Addebito: spetta al coniuge infedele provare la preesistenza della crisi rispetto al tradimento. A confermare il superiore principio di diritto la Suprema Corte con l’ordinanza n. 16169 del 08.06.2023.
Per gli Ermellini grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La vicenda
Primo grado: Nel corso di un procedimento di separazione, entrambi i coniugi chiedono l’addebito; il Tribunale rigetta ambedue le domande, assegna la casa familiare alla moglie, in quanto collocataria della prole e pone a carico del marito un assegno di mantenimento a suo favore pari a 700,00 euro. In particolare, secondo il Tribunale, la relazione della donna con un altro uomo non avrebbe avuto un’incidenza causale sulla separazione, stante la perdurante (e precedente) crisi originata dall’incidente che ha costretto il marito in sedia a rotelle.
Grado di appello: L’uomo contesta la ricostruzione e propone appello. In accoglimento delle doglianze dell’uomo i giudici di secondo grado riformano la sentenza di prime cure addebitando la separazione alla moglie a cui è revocato il mantenimento con conseguente condanna alla ripetizione di tutti gli importi percepiti.
I giudici di secondo grado riesaminando le risultanze istruttorie hanno ritenuto che la relazione more uxorio intrapresa dalla donna – una volta abbandonata la casa coniugale – abbia avuto un’incidenza causale nella crisi familiare. Infatti, dopo l’incidente, la coppia ha continuato a vivere insieme per otto anni. Dalle conversazioni whatsapp versate in atti emerge come fosse ancora sussistente l’affectio coniugalis. Pertanto, la crisi del rapporto è imputabile al tradimento della donna, onde la dichiarazione di addebito della separazione.
Quando è pronunciato l’addebito
L’addebito è pronunciato in tutti i casi in cui la violazione degli obblighi coniugali sia stata causa della crisi matrimoniale. La sentenza di separazione con addebito comporta delle conseguenze patrimoniali. In tal senso l’addebito ha natura sanzionatoria. Il coniuge perde il diritto di percepire l’assegno di mantenimento e perde, altresì, i diritti successori. Tuttavia, la legge mantiene alcune tutele, come il diritto agli alimenti, da corrispondere solo in caso di bisogno. Inoltre, se la lesione dei doveri nascenti dal matrimonio è così grave da violare principi costituzionalmente protetti, il partner può chiedere anche il risarcimento del danno da illecito endofamiliare.
La decisione degli Ermellini
La donna, contestando la ricostruzione dei giudici di Corte di Appello, decide di ricorrere in Cassazione. In tale sede la Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 35296, ricorda i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell’onere della prova. Ed in particolare sottolinea che la parte che chiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, ad esempio, per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, ha l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invece, l’altro coniuge che eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda. Ossia deve provare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà.
Gli ermellini, quindi, rigettavano il ricorso della donna con conseguente conferma delle statuizioni di secondo grado.
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