affettivo caratterizzato da mutua
assistenza morale e materiale e da una tendenziale stabilità. 

Avverso la decisione della Corte d’Appello la donna proponeva ricorso per Cassazione

La Corte, lo scorso 22 febbraio, ha accolto il ricorso della donna e ha cassato la sentenza impugnata.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile
convivenza more uxorio, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno
di divorzio o alla sua revisione, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci
doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina necessariamente la
perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa.

Potrebbe anche interessarti: “Assegno divorzile: il giudice deve contemporaneamente prendere in esame tutti i parametri valutativi indicati dall’art. art. 5 della legge 898/1970?”. Leggi qui.

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