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divorzio

Addebito: spetta al coniuge infedele provare la preesistenza della crisi rispetto al tradimento

17 Febbraio 2024 Da Staff Lascia un commento

Addebito: spetta al coniuge infedele provare la preesistenza della crisi rispetto al tradimento. A confermare il superiore principio di diritto la Suprema Corte con l’ordinanza n. 16169 del 08.06.2023.

Per gli Ermellini grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

La vicenda

Primo grado: Nel corso di un procedimento di separazione, entrambi i coniugi chiedono l’addebito; il Tribunale rigetta ambedue le domande, assegna la casa familiare alla moglie, in quanto collocataria della prole e pone a carico del marito un assegno di mantenimento a suo favore pari a 700,00 euro. In particolare, secondo il Tribunale, la relazione della donna con un altro uomo non avrebbe avuto un’incidenza causale sulla separazione, stante la perdurante (e precedente) crisi originata dall’incidente che ha costretto il marito in sedia a rotelle.

Grado di appello: L’uomo contesta la ricostruzione e propone appello. In accoglimento delle doglianze dell’uomo i giudici di secondo grado riformano la sentenza di prime cure addebitando la separazione alla moglie a cui è revocato il mantenimento con conseguente condanna alla ripetizione di tutti gli importi percepiti.

I giudici di secondo grado riesaminando le risultanze istruttorie hanno ritenuto che la relazione more uxorio intrapresa dalla donna – una volta abbandonata la casa coniugale – abbia avuto un’incidenza causale nella crisi familiare. Infatti, dopo l’incidente, la coppia ha continuato a vivere insieme per otto anni. Dalle conversazioni whatsapp versate in atti emerge come fosse ancora sussistente l’affectio coniugalis. Pertanto, la crisi del rapporto è imputabile al tradimento della donna, onde la dichiarazione di addebito della separazione. 

Quando è pronunciato l’addebito

L’addebito è pronunciato in tutti i casi in cui la violazione degli obblighi coniugali sia stata causa della crisi matrimoniale. La sentenza di separazione con addebito comporta delle conseguenze patrimoniali. In tal senso l’addebito ha natura sanzionatoria. Il coniuge perde il diritto di percepire l’assegno di mantenimento e perde, altresì, i diritti successori. Tuttavia, la legge mantiene alcune tutele, come il diritto agli alimenti, da corrispondere solo in caso di bisogno. Inoltre, se la lesione dei doveri nascenti dal matrimonio è così grave da violare principi costituzionalmente protetti, il partner può chiedere anche il risarcimento del danno da illecito endofamiliare.

La decisione degli Ermellini

La donna, contestando la ricostruzione dei giudici di Corte di Appello, decide di ricorrere in Cassazione. In tale sede la Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 35296, ricorda i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell’onere della prova. Ed in particolare sottolinea che la parte che chiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, ad esempio, per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, ha l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invece, l’altro coniuge che eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda. Ossia deve provare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà.

Gli ermellini, quindi, rigettavano il ricorso della donna con conseguente conferma delle statuizioni di secondo grado.

Potrebbe anche interessarti “Convivenza prematrimoniale: se ne deve tenere conto ai fini dell’assegno di divorzio”. Leggi qui.

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Rinuncia al mantenimento e diritto all’assegno sociale

14 Dicembre 2023 Da Staff Lascia un commento

Rinuncia al mantenimento e diritto all’assegno sociale: la Suprema Corte dice si alla corresponsione  dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, anche per il coniuge che rinuncia al mantenimento, specificando che la normativa prevede come unico requisito, per l’erogazione dell’assegno sociale, lo stato di bisogno effettivo del richiedente.

Il caso

Tizio in primo grado (dal Tribunale di Campobasso) si vedeva riconosciuta la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno sociale, originariamente respinta dall’Istituto previdenziale per ritenuto difetto dello stato di bisogno dello stesso. Ed in particolare il Tribunale riteneva che la situazione di “sufficienza economica” palesata dal richiedente in sede di separazione consensuale (da cui era disceso il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dello stesso), non era idonea a dimostrare la sua capienza economico-patrimoniale e di conseguenza la non spettanza dell’assegno assistenziale in suo favore.

Decisone della Corte d’Appello di Campobasso

L’INPS, pertanto, impugnava la decisione innanzi alla Corte d’Appello che, di contro, riformando la decisione del giudice di prime cure accoglieva la domanda dell’Istituto previdenziale rilevando come “da una parte, la dichiarazione di indipendenza economica presentata (…) in sede di separazione consensuale, con rinuncia all’assegno di mantenimento a carico del coniuge, e dall’altra, la natura sussidiaria dell’istituto dell’assegno sociale che, imponendo di considerare tutti i tipi di reddito, consente di attribuire la relativa prestazione assistenziale solo a favore di soggetti che versino in un effettivo stato di bisogno, dovendosi escludere che tale prestazione possa essere riconosciuta in presenza di entrate patrimoniali, attuali o in concreto possibili, che escludano l’esistenza della predetta situazione di bisogno“.

Tizio ricorreva in Cassazione 

Contro la decisione della Corte di Appello proponeva ricorso Tizio. Il ricorrente rilevava che il Giudice di secondo grado aveva “erroneamente e aprioristicamente escluso lo stato di bisogno (…) solo perché lo stesso aveva rinunciato all’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, ma con ciò introducendo, di fatto, un requisito preclusivo al riconoscimento dell’assegno sociale non contemplato dalla previsione normativa di cui alla rubrica“.

Decisione della Suprema Corte

Gli Ermellini, con sentenza n. 33513/2023 ritenevano la fondatezza del motivo d’impugnazione, in quanto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto “il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della I. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno“.

Rinvio per il riesame della controversia

Secondo la Suprema Corte, quindi, ai fini del riconoscimento dell’assegno assistenziale, non rileva il fatto che lo stato di bisogno del richiedente sia incolpevole, quanto il fatto che tale stato sussista e sia integrato nella sua dimensione oggettiva. 

Alla luce delle superiori argomentazioni la Suprema Corte cassava la sentenza rinviando alla Corte d’Appello di Campobasso per il riesame del merito della controversia.

Potrebbe anche interessarti:c”Separazione e divorzio: la Cassazione dice si alla domanda cumulativa”. Leggi qui.

 

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Separazione e Divorzio: la Cassazione dice si alla domanda cumulativa

27 Ottobre 2023 Da Staff Lascia un commento

Separazione e divorzio, la Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 4311/2023 del 16 ottobre scorso, dice sì all’ammissibilità delle domanda domanda cumulativa di separazione e divorzio congiunte. Pertanto si potrà addivenire al divorzio in tempi molto più celeri rispetto al passato con un unico atto redatto consensualmente.

La questione giuridica

La questione circa la possibilità di giungere alla separazione e poi al divorzio con un unico atto consensuale era sorto a seguito dell’introduzione della riforma Cartabia in quanto c’erano state interpretazioni divergenti rispetto alla possibilità di applicare il rito unificato anche ai casi consensuali.

Sennonché, Il tribunale di Treviso aveva rinviato alla Corte di Cassazione per dirimere la questione.

La Suprema Corte, investita della questione, ha abbracciato l’indirizzo favorevole al cumulo di domande di separazione e divorzio nel procedimento su istanza congiunta di cui all’ art. 473 bis.51 c.p.c.

Uno degli aspetti più importanti della riforma del processo civile voluta dalla riforma Cartabia riguarda, appunto, le misure per rendere più rapidi divorzi e separazioni. Ed invero fino a poco tempo fa tali procedimenti hanno avuto spesso tempi lunghissimi, con relativi disagi per le persone coinvolte. Finora in Italia per poter divorziare era necessario che prima la coppia avesse formalizzato la separazione, dopodiché si poteva chiedere il divorzio. Ed in particolare, nei casi di separazione consensuale dopo la separazione bisognava aspettare sei mesi prima di chiedere il divorzio, mentre nei casi di separazione giudiziale bisognava attendere un anno, anche se nei fatti i tempi erano spesso molto più lunghi.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ancora una volta privilegia il favor libertatis ed il risparmio tendenziale di energie processuali, al contempo valorizzando l’autonomia negoziale dei coniugi con la conseguenza che i tempi per addivenire al divorzio, rispetto al passato, saranno di gran lunga più brevi.

Può anche interessarti: “No mantenimento alla figlia maggiorenne senza lavoro e fuori corso all’università (Cass. Civ. sez. I, 8 giugno 2023, n. 16327) “. Leggi qui.

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Reddito di cittadinanza: No al mantenimento all’ex moglie se il marito è disoccupato ed entrambi beneficiano del reddito di cittadinanza

31 Agosto 2023 Da Staff Lascia un commento

Reddito di cittadinanza: Il coniuge privo di stabile occupazione da un periodo ben anteriore all’instaurazione del giudizio separativo e che sia, parimenti all’altro coniuge, percettore di reddito di cittadinanza, è tenuto a contribuire al mantenimento di quest’ultimo, attesa la mancanza del necessario collegamento con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio?

Il caso

Primo grado: Il tribunale territoriale dichiarava la separazione giudiziale tra due coniugi, Tizio e Caia, entrambi percettori di reddito di cittadinanza già in costanza di matrimonio e poneva a carico del padre, Tizio, il contributo al mantenimento dei figli.

Grado di appello: I giudici di seconde cure riformavano parzialmente la sentenza di primo grado,  non disponendo che Tizio versasse a Caia, oltre alla cifra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, anche un importo (duecentocinquanta euro) oltre rivalutazione monetaria, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima.

In Cassazione: Tizio proponeva ricorso per Cassazione mentre Caia resisteva con controricorso.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte esaminava i motivi di ricorso di Tizio ritenendoli meritevoli di accoglimento e cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Secondo la Corte, infatti, non sussistevano le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge; ossia: il difetto di titolarità di adeguati redditi propri, vale a dire che non consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.

Ebbene, alcuna disparità economica veniva dimostrata nel caso di specie. Ed invero, entrambi i soggetti erano percettori di reddito di cittadinanza già in costanza di matrimonio e, per di più, Caia era titolare di un reddito maggiore. Quest’ultima, infatti,  svolgeva lavoro domestico presso privati, ancorché non dichiarato fiscalmente, e dell’assegno devoluto ai figli conviventi e a carico (Cass. Civ. sez. I, 20 giugno 2023, n. 17545).

Riferimento normativi

Art. 156 c.c. «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui all’artt. 433 e seguenti. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti».

La definizione dei limiti entro cui sia possibile ottenere il suddetto obiettivo è riservata al giudice di merito, al quale spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi per stabilire in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro (si veda Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071 e Cass. civ. I, 28 aprile 2006, n. 9878).

Potrebbe anche interessarti: “Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto”. Leggi qui.

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Separ-orzio: primo si del Tribunale di Milano

13 Luglio 2023 Da Staff Lascia un commento

Separ-orzio, cosè? si definisce separ-orzio la possibilità introdotta con la riforma Cartabia di presentare cumulativamente la domanda di separazione e di divorzio. I Tribunali si sono però trovati ad affrontare la questione dell’ammissibilità di tale domanda congiunta. Una prima risposta positiva giunge dal Tribunale di Milano.

Il Caso

Due coniugi chiedevano al Tribunale di Milano, con ricorso redatto ai sensi degli articoli 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., di pronunziare all’interno dello stesso giudizio la loro separazione personale e, decorsi i sei mesi di legge e dunque divenuta procedibile la  relativa domanda, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.  In particolare, con la separazione, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo
in merito alla divisione dei beni ricadenti nel pregresso regime di comunione.

La decisione del Tribunale di Milano

Con sentenza non definitiva emessa in data 5 maggio 2023, il Tribunale accoglieva l’impostazione del ricorso e dunque dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e preso atto delle ulteriori statuizioni personali, con separata ordinanza, rimetteva la causa davanti al Giudice relatore per la successiva pronunzia sullo scioglimento del vincolo.

Il Tribunale di Milano ha detto sì al c.d. separ-orzio

Contrariamente alla giurisprudenza di altri Tribunali italiani, il Tribunale di Milano è stato il primo a ritenere ammissibile la possibilità di cumulare, anche all’interno dei procedimenti su domanda congiunta, domanda di separazione e divorzio: una possibilità che in base, alle indicazioni fornite, in alcuni tribunali (Genova, Vercelli, Modena) era ammessa e in altri (Bari, Padova, Firenze) negata.
La sentenza è di notevole interesse per una serie di profili che si possono così riassumere: 1) il
cumulo di domande di cui all’art. 473-bis.49 c.p.c. è possibile non solo nei procedimenti
contenziosi ma anche in quelli su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c.; 2) il tribunale,
investito della richiesta, omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai
rapporti economici e prende atto delle ulteriori statuizioni 3) nei procedimenti su domanda
congiunta non è necessario depositare la documentazione economica richiesta dall’art. 473-
Il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile il cumulo tra separazione personale e divorzio,
anche nell’ambito di un procedimento su domanda congiunta.

La pronunzia in commento si caratterizza sia per la sua portata innovatrice sia perché
costituisce corretta interpretazione delle norme introdotte dal d.lgs 149/2022, come suggerito
anche dalla dottrina allo stato maggioritaria.

Potrebbe anche interessarti:” Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto?”. Leggi qui.

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Ai figli maggiorenni invalidi spettano le stesse tutele dei figli minori

12 Maggio 2023 Da Staff Lascia un commento

 

Ai figli maggiorenni affetti da gravi disabilità si applicano le stesse norme e gli stessi principi che la legge prevede a tutela dei figli minorenni. Ciò però per quanto riguarda cure, visite e assegnazione della casa coniugale ma non anche in materia di affidamento, condiviso o esclusivo.

A stabilire il superiore principio di diritto la Suprema Corte con l’ordinanza n. 2670/2023 dello scorso 30 gennaio.

Il caso

Nell’ambito di un procedimento di divorzio il Tribunale competente pone a carico di un padre l’obbligo di versare alla ex moglie, a titolo di mantenimento dei figli, uno dei quali già maggiorenne ma portatore di una grave disabilità (sindrome di down), pari ad € 1500,00. Nell’ambito della medesima procedura viene, però, respinta la richiesta della donna volta ad ottenere un ampliamento dei tempi per l’esercizio del diritto di visita del padre nei riguardi del figlio portatore di handicap.

La decisione della Corte di Appello

La sentenza viene impugnata innanzi alla Corte di Appello, la quale da un lato regolamenta le modalità di visita dei genitori nei confronti del figlio disabile e dall’altro rigetta la richiesta dell’uomo di riduzione dell’assegno di mantenimento individuato dal giudice di prime cure. Ciò in quanto per la Corte di Appello ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le stesse disposizioni previste per i figli minori, in relazione alla presenza, la cura e il mantenimento a carico del genitore non convivente, non quelle che regolano l’affidamento.

Conclusioni condivise anche dalla Corte di Cassazione. Ed in particolare, la Suprema Corte afferma il dovere di mantenere i figli maggiorenni con handicap grave, estendendo in tali casi le norme previste per il mantenimento dei minori (art. 337 c.c.). Spetterà poi al giudice valutare il grado di autonomia e la necessità o meno di un intervento assistenziale permanente.

Pertanto, ne consegue che, il figlio che ha compiuto la maggiore età ha diritto a vivere nella casa familiare, e il genitore non convivente non può, per effetto della separazione o del divorzio, sentirsi esonerato dai compiti quotidiani di assistenza e di accudimento delegandone la responsabilità sul genitore convivente. 

Nell’estensione, tuttavia, non possono rientrare anche le norme  possano rientrare anche le norme sull’affidamento condiviso od esclusivo. Poiché, diversamente ragionando, si dovrebbe concludere – i giudici – che il figlio portatore di handicap, magari solo fisico, anche se ma maggiorenne, si possa considerare in automatico privo della capacità di agire.

Principio di diritto

La Cassazione giunge quindi ad esporre il seguente principio di diritto: “In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, in forza dell’art. 337 septies c.c. (già art. 155- quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull’affidamento, condiviso od esclusivo”.

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Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto?

17 Aprile 2023 Da Staff Lascia un commento

Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto? Il quesito si presenta spesso e per dare una corretta risposta dobbiamo analizzare la normativa di riferimento attualmente vigente.

La normativa di riferimento

L’art. 30 Cost. e l’art. 147 c.c. impongono ai genitori il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i propri figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Tali doveri genitoriali chiaramente permangono anche qualora viene meno il rapporto di coppia.
L’art. 337-ter c.c., disciplina, invece, gli effetti e le conseguenze della separazione, del divorzio o
dell’annullamento del matrimonio sulla responsabilità genitoriale, mediante la previsione di una
regolamentazione omogenea. 

La predetta norma fa una distinzione tra decisioni di maggiore interesse per il minore con riferimento  all’istruzione, l’educazione e la salute e per le quali si richiede necessariamente l’accordo di entrambi i genitori e le questioni di ordinaria amministrazione, per le quali invece i genitori possono assumere decisioni anche disgiunte.

Ne consegue che nel caso in cui i genitori non trovino un accordo su come procedere rispetto alle prime questioni, è diritto di ciascun genitore richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria. In questo modo, sarà il giudice ad assumere, valutate le ragioni di entrambe le parti e del figlio minore se maggiore di anni 12, le decisioni meglio rispondenti al superiore interesse di quest’ultimo.

Il criterio utilizzato dal Giudice per decidere

Il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l’educazione, la scuola, e la salute è il c.d. “criterio oggettivo” che concerne, a titolo esemplificativo, nel caso della scuola i seguenti indicatori: la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc. Tale criterio dovrà, però, essere sempre integrato e contemperato dal criterio del best interest of
the child. Sia i genitori che il giudice dovranno sempre tener conto del superiore interesse del minore. Con riferimento alla scelta tra scuola privata e scuola pubblica, sebbene di norma i Tribunali seguano il principio della prevalenza della scuola pubblica rispetto a quella privata poiché quest’ultima rappresenterebbe una scelta più neutra sia per quanto concerne i costi che le scelte educative,
confessionali e culturali. Tale regola di principio subisce spesso delle eccezioni nelle ipotesi in cui, per le caratteristiche del caso concreto, emergano evidenti e specifici elementi che rendono preferibile, nell’interesse del minore, la frequentazione di una scuola privata o paritaria (es. difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei o fragilità personali del minore ecc.). 

Dunque in assenza del consenso dell’altro genitore, in caso di decisione di straordinaria amministrazione sarà il giudice a decidere. In particolare sarà necessario ottenere l’autorizzazione del Tribunale presentando ricorso ex art. 473-bis.38 c.p.c. che oggi, a seguito della riforma Cartabia, rappresenta lo strumento processuale per la risoluzione delle controversie genitoriali in ordine alla responsabilità genitoriale. 

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Revoca dell’assegno divorzile se la ex moglie ha capacità lavorativa e sostiene spese voluttuarie

6 Aprile 2023 Da Staff Lascia un commento


Revoca dell’assegno divorzile se la ex moglie ha capacità lavorativa e sostiene spese voluttuarie (Cass. civ., sez. I, ord.,18 gennaio 2023, n. 1482)

Il caso

Il Tribunale di Velletri pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi,
poneva a carico dell’uomo l’obbligo di versare alla ex moglie un assegno mensile di € 100 oltre ad € 450
quale contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

La donna proponeva appello in quanto gli importi erano ridotti rispetto a quelli stabiliti in sede di separazione. L’ex marito, oltre a resistere in appello, presentava appello incidentale chiedendo la revoca dell’assegno divorzile e quello per il mantenimento del figlio.

La decisione della Corte di Appello

I Giudici di secondo grado, disponendo la revoca dell’assegno, ribaltavano la decisione del giudice di primo grado. Ed in particolare, osservavano che alcun obbligo economico doveva essere previsto a carico del padre poiché il figlio aveva abbandonato l’occupazione offertagli dal predetto e poiché la ex moglie disponeva di redditi e capacità lavorativa.  Per tali ragioni veniva rigettato l’appello principale ed accolto quello incidentale, con conseguente revoca degli obblighi economici previsti in capo all’ex coniuge.

La donna proponeva ricorso per Cassazione

La Suprema Corte, però, dichiarava inammissibile in ricorso confermando così la decisione dei Giudici di merito. 
In particolare,  la donna aveva articolato quattro motivi sostenendo che il Tribunale non aveva valorizzato il suo contributo alla vita familiare, alla ristrutturazione della casa coniugale e al pagamento del relativo mutuo. Per di più la ricorrente lamentava una errata lettura delle risultanze del suo conto corrente e della situazione reddituale dell’ex marito, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo inerente la richiesta di restituzione di somme dalla stessa elargite.
Gli Ermellini, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, richiamano il principio enunciato dalle Sezioni Unite per cui “il riconoscimento dell’assegno di divorzio (…) richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” ed occorre una “valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto” (v. Cass. sez. un., n. 18287/2018; in questo senso v. anche Cass. civ., n. 1882/2019; Cass. civ., n. 21228/2019; Cass. civ., n. 5603/2020; Cass. civ., n. 4215/2021; Cass. civ, n. 13724/2021; Cass. civ., n. 11796/2021).
L’assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche perequativo-compensativa e presuppone
l’accertamento di uno “squilibrio effettivo e di non modesta entità” delle condizioni economiche delle parte attrice comunque non è finalizzato alla ricostituzione del “tenore di vita endoconiugale” (v. Cass. civ., n.
21926/2019).

Considerazioni 

Nel caso di specie emerge che la donna al momento della fine del matrimonio aveva una disponibilità economica risultante dal conto corrente che le permetteva di sostenere sia i costi dell’abitazione presa in locazione sia spese voluttuarie, oltre ad avere una propria capacità lavorativa tali da renderla economicamente autonoma.

Peraltro, le censure della ricorrente miravano così ad ottenere un riesame del merito della causa: di qui
l’inammissibilità del ricorso non potendosi “surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata.

Per tali ragioni il ricorso viene dichiarato inammissibile e la donna condannata al pagamento delle spese processuali.

Potrebbe anche interessarti “Convivenza di fatto e perdita dell’assegno: escluso ogni automatismo”. Leggi qui.

 

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ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.