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Archivi per Maggio 2019

Telefonate mute: è reato anche se per scherzo

28 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Telefonate mute o squilli anonimi, se ripetuti nel tempo con frequenza molesta, costituiscono reato. E poco importa che l’intenzione è di fare uno scherzo ad un amico (Cassazione Penale, Sez. I, n. 13363/2019).

Una ragazza sporge denuncia. Da tempo infatti, sia di giorno che di notte, riceveva numerose telefonate mute e squilli anonimi da un’utenza a lei sconosciuta. Queste circostanze le hanno causato una forte paura, oltre all’inevitabile disturbo.

Le indagini sui tabulati telefonici della vittima hanno appurato che l’anonimo disturbatore era un suo amico. Nonostante questa rivelazione abbia in qualche modo tranquillizzato la ragazza, il turbamento patito non era nei fatti diminuito.

Il Tribunale, allora, ha condannato il ragazzo al pagamento di Euro 200,00 di ammenda, in quanto colpevole del reato di cui all’art. 660 c.p. La norma punisce, tra l’altro, chi, anche mediante telefono, provoca molestia o disturbo ad altre persone.

Il giovane ha quindi proposto ricorso in Cassazione. A suo dire il giudice di merito aveva erroneamente applicato l’art. 660 c.p.. Infatti, dalle deposizioni della persona offesa non si evinceva nè interferenza alla sua libertà, nè cambiamenti nel suo stile di vita a causa del comportamento molesto. Inoltre non vi era prova che la ragazza avesse patito un disagio psichico o un giustificato timore per la sua sicurezza.

Il ragazzo insisteva poi nel fatto che le telefonate mute fossero solo uno scherzo. Quindi il Tribunale avrebbe sbagliato non riconoscendogli la causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131bis c.p.

La Cassazione però ha rigettato il ricorso del ragazzo, condannandolo anche alle spese processuali.

E ha ribadito che il reato in oggetto “consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata”.

E purtroppo – ha specificato la Suprema Corte – sono irrilevanti le motivazioni che spingono a porre in essere quella condotta. Quindi, che si tratti di uno scherzo, poco importa! Se il modo di agire è “pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente“, si configura reato.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: ammenda, disturbo, molestia, paura, scherzo, squilli anonimi, telefonate mute, telefono

Figli nati fuori dal matrimonio: se non paghi il mantenimento commetti reato

28 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stesi diritti di quelli nati in costanza di matrimonio. Per questo l’art. 570 bis c.p. deve ricomprendere la violazione degli obblighi di natura economica anche nei loro confronti. Poco importa se il testo della norma sembrerebbe escludere questi casi. (Cass. Pen., Sez IV, n. 8297 del 25 febbraio 2019)

La Corte di Appello di Firenze, modificando in parte una sentenza del locale Tribunale del 2016, ha rimodulato la pena inflitta ad un imputato. Quest’uomo era colpevole di non aver adempiuto a quanto stabilito dal giudice in ordine al mantenimento dei suoi figli nati fuori dal matrimonio, violando l’art. 3 della L. 54/2006.

Per meglio comprendere il resto della vicenda giudiziaria, è necessario però fare un piccolo excursus legislativo e normativo. La legge 54/2006 contiene “Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli“. E l’art. 3, in particolare, dispone che “in caso di violazione degli obblighi di assistenza economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898“.

Successivamente però, nella primavera 2018, il D. Lgs n. 21 del 1 marzo 2018, ha abrogato entrambe queste norme (art. 3 della L. 54/20016 art. 3 e art. 12-sexies L. 898/1970). Le loro fattispecie sono ora ricomprese in un nuovo articolo del codice penale, l’art. 570 bis.

Questa norma punisce con la reclusione o una salata multa il coniuge che non corrisponde l’assegno (di qualsiasi tipo) dovuto in caso di separazione o divorzio.

Torniamo ora al caso in esame. L’uomo, non concordando con la condanna da parte della Corte d’Appello di Firenze ha dunque deciso di ricorrere in Cassazione. A suo dire infatti, la sua condotta, in seguito all’abrogazione – nelle more del giudizio- delle norme che lo avevano incriminato (art. 3 L. 54/2006 3 art 12-sexies L. 898/1970), non poteva riferirsi al nuovo articolo 570 bis. c.p.

Infatti i suoi figli sono nati da una convivenza mai sfociata in matrimonio. E invece l’art. 570 bis fa riferimento agli inadempimenti di natura economica, da parte del coniuge, in caso di separazione o divorzio. L’art. 570 bis presuppone quindi che a monte vi sia stato un matrimonio, che nel caso di specie invece non era mai avvenuto.

La Suprema Corte però ricorda che in sede civile è stata riconosciuta la piena equiparazione tra i figli nati in costanza di matrimonio ai figli naturali. Equiparazione sancita con l’inserimento dell’art. 337 e ss. del codice civile. Pertanto se i figli hanno uguali diritti, a prescindere che siano nati da genitori sposati o non sposati, questi ultimi hanno gli stessi obblighi. Così come d’altronde sancito dall’art. 30 della Costituzione.

In forza di questi principi dunque, secondo la Cassazione, l’unica interpretazione coerente e costituzionalmente orientata dell’art. 570 bis c.p. è quella della sua applicabilità in caso di violazione degli obblighi di natura economica anche nei riguardi figli nati fuori dal matrimonio. E pertanto ha rigettato il ricorso dell’uomo su questo punto.

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Condannato l’ex che taglia luce e gas nella casa familiare

28 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo 2 commenti

Secondo la Cassazione l’ex marito che interrompe la fornitura di luce e gas nella casa familiare assegnata a moglie e figli è penalmente responsabile. (Cassazione Penale, Sez. VI, n. 13407 del 27 marzo 2019)

La Corte d’Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni che aveva condannato un uomo ai sensi dell’art. 393 c.p.

Questi, infatti, aveva interrotto la fornitura di luce e gas nella casa familiare, dove, a seguito di separazione, vivevano la moglie e i figli.

L’uomo aveva più volte chiesto alla ex di fare la voltura delle utenze, intestate ad una società di cui era amministratore. Di fronte all’inerzia della donna ha provveduto lui stesso al distacco delle forniture, lasciando così la ex e figli senza luce e gas.

L’art. 393 del codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno chi, al fine di esercitare un preteso diritto, non ricorre al giudice, ma si fa ragione da sé utilizzando violenza o minaccia sulle persone.

L’uomo ha dunque deciso di ricorrere in Cassazione. Tra le altre cose sosteneva di aver agito nella convinzione di tutelare un suo diritto. Infatti non era tenuto al pagamento delle bollette. E la decisione di interrompere le forniture era necessaria per ovviare all’inerzia della ex.

Tuttavia la Cassazione ha precisato che la tutela del preteso diritto è nucleo essenziale del reato ex art, 393 c.p.. Di conseguenza, non può essere invocato come scriminante, cioè come giustificazione che esclude il reato. In questo caso poi, l’intervento del giudice avrebbe tutelato il preteso diritto senza necessità di “un’azione violenta” dell’uomo.

Per questo motivo (ed altri) la Cassazione non ha ammesso il ricorso dell’uomo e ha confermato la condanna.



Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: casa familiare, condanna, figli, forniture, interruzione fornitura, interruzione utenze, luce e gas, moglie, utenze

Trasferimento all’estero del minore: al Tribunale di quale luogo la giurisdizione?

19 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Se il trasferimento all’estero del minore è “lecito” (cioè autorizzato dall’altro genitore o dal giudice) la giurisdizione va valutata in base alla residenza del minore al momento della domanda.
Quindi se il minore ha residenza all’estero, il Tribunale italiano è privo di giurisdizione e per ogni questione bisognerà rivolgersi al Giudice estero (Cass. S.U. 32359/2018).


In sede di divorzio il Tribunale di Brescia ha autorizzato, in via provvisoria, il trasferimento all’estero di una madre insieme alla figlia. Una volta stabilitasi nel Principato di Monaco però, la donna si è rivolta al locale Tribunale, adducendo abusi sessuali sulla bambina da parte del padre. Ha così ottenuto, con decisione definitiva, che la bambina incontrasse il padre in ambiente protetto solo una volta alla settimana.

Nel frattempo però il Tribunale di Brescia ha revocato la precedente autorizzazione provvisoria di trasferimento all’estero. Ma non solo. Ha anche affidato la bambina in via esclusiva al padre. La donna tuttavia ha ignorato questa decisione, tra l’altro confermata anche in appello. E non ha riportato la bambina in Italia. Per questo ha subito una condanna penale e la sospensione della responsabilità genitoriale.

Se non bastasse, il papà si è anche rivolto al Tribunale per i Minorenni. E, dopo alterne vicende, è riuscito a far dichiarare la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. Questa infatti aveva arrecato un grave pregiudizio alla figlia privandola della bigenitorialità. La Corte d’Appello ha poi confermato la decisione.

La donna, a questo punto non ha potuto fare altro che ricorrere in Cassazione. Riteneva infatti che il Tribunale per i Minorenni di Brescia fosse privo di giurisdizione, in quanto la residenza abituale della minore era nel Principato Monegasco.

Sul punto si è espressa la Suprema Corte (S.U. 32359/18), rifacendosi al disposto di cui alla L. 101/2015. E ha fatto chiarezza su taluni aspetti che possono verificarsi con riferimento all’affidamento dei minori e la responsabilità genitoriale.

La Cassazione ha ribadito che, in caso di trasferimenti leciti, la giurisdizione segue sempre e comunque il criterio della residenza. Anche quando questa sia stata trasferita (come nel caso in esame) solo temporaneamente.

Infatti la vicinanza del Giudice competente rispetto alla residenza abituale del minore garantirebbe maggiore ponderatezza delle decisioni assunte.

Ovviamente questo vale solo in presenza di trasferimenti cd. leciti.
Viceversa, nel caso in cui un coniuge si trasferisse all’estero senza autorizzazione, rimarrebbe la giurisdizione italiana. Salvo il decorso di un lasso di tempo consistente ed apprezzabile nel quale il minore avrebbe il tempo di radicarsi nel nuovo territorio.

In tal modo il Legislatore ha voluto tutelare le diverse esigenze. Da una parte quelle del genitore al quale viene sottratta la prole. E dall’altra la prole stessa che nel frattempo vive e cresce all’estero stringendo rapporti significativi in quel luogo.

Nel caso in esame non solo siamo di fronte ad un trasferimento autorizzato dal giudice, ma la bambina sembrava essersi adattata perfettamente al nuovo posto. Aveva imparato il francese, si era inserita a scuola e nel nuovo contesto sociale. Inoltre, ascoltata, aveva detto di essere felice di vivere con la mamma e di volere rimanere a vivere nel Principato.

Pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso della donna, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: competenza, giurisdizione, minore, residenza, trsferimento all'estero

Al mantenimento del figlio pensa la mamma. Il papà è liberato dall’obbligo?

19 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il mantenimento del figlio minore è un obbligo di entrambi i genitori. Nessuno dei due può esimersi, anche se  l’altro genitore ha un buono stipendio e può sostenere le spese da solo. (Cass. Pen. Sez IV, 23 marzo 2018 – 4 maggio 2018 n. 19508).

Mamma e papà si separano. Il Tribunale, nell’agosto 2004, stabilisce che il figlio minore della coppia resti ad abitare con la mamma, onerando il papà a corrispondere 300 euro mese per il suo mantenimento.

Per ben dieci anni, però il papà non paga, e la mamma, esausta, si rivolge al Tribunale Penale. Sia in primo che in secondo grado l’uomo viene condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., ad un mese di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e 100 euro di multa.

Lui però non ci sta! E ricorre in Cassazione sostenendo di non aver commesso il reato poiché il bambino non è in “stato di bisogno” . Tanto più che la mamma ha un buon lavoro, retribuito in maniera dignitosa. Inoltre la stessa  percepisce un anticipo dal Comune per l’assegno non pagato dal padre e  un assegno bimestrale di assistenza della Regione. Considerando tutto questo l’uomo era convinto di non essere tenuto a versare il mantenimento. Per giustificarsi adduce anche il motivo che per quasi due anni è stato disoccupato…

La Suprema Corte è categorica, e ricorda che la minore età è condizione sufficiente a determinare lo “stato di bisogno”. E che l’obbligo al mantenimento ricade sempre su entrambi i genitori.  Quindi lo “stato di bisogno” si verifica anche  se uno solo dei genitori non corrisponda il mantenimento, e l’altro vi provveda in via sussidiaria.

La Cassazione precisa anche che, secondo la giurisprudenza, lo stato di bisogno e l’obbligo al mantenimento dei figli, non vengono meno neppure quando i minori godano di benefici a carico della pubblica assistenza.

Il primario dovere di mantenimento del figlio minore da parte del genitore, è un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale. E l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto all’assolvimento di questo obbligo  in quanto se n’è fatto carico l’altro genitore, non integra nemmeno un’ipotesi di ignoranza scusabile.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assistenza familiare, disoccupato, esigenza morale, figlio minore, ignoranza scusabile., lavoro, mantenimento, stato di bisogno, stipendio, violazione obblighi

Due papà e un utero in affitto: in Italia non si può

15 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Due papà per due bebè : in Italia si può? Secondo le Sezioni Unite non può esservi rapporto di filiazione tra il bambino nato all’estero da “utero in affitto” e il genitore “sociale”. Anche se il giudice straniero ha riconosciuto questo rapporto. A meno che il genitore sociale non ricorra all’adozione in casi particolari. (Cassazione Sez. Unite n. 12193/2019)

Due uomini italiani, regolarmente sposati all’estero, per coronare il loro sogno di diventare genitori sono ricorsi, in Canada, alla pratica dell'”utero in affitto“. Una donna ha messo a disposizione gli ovociti, un’altra ha portato avanti la gravidanza. Il seme utilizzato proveniva da uno dei componenti della coppia omosessuale.

Chi sono i genitori di questi bambini? Sembra un rompicapo!

La Corte di Giustizia dell’Ontario, in prima battuta, ha ricosciuto la genitorialità solo al padre biologico. Ha escluso così che anche la gestante dovesse essere riconosciuta come genitore. Rientrati in Italia, i due uomini hanno ottenuto il riconoscimento di questo provvedimento da parte del Comune di Trento. Dunque, sull’atto di nascita dei minori era indicato un solo genitore: il papà biologico.

Nella quotidianità però questi bambini avevano due papà! Entrambi, infatti, fin dalla nascita avevano assunto questo ruolo, riconosciutogli non solo dai bimbi, ma anche dagli amici, dai familiari e dai colleghi.

La coppia si è dunque rivolta una seconda volta alla Corte di Giustizia dell’Ontario, chiedendo che fosse riconosciuta la genitorialità anche al “papà sociale”. Il giudice canadese ha accolto la richiesta. Ma questa volta il Comune di Trento si è rifiutato di modificare gli atti di nascita indicando anche l’altro uomo come genitore.

Così la questione è arrivata all’attenzione della giustizia italiana. In particolare, la Corte di Appello di Trento, investita della causa, ha accolto la richiesta dei due papà. A suo avviso infatti non si ravvisava violazione dell’ordine pubblico nazionale. Inoltre il riconoscimento del provvedimento straniero avrebbe tutelato l’interesse dei minori al mantenimento dello status di figli. Poco importa, quindi, se è stato violato il divieto di procreazione assistita vigente in Italia.

Data la delicatezza e la rilevanza degli interessi coinvolti il Sindaco di Trento e il Ministero dell’Interno hanno impugnato il provvedimento della Corte territoriale.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite si è dunque pronunciata su questo interrogativo di ordine etico. A suo avviso i giudici di merito avevano valutato in maniera errata la circostanza.

Infatti, il divieto alla maternità surrogata, in Italia, trova giustificazione nella tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione.

Quindi, in Italia, non si può trascrivere il provvedimento straniero che riconosce il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero da maternità surrogata e il genitore sociale.

Tuttavia la Cassazione ha aggiustato il tiro e ha trovato una soluzione che tuteli anche l’interesse del minore. E ha previsto che in casi di questo genere il rapporto di filiazione possa essere riconosciuto mediante il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari (art. 44 L. 184/1983).

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I rapporti affettivi non si impongono: sospesi incontri tra padre e figlia

12 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I rapporti affettivi sono per loro natura incoercibili. Quindi neanche un tribunale può obbligare un figlio a vedere un genitore contro la sua volontà. Ma i giudici possono fare comunque qualcosa… (Cass. Civ. Ord. 11170/2019)

Nel corso del giudizio di separazione dei genitori, la figlia ha esposto il suo punto di vista al consulente tecnico nominato dal giudice sul suo rapporto con il padre. La ragazza, ormai sedicenne, in più occasioni ha dichiarato di non volere avere rapporti continuativi con il genitore.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello non hanno potuto fare altro che tenere in considerazione la volontà della ragazza e decidere per l’affidamento esclusivo alla madre.

Non solo: la Corte d’Appello, basandosi sul rifiuto della minore, ha escluso la possibilità di incontri tra padre e figlia. Tuttavia, al fine di favorire una graduale ripresa dei rapporti affettivi tra di essi, ha previsto un intervento di supporto dei servizi sociali.

L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione. Il suo legale aveva ravvisato che la perizia contenente le dichiarazioni della ragazza fosse nulla e non rispettosa del principio del contraddittorio. Il padre era a sua volta convinto che la volontà della figlia fosse oggetto di manipolizione da parte della sua ex.

Ma la Suprema Corte ha immediatamente fugato i dubbi sulla nullità della perizia redatta dal consulente tecnico d’ufficio. Al riguardo già la Corte territoriale si era espressa circa l’assenza, in essa, di alcun vizio logico.

Gli Ermellini hanno poi con forza sostenuto la validità della decisione non coercitiva della Corte d’Appello. Decisione dettata “dall’esigenza di non imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili ma di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia”.

Dunque, da un lato, i giudici non hanno voluto imporre alla figlia di vedere il padre contro la sua volontà. Dall’altro però hanno comunque fatto in modo che questo rifiuto non sfociasse in un’interruzione del rapporto senza possibilità alcuna di ricomposizione.

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Mamme 2.0: tra gioie e dolori

6 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le mamme ricoprono un ruolo chiave nella società. Ed è innegabile: essere mamma è il mestiere più difficile del mondo. Ieri come oggi. O oggi più che in passato? Difficile a dirsi, ma certo le mamme 2.0 fanno una grande fatica!

Il calo delle nascite in Italia negli ultimi dieci anni è un forte indicatore di questa difficoltà. Che sicuramente riguarda le donne, ma in generale la famiglia italiana nel suo complesso. Il nostro paese, nel 2018, ha registrato 128.000 nascite i meno rispetto al 2008. Continua a crescere l’età media del primo parto (32 anni) , mentre diminuisce il numero di figli per donna. Poco più di uno a testa (precisamente 1,32).

Una questione culturale? O un problema economico? Analisi complessa da fare.

I dati parlano chiaro: la parabola discendente parte dal 2008, anno in cui l’Italia ha cominciato a patire una forte crisi economica da cui ancora stenta a venire fuori.

Sicuramente le donne/mamme sono sempre più mamme lavoratrici. Occupazione permettendo, ovviamente. E queste mamme 2.0 sono sempre più in affanno. Mamme che si barcamenano tra lavoro e casa, compiti e riunioni. Tra un viaggio di lavoro e un saggio di danza. Spesso sono mamme sole. Tra servizi che non funzionano o troppo cari e aiuti inesistenti, i nonni sono l’unico supporto su cui poter contare. Ammesso che siano in pensione e che non abitino troppo lontano. Per non parlare poi dei sensi di colpa…

In questo quadro di difficoltà la Legge di Bilancio 2019 ha dato il colpo di grazia. E non ha prorogato il contributo per i bonus baby sitting e il bonus asilo nido. Quindi niente più domande per il 2019 e servizi garantiti solo per quest’anno. Mentre gli importi per il bonus terzo figlio (bonus per il nucleo familiare numeroso) e per l’assegno di maternità sono stati aggiornati rispettivamente a 144,42 euro e 346,39 euro. Così come i requisiti per l’accesso.

E le mamme che non lavorano? Fanno i salti mortali per far quadrare i conti di una famiglia, dove uno stipendio solo non basta. Ma dove spesso il secondo stipendio è un vero e proprio lusso. Proprio per le stesse motivazioni per cui essere mamma lavoratrice è così complicato. A volte l’organizzazione dei figli per l’orario lavorativo costa più dello stipendio. E allora meglio stare a casa ed occuparsi di loro! Con buona pace dei propri sogni e aspirazioni.

Già… la casa! Ancora oggi i lavori domestici gravano quasi esclusivamente sulle donne, vanificando in un certo qual modo gli sforzi per eliminare i gap di genere.

Sappiamo bene che le mamme 2.0 non hanno vita facile. Che siate mamme lavoratrici o mamme casalinghe, giovani o più avanti nell’età. Che siate “mamme chioccia” o “mamme moderne”, single o accompagnate da un uomo che vi aiuta (più o meno!). Che siate mamme da “allattamento ad oltranza” o da “biberon subito”. Che siate mamme “in dolce attesa” o mamme che aspettano di accogliere un bambino che viene da lontano.

Qualsiasi tipo di mamme siate, siamo certe che i vostri figli sono la ragione della vostra vita. A dispetto della stanchezza e delle preoccupazioni e delle difficoltà.

A tutte voi, buona Festa della Mamma!

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