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Separ-orzio: primo si del Tribunale di Milano

13 Luglio 2023 Da Staff Lascia un commento

Separ-orzio, cosè? si definisce separ-orzio la possibilità introdotta con la riforma Cartabia di presentare cumulativamente la domanda di separazione e di divorzio. I Tribunali si sono però trovati ad affrontare la questione dell’ammissibilità di tale domanda congiunta. Una prima risposta positiva giunge dal Tribunale di Milano.

Il Caso

Due coniugi chiedevano al Tribunale di Milano, con ricorso redatto ai sensi degli articoli 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., di pronunziare all’interno dello stesso giudizio la loro separazione personale e, decorsi i sei mesi di legge e dunque divenuta procedibile la  relativa domanda, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.  In particolare, con la separazione, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo
in merito alla divisione dei beni ricadenti nel pregresso regime di comunione.

La decisione del Tribunale di Milano

Con sentenza non definitiva emessa in data 5 maggio 2023, il Tribunale accoglieva l’impostazione del ricorso e dunque dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e preso atto delle ulteriori statuizioni personali, con separata ordinanza, rimetteva la causa davanti al Giudice relatore per la successiva pronunzia sullo scioglimento del vincolo.

Il Tribunale di Milano ha detto sì al c.d. separ-orzio

Contrariamente alla giurisprudenza di altri Tribunali italiani, il Tribunale di Milano è stato il primo a ritenere ammissibile la possibilità di cumulare, anche all’interno dei procedimenti su domanda congiunta, domanda di separazione e divorzio: una possibilità che in base, alle indicazioni fornite, in alcuni tribunali (Genova, Vercelli, Modena) era ammessa e in altri (Bari, Padova, Firenze) negata.
La sentenza è di notevole interesse per una serie di profili che si possono così riassumere: 1) il
cumulo di domande di cui all’art. 473-bis.49 c.p.c. è possibile non solo nei procedimenti
contenziosi ma anche in quelli su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c.; 2) il tribunale,
investito della richiesta, omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai
rapporti economici e prende atto delle ulteriori statuizioni 3) nei procedimenti su domanda
congiunta non è necessario depositare la documentazione economica richiesta dall’art. 473-
Il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile il cumulo tra separazione personale e divorzio,
anche nell’ambito di un procedimento su domanda congiunta.

La pronunzia in commento si caratterizza sia per la sua portata innovatrice sia perché
costituisce corretta interpretazione delle norme introdotte dal d.lgs 149/2022, come suggerito
anche dalla dottrina allo stato maggioritaria.

Potrebbe anche interessarti:” Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto?”. Leggi qui.

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