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convivenza

Comodato e convivenza. Devo restituire la casa agli ex “suoceri” se la relazione con il mio ex è finita?

28 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I “suoceri” non possono chiedere alla ex “nuora” la restituzione della casa data in comodato al figlio. Se lei continua ad abitarci insieme alla figlia minorenne, infatti, non vengono meno le ragioni del comodato, anche se la convivenza è finita (Cass. 27437/2018).

Il caso è interessante in quanto frequente. I genitori concedono al figlio – in comodato d’uso gratuito- un appartamento, di modo che vada a viverci con la compagna. Come spesso accade dopo qualche tempo la relazione si incrina: lui lascia la casa familiare. Lei resta, insieme alla figlia nata durante la convivenza.

I suoceri non ci stanno! Non sopportano che la donna continui a stare a casa loro nonostante l’amore con il figlio sia finito. Si rivolgono così al Tribunale per richiedere la restituzione della casa.

Sia in primo che in secondo grado i Giudici rigettano la richiesta dei suoceri. Di contro, in favore della nuora, riconoscono che la finalità del comodato fosse stata proprio quella di soddisfare le esigenze abitative della famiglia.

Trattandosi di comodato familiare – riconducibile alla disciplina ex art. 1809 c.c. – l’unica possibilità di riavere l’immobile, a detta dei Giudici, sarebbe stato il verificarsi di un bisogno urgente ed imprevisto. La realtà è che i suoceri non hanno alcun motivo reale per pretendere la restituzione della casa.

Nonostante tutto decidono di ricorrere in Cassazione. E lo fanno sostenendo che quello in oggetto non fosse un comodato familiare, in quanto non c’era matrimonio ma solo una convivenza. E quindi la fine della relazione non era stata suggellata da un provvedimento di separazione che assegnava la casa alla “nuora”.

Dunque, a loro dire, non di comodato a tempo indeterminato si trattava, ma di comodato precario, ex art. 1810. In questi termini avrebbero potuto ottenere la restituzione dell’immobile con la semplice richiesta.

Ma la Suprema Corte rigetta il ricorso, argomentando innanzi tutto che la Corte d’Appello, aveva correttamente deciso, applicando di fatto due orientamenti oramai consolidati in giurisprudenza.

Il primo, delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui se il comodato nasce o si consolida per esigenze abitative familiari, gli interessi del proprietario e del comodatario devono essere bilanciate. Come? facendo riferimento all’art, 1809 c.c.. Prevedendo dunque la restituzione dell’immobile al proprietario solo nel caso in cui questi abbia un bisogno urgente ed imprevisto. ( Cass. S.U. n. 20448/2014; Cass., S.U. n. 13603/2004).

Il secondo, della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto l’equiparazione tra cessazione della convivenza e separazione personale dei coniugi ai fini della tutela e del mantenimento della destinazione dell’immobile a residenza familiare.

Per un ulteriore approfondimento dell’argomento leggi qui

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abitazione familiare, comodato, convivenza, fine convivenza, nuora, restituzione, restituzione casa familiare, suoceri

Casa costruita con i miei soldi su terreno dell’ex. E ora?

18 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La casa costruita su terreno dell’ex convivente anche  con i soldi  dell’altro membro della coppia, non è di proprietà di entrambi. Ma chi ha investito economicamente può recuperare il denaro versato. (Cass. Civile, Sez. III, 7 giugno 2018, n. 14732)  

Marta e Stefano (nomi di fantasia) iniziano una relazione nel lontano 1987. Per circa 10 anni la coppia, pur amandosi, decide di non andare a convivere. In questo lungo periodo, però, insieme costruiscono una casa su un terreno di proprietà esclusiva di Marco. Entrambi vi investono tempo, lavoro e denaro, sognando la loro vita insieme.

Non appena i lavori di costruzione finiscono, i due vanno a vivere insieme nella nuova casa, senza sposarsi. Purtroppo però la convivenza mette a dura prova questo rapporto, che dopo quattro anni di vita condivisa, nel 2001, si scioglie.

Dopo alcuni anni, Marta cita in giudizio l’ex compagno, chiedendo la divisione in parti uguali del patrimonio familiare (al momento della fine del rapporto), oppure la restituzione delle somme investite per la costruzione della casa.

Con la fine della convivenza, infatti, Marta, che non si era preventivamente tutelata, era rimasta con un pugno di mosche in mano! E difatti, secondo il “principio dell’accessione” l’immobile costruito su terreno di proprietà di un soggetto, diventa automaticamente proprietà esclusiva di quest’ultimo.

Il processo ha avuto alterne vicende nei suoi vari gradi, e ha visto anche la morte di  Stefano, e il subentro, al suo posto, della moglie.

La Cassazione, ha stabilito che si è trattato di un caso di  indebito arricchimento, in favore di Stefano. E’ vero che Marta aveva volontariamente investito il proprio tempo – ma soprattutto – il proprio denaro, per la costruzione di quella casa. Ma è anche vero che lo aveva fatto in vista di un futuro comune, per poter godere di quella casa insieme a Stefano. E non perché volesse avvantaggiarlo o fargli un regalo.

La Suprema Corte specifica però che a Marta non spetta la comproprietà della casa, ma ha diritto a recuperare le somme che ha speso e ad essere indennizzata per le energie lavorative impiegate per la costruzione della casa.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: casa, comproprietà, conviventi, convivenza, costruzione, proprietà esclusiva, risarcimento, soldi, terreno

Nuova coppia e nuova convivenza? Rischi di perdere il mantenimento!

7 Settembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Una nuova convivenza, dopo un divorzio, crea di fatto un nuovo nucleo familiare, pertanto cade il diritto all’assegno di mantenimento. La base del dovere di solidarietà post-matrimoniale, infatti, è proprio nei modelli di vita di coppia condivisi (Tribunale di Ancona, decr. Del 21.05.2018)

Risale al 2005 una sentenza del Tribunale di Ancona secondo cui, tra le varie condizioni, era previsto che il marito riconoscesse un assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie. Dopo alcuni anni però, sapendo di una nuova convivenza dell’ex moglie con un nuovo compagno, l’uomo ha richiesto al tribunale la revoca del mantenimento. 

Il Tribunale, in linea con la prevalente giurisprudenza della Cassazione, ha accolto la richiesta del marito. Così anche si era pronunciata la Suprema Corte: la creazione di una nuova famiglia di fatto, elimina qualsiasi collegamento con il tenore di vita precedente dunque cancella qualsiasi giustificazione per il mantenimento (Cass. 6855/2015, n.2466/2016, n. 17195/2011).

Nel nostro caso, durante il processo la donna aveva sostenuto che la convivenza fosse temporanea e dovuta a lavori di ristrutturazione nell’appartamento del nuovo compagno. L’indagine però, aveva smentito la cosa e dimostrato la continuità dell’unione. Lei inoltre aveva rifiutato il lavoro e la polizza assicurativa offerti dall’ex marito in quanto a suo dire sarebbe stata inabile al lavoro per ragioni di salute (cause non provate).

La formazione di una nuova famiglia di fatto esprime una scelta libera e consapevole e svincola l’altro coniuge dal dovere di solidarietà. La convivenza determina la nascita di un nucleo familiare, ed è anche tutelata dalla Costituzione (art. 2 Cost.). Persino la Corte di Strasburgo ha stabilito che anche le relazioni non basate sul matrimonio formano una famiglia (Corte EDU, Shalk ando Kopfc – Austria 24 giugno 2010; Corte EDU, G.C. Valliantos c. Grecia 7 novembre 2013).

Finalmente il 21.05.2018 la sentenza ha revocato l’assegno di mantenimento alla donna, accogliendo invece la richiesta di aumentare quello per i figli, ancora non economicamente indipendenti.

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