Se il trasferimento all’estero del minore è “lecito” (cioè autorizzato dall’altro genitore o dal giudice) la giurisdizione va valutata in base alla residenza del minore al momento della domanda.
Quindi se il minore ha residenza all’estero, il Tribunale italiano è privo di giurisdizione e per ogni questione bisognerà rivolgersi al Giudice estero (Cass. S.U. 32359/2018).
In sede di divorzio il Tribunale di Brescia ha autorizzato, in via provvisoria, il trasferimento all’estero di una madre insieme alla figlia. Una volta stabilitasi nel Principato di Monaco però, la donna si è rivolta al locale Tribunale, adducendo abusi sessuali sulla bambina da parte del padre. Ha così ottenuto, con decisione definitiva, che la bambina incontrasse il padre in ambiente protetto solo una volta alla settimana.
Nel frattempo però il Tribunale di Brescia ha revocato la precedente autorizzazione provvisoria di trasferimento all’estero. Ma non solo. Ha anche affidato la bambina in via esclusiva al padre. La donna tuttavia ha ignorato questa decisione, tra l’altro confermata anche in appello. E non ha riportato la bambina in Italia. Per questo ha subito una condanna penale e la sospensione della responsabilità genitoriale.
Se non bastasse, il papà si è anche rivolto al Tribunale per i Minorenni. E, dopo alterne vicende, è riuscito a far dichiarare la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. Questa infatti aveva arrecato un grave pregiudizio alla figlia privandola della bigenitorialità. La Corte d’Appello ha poi confermato la decisione.
La donna, a questo punto non ha potuto fare altro che ricorrere in Cassazione. Riteneva infatti che il Tribunale per i Minorenni di Brescia fosse privo di giurisdizione, in quanto la residenza abituale della minore era nel Principato Monegasco.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte (S.U. 32359/18), rifacendosi al disposto di cui alla L. 101/2015. E ha fatto chiarezza su taluni aspetti che possono verificarsi con riferimento all’affidamento dei minori e la responsabilità genitoriale.
La Cassazione ha ribadito che, in caso di trasferimenti leciti, la giurisdizione segue sempre e comunque il criterio della residenza. Anche quando questa sia stata trasferita (come nel caso in esame) solo temporaneamente.
Infatti la vicinanza del Giudice competente rispetto alla residenza abituale del minore garantirebbe maggiore ponderatezza delle decisioni assunte.
Ovviamente questo vale solo in presenza di trasferimenti cd. leciti.
Viceversa, nel caso in cui un coniuge si trasferisse all’estero senza autorizzazione, rimarrebbe la giurisdizione italiana. Salvo il decorso di un lasso di tempo consistente ed apprezzabile nel quale il minore avrebbe il tempo di radicarsi nel nuovo territorio.
In tal modo il Legislatore ha voluto tutelare le diverse esigenze. Da una parte quelle del genitore al quale viene sottratta la prole. E dall’altra la prole stessa che nel frattempo vive e cresce all’estero stringendo rapporti significativi in quel luogo.
Nel caso in esame non solo siamo di fronte ad un trasferimento autorizzato dal giudice, ma la bambina sembrava essersi adattata perfettamente al nuovo posto. Aveva imparato il francese, si era inserita a scuola e nel nuovo contesto sociale. Inoltre, ascoltata, aveva detto di essere felice di vivere con la mamma e di volere rimanere a vivere nel Principato.
Pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso della donna, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.
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