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assegno divorzile

Tenore di vita addio

11 Dicembre 2020 Da Staff Lascia un commento

 

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema del tenore di vita in materia di assegno di divorzio con l’ordinanza n. 28104 del 9 dicembre 2020.

Gli Ermellini, accogliendo uno dei motivi del ricorso, hanno affermato che i giudici di merito devono attenersi ai principi dettati dalla sentenza n. 18287/2020 che afferma il superamento del tenore di vita come parametro da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

Il caso

Il Tribunale di Treviso prima e la Corte di Appello poi hanno riconosciuto a favore di una moglie, in sede di divorzio, un assegno di divorzio a carico del marito pari ad € 300,00 mensili.

L’uomo ricorre in Cassazione

L’uomo ricorre in Cassazione presentando 4 motivi di doglianza:

  • con il primo contesta l’omessa comparazione dei redditi di entrambi i coniugi;
  • con il secondo lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di quanto affermato dalla sent. n. 11504/2020, parametrando l’assegno divorzile dovuto alla moglie al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio durato 28 anni e alla disparità economica esistente tra le parti.
  • Con il terzo lamenta come il giudice non abbia preso in considerazione il fatto che il proprio reddito mensile ammonti a € 1430 e che lo stesso è gravato da diverse spese che deve sostenere per motivi di salute;
  • con il quarto infine fa presente che la mancata applicazione da parte del giudice dei principi sanciti dalla Cassazione n. 11504/2020 si fonda su presunzione prive di fondamento logico.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso

La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso presentato dall’uomo. Cassa la sentenza di merito e rinvia per un nuovo esame della causa rassegnando i principi da seguire.

Ebbene, gli Ermellini sottolineano che le Sezioni Unite, con sentenza nr. 18287 del 11.07.2018, hanno attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno di divorzio. Pertanto,  Il riconoscimento di tale assegno. richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.  Il giudizio, quindi, dovrà avvenire valutando comparativamente le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Dovrà, altresì, tenersi in considerazione il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune. Ma non solo. Dovrà, inoltre, tenersi in considerazione il contributo personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del coniugio ed all’età dell’avente diritto.

Erroneo considerare ancora il tenore di vita

Gli Ermellini sottolineano inoltre che l’assegno divorzile, non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio ma è volto all’individuazione e al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Di conseguenza, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un’adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti.

Per cui, conferma la Cassazione, che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non può più essere preso come riferimento per determinare l’assegno di divorzio.

Peraltro i giudici di legittimità rilevano poi come nel caso di specie la sentenza impugnata non ha indicato neppure la misura del reddito del marito. Ciò dimostra che la situazione economica delle parti non è stata affatto valutata.

Alla luce di quanto sopra gli Ermellini accolgono il ricorso dell’uomo, invitando il giudice del rinvio a tenere conto dei principi enunciati e  dell’importo assai modesto del marito, trascurato dai precedenti giudici di merito.

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Niente trattamento di fine rapporto per l’ex non titolare dell’assegno divorzile

6 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

Una quota del trattamento di fine rapporto non può essere riconosciuta all’ex che non ha diritto a percepire l’assegno divorzile.

A stabilire il superiore principio di diritto la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 12056/2020.

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha confermato il proprio precedente orientamento.

Il caso

La vicenda in esame trae la sua origine dalla richiesta avanzata da un’ex moglie volta ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) spettante all’ex coniuge. 

Nel corso del giudizio di primo grado, in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i giudici respingevano tanto la domanda volta ad ottenere l’assegno divorzile, quanto quella volta ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto spettante all’uomo. 

Parimenti, la Corte di Appello si uniformava alla decisione di primo grado. La predetta Autorità rigettava la domanda della donna volta ad ottenere l’assegno divorzile e nulla diceva, invece circa la richiesta della quota di trattamento di fine rapporto. 

La donna, soccombente in entrambe le sedi di merito, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione proponendo un solo motivo di doglianza.

la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia, da parte della CDA, circa la domanda finalizzata ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto. In particolare, il giudice adito aveva ritenuto che mancasse il relativo e specifico motivo di appello. A parere della ricorrente, purtuttavia, quest’ultimo era stato proposto implicitamente. 

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione, in linea con la giurisprudenza in materia, respingeva il ricorso. L’Ecc.ma Corte sottolineava che non essendo la donna titolare dell’assegno di divorzio, non avrebbe potuto avanzare domanda per ottenere una quota del TFR dell’ex coniuge.

Dunque, l’omessa pronuncia della Corte d’Appello sul motivo riferibile alla richiesta del TFR non aveva nessuna rilevanza. 

Per tale ragione, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso. 

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Pensione di reversibilità: come avviene la ripartizione tra ex coniuge e coniuge convivente?

30 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

In tema di pensione di reversibilità, la Suprema Corte di Cassazione fa il punto circa i criteri da utilizzare per procedere alla ripartizione della stessa tra coniuge divorziato e il coniuge superstite.

In particolare, l’attribuzione delle quote della pensione di reversibilità (art. 9 l. 898/1970), a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge convivente, va effettuata sulla base del criterio legale della durata dei rispettivi rapporti. A quest’ultimo criterio si aggiungono ulteriori correttivi (Cass. civ., ord. n. 11520/2020).

Il fatto

A seguito del decesso del marito, la seconda moglie conveniva in giudizio l’INPS per ripartire le quote della pensione di reversibilità tra sé e la ex coniuge.

Sia in primo grado che in appello, i giudici assegnavano al coniuge divorziato una quota pari all’ 80% della pensione di reversibilità erogata dall’INPS. Al coniuge superstite assegnavano il restante 20% del trattamento.

Per i giudici di merito, una ripartizione di questo tipo era giustificata dal raffronto tra la durata dei rapporti matrimoniali. Invero, con la prima moglie 36 anni nel corso del quale erano nati 4 figli. Con la seconda moglie 16 anni e senza prole. 

Dunque, è chiaro che nella decisione i giudici di merito avevano adottato il criterio legale della durata dei rispettivi rapporti di coniugio. Tale ultimo criterio, tuttavia, temperato da correttivi di carattere equitativo. 

La seconda moglie ricorreva in Cassazione

Quest’ultima presentava ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:

  • Innanzitutto la donna lamentava la diversità di trattamento, nella materia in esame, riservata alle coppie sposate e alle coppie di fatto. Dunque, denunciava l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 della L. 898/1970. 
  • Con il secondo motivo lamentava la mancata adozione, da parte dei giudici di merito, di un criterio sostanziale nell’attribuzione delle quote spettanti. Infatti, la donna sottolineava come non fosse stato dato alcun valore al fatto che essa si fosse presa cura del marito fino alla morte.
La decisione della Corte di Cassazione 

Con riguardo al primo motivo la giurisprudenza di legittimità è chiara. 

Infatti, in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità (ex art. 9 della l. 898/1970) in favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata sulla base di più criteri. Innanzitutto, sulla base del criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni. In più occorre ponderare ulteriori elementi quali: l’entità dell’assegno; le condizioni economiche dei coniugi; la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. 

Con riguardo a questo ultimo aspetto, occorre ricordare la sentenza n. 491/2000 della Corte Costituzionale. Invero, “la diversità tra famiglia di fatto e  famiglia fondata sul matrimonio è basata sulla constatazione che la prima è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della seconda”.

Una ricostruzione che la Cassazione decideva di abbracciare in toto, anche sulla base delle previsioni della Legge Cirinnà (l. 76/2016). Il legislatore, infatti, ha previsto l’applicabilità, per le unioni civili, di tutta una serie di norme di cui alla legge 898/1970 (compreso l’art. 9) nei limiti della compatibilità. 

Invece, per le convivenze di fatto rileverebbe esclusivamente lo stato di bisogno.

Quindi per la Cassazione, dal punto di vista delle conseguenze patrimoniali (e della correlazione con il diritto previdenziale), le situazioni restano distinte.

Alla luce della ricostruzione riportata, la Suprema Corte valutava come del tutto infondato il primo motivo. 

Anche il secondo motivo di ricorso risultava essere infondato: in sede di giudizio in Cassazione è preclusa qualsivoglia rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito.

Per i superiori motivi la Suprema Corte rigettava il ricorso. 

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Assegno divorzile ridotto per il coniuge in perenne attesa di occupazione

27 Marzo 2020 Da Staff Lascia un commento

«La solidarietà post coniugale, presupposto dell’assegno divorzile, si
fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità. Pertanto, l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva tutte le sue potenzialità professionali e reddituali, piuttosto che tenere un comportamento de-responsabilizzante, limitandosi ad aspettare opportunità di lavoro e gravando sul coniuge più abbiente» (Cass. Civ., Ord., 13 febbraio 2020, n. 3661).

Il fatto

A seguito di un giudizio volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Roma riconosceva ad una donna il diritto a percepire dall’ex coniuge un assegno divorzile nella misura di euro 4.000.

Tuttavia, in sede di impugnazione, la donna se ne era vista ridurre l’ammontare.

La Corte d’Appello, pur riconoscendo pienamente il diritto della donna a percepire l’assegno, riteneva di doverlo ridurre. Innanzitutto evidenziava come la situazione del marito fosse mutata a seguito del raggiungimento della pensione. Inoltre, sottolineava che la donna avesse ricevuto dai genitori una cospicua eredità e, fin dai tempi della separazione, non si fosse mai attivata per cercare un’occupazione lavorativa.

La donna ricorreva, dunque, in Cassazione

A parere della ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero errato nel ridurre l’assegno di mantenimento disposto in suo favore sul fondamento di una sua mancata iniziativa nella ricerca di un lavoro. Tale circostanza avrebbe dovuto rilevare soltanto qualora vi fosse stato un concreto rifiuto ad una possibilità di occupazione. Circostanza mai verificatesi.

Inoltre, la Corte non avrebbe correttamente parametrato l’inadeguatezza dei propri mezzi economici al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.

La donna, altresì, teneva a ribadire quanto la stessa si fosse spesa nel corso della vita matrimoniale per permettere al marito di perseguire i propri obiettivi professionali, facendosi carico della gestione della famiglia. Questo “sacrificio” l’aveva portata ad abbandonare il lavoro presso una casa editrice fin dalla nascita del primo figlio.

Le argomentazioni della Corte e il superamento del criterio del “tenore di vita”

Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini sottolineano che i principi di diritto di cui parte ricorrente lamentava la mancata applicazione, ad oggi, devono intendersi superati.

A tal proposito il richiamo alla rivoluzionaria sentenza delle Sezioni Unite, n. 18287/2018, è imprescindibile. Quest’ultima ha riconosciuto all’assegno divorzile, in applicazione del principio di solidarietà post coniugale, una funzione di natura composita: assistenziale, perequativa e compensativa.

Ne discende che oggi l’assegno divorzile non ha lo scopo di consentire all’ex coniuge di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Piuttosto il giudice, nello stabilire la misura deve dell’assegno, deve verificare se lo squilibrio economico tra le parti sia il risultato del contributo fornito dal richiedente alla gestione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali. Deve altresì tener conto dell’età dello stesso e della durata del matrimonio.

Inoltre, il riconoscimento dell’assegno divorzile richiede anche l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Quindi, ai fini della corresponsione, rileva la capacità dell’ex coniuge di provvedere al proprio sostentamento. Dunque, la Corte chiarisce che l’ex coniuge è tenuto a valorizzare le proprie potenzialità lavorative e professionali. Non è tollerabile la condotta di chi si limiti ad attendere opportunità di lavoro, riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale.

Pertanto…

tornando al caso di specie, alla luce delle argomentazioni esposte, la Suprema Corte di Cassazione rigettava integralmente il ricorso della donna.

La Cassazione con la pronuncia in commento non solo sottolinea il superamento dell’obsoleto criterio del “tenore di vita”, ma muove una forte critica alla condotta “attendista” dell’ex coniuge che, adagiandosi sull’assegno di divorzio, si limiti ad aspettare passivamente eventuali opportunità di lavoro.

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La casalinga ha diritto al mantenimento se ha contribuito alla carriera del marito

16 Marzo 2020 Da Staff 1 commento

La donna casalinga, che dedicandosi prevalentemente alla famiglia ha contribuito alla carriera del marito, ha diritto ad un congruo assegno di divorzio da commisurarsi in base all’età, ai sacrifici e alla durata del matrimonio (Cass. civ., sez. I del 09 marzo 2020 n. 6519).

Il fatto

In sede di divorzio una donna  chiedeva che il marito fosse obbligato a versarle un congruo assegno. A fondamento della richiesta la donna poneva il fatto che il matrimonio era durato a lungo. Ma non solo,  la donna aveva dedicato molto tempo alla famiglia e aveva incrementato il patrimonio familiare con il lavoro da casalinga. A tale richiesta di opponeva il marito. 

Il Giudice di prime cure accoglieva la richiesta della donna e stabiliva a favore della stessa un congruo assegno di mantenimento.

Avverso la sentenza l’uomo proponeva impugnazione

Effettivamente la Corte d’Appello adita accoglieva parzialmente la domanda dell’uomo riducendo l’assegno. Nello specifico la Corte rideterminava  in 1.600.00 euro mensili l’assegno di divorzio a favore della donna. Nel prendere questa decisione la Corte sottolineava che la richiedente era rimasta sposata a lungo, aveva dedicato molto tempo alla famiglia e al partner e aveva, altresì, incrementato le risorse economiche familiari con il proprio lavoro da casalinga e fuori. Peraltro era emerso che la donna viveva in affitto ed era la parte debole del rapporto perché non disponeva di risorse proprie da lavoro. L’unica liquidità di cui la stessa poteva godere era quella derivante dalla vendita degli immobili paterni divisi con la sorella. Corretto quindi ridurre l’assegno alla moglie, ma non nella misura indicata dal marito. Inoltre dato importante era l’età. A causa di questa, la donna difficilmente poteva reperire un lavoro.

L’uomo ricorreva in Cassazione ritenendo ancora eccessiva la somma di € 1.600,00

Il marito ricorreva in Cassazione  lamentando: 1)la mancata produzione in giudizio da parte della moglie delle dichiarazioni di successione dei genitori; 2) che la Corte non aveva preso in considerazione che la ex moglie avrebbe potuto andare a vivere nella casa paterna; 3) l’omesso esame dell’accordo secondo cui l’onere dell’affitto sarebbe gravato sul marito sino a quando la moglie non avesse acquistato la libera disponibilità gratuita di un immobile e comunque una volta sopravvenuta la morte del padre; 4) la ritenuta non redditività del cespite ereditato dalla ex moglie, stante l’assenza di prove al riguardo; 5) l’esiguo giudizio della Corte sulla capacità effettiva della donna di produrre reddito, stante la mancata produzione di prove sulle iniziative della stessa per raggiungere l’indipendenza economica, 6) l’omesso esame della circostanza che la figlia aveva deciso di vivere con il padre; 7) l’eccessività dell’assegno; 8) la violazione dei dettami stabiliti dalla sent. 11504/2017.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 6519/2020 rigettava il ricorso dell’uomo. Riteneva inammissibili  le prime sei doglianze perché  volte ad ottenere un giudizio di merito.

Relativamente agli ultimi due motivi del ricorso, in cui il ricorrente lamentava la violazione dai parametri sanciti dalla sentenza n. 11504/2017, che ha abbandonato il tenore di vita nella determinazione dell’assegno di divorzio, la Cassazione rilevava che la successiva sentenza n. 18287/2018 dà una diversa lettura all’assegno di divorzio più coerente con il quadro costituzionale. Ed è a questa che la sentenza in commento si rifà per la decisione.

Motivazione della Corte di Cassazione

In particolare gli Ermellini sottolineavano la funzione perequativa-compensativa dell’assegno di divorzio. Tale funzione discende dal principio di solidarietà. In virtù di tale richiamo nella determinazione dell’assegno si deve tenere conto delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi. Nonché calcolare il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, l’età del richiedente e la durata del matrimonio.

Alla luce di tale principi gli Ermellini sottolineavano la correttezza della decisione della Corte di Appello. Tale indirizzo  evita di punire il coniuge più debole economicamente. Colui che è stato sposato per lungo tempo che ha dedicato il proprio tempo alla famiglia, come la casalinga, contribuendo così ad aumentandone le risorse economiche comuni.

Per tali ragioni il ricorso dell’uomo veniva rigettato.

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L’assegno di divorzio deve essere versato anche se la moglie raddoppia il proprio reddito

14 Febbraio 2020 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ha recentemente stabilito l’obbligo del marito di versare l’assegno di divorzio anche se l’ex moglie raddoppia il proprio reddito o riceve cospicua eredità. (Cass. civ., sez. I, il 20 gennaio 2020, n. 1119).

Il caso

Nel 2014 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza con la quale un uomo, ai sensi dell’art. 9 legge n. 898/1970, chiedeva sia di essere assolto dall’obbligo di versare l’assegno divorzile alla ex moglie che di avere ridotto l’assegno di mantenimento da versare alla figlia.

La richiesta veniva rigettata sia in primo grado che dinanzi la Corte di Appello. 

Nel 2019, l’uomo adiva la Suprema Corte di Cassazione che decideva di trattare la causa in pubblica udienza, dato il rilievo della questione e le importanti riflessioni che la causa anche oggi suscita.

Nei motivi di impugnazione l’uomo adduceva le nuove condizioni economiche della moglie che, suo dire, rendevano non più necessario il versamento dell’assegno di divorzio.  La donna infatti, ricevendo una ingente somma in eredità, avrebbe migliorato in modo significativo la propria posizione economica e quasi raddoppiato il proprio reddito.

La decisione degli Ermellini

Prima di giungere ad una decisione, i Supremi Giudici di legittimità fanno una doverosa premessa sottolineando il valore da attribuire all’assegno di mantenimento.  

La Corte sottolinea  il carattere assistenziale, compensativo e perequativo dell’assegno di divorzio.

Ebbene, nel 2018 le Sezioni Unite, hanno affermato che all’ assegno di divorzio deve attribuirsi la triplice  funzione sopra indicata. Il giudice quando quantifica un assegno di divorzio deve, pertanto, tenere conto: delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi;  della durata del matrimonio; delle potenzialità reddituali future e dell’età dell’avente diritto.

I principi che si pongono alla base della decisione sono di certo rinvenibili nella pari dignità riconosciuta ai genitori nonché al vincolo di solidarietà che persiste tra loro nonostante lo scioglimento del vincolo.

Quindi, in sede di revisione dell’assegno, il giudice non procede ad autonoma e nuova valutazione dei presupposti. Il decidente piuttosto deve limitarsi a verificare in che modo le circostanza sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato gli equilibri dei coniugi e verificare l’impatto  sulla situazione economico- reddituale.

Il giudice potrà rivedere le precedenti decisioni solo se i nuovi equilibri sono significativi. Al contrario, se i nuovi motivi, alla base del ricorso, non si ritengono sopravvenuti e non assumono carattere significativo non verranno considerati ai fini di una modifica dell’assegno di divorzio.

Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione dei Giudici di legittimità, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso dell’uomo. Gli Ermellini ritenevano insignificanti le sopravvenute circostanze a fondamento delle richieste.

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Assegno di divorzio più alto se il coniuge rinuncia agli studi per la prole

10 Dicembre 2019 Da Staff Lascia un commento

L’assegno di divorzio per la moglie è più alto se l’ex coniuge è obbligata a rinunciare a studiare per stare con i figli (Cass. civ. n. 31359/2019).

Il caso

Una donna ricorre in Cassazione lamentando la mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, della diversa situazione economica delle parti. Ma soprattutto che la stessa abbia dovuto rinunciare agli studi universitari per occuparsi della figlia minore.

In particolare la Corte di Appello ha stabilito in € 1000,00 la somma che l’uomo deve versare alla donna a titolo di assegno di divorzio. A fronte di tale mantenimento la donna ricorre in Cassazione non ritenendo equo l’ammontare stabilito dalla Corte di merito. 

A riguardo sono 5 i motivi fondanti il ricorso in Cassazione proposto dalla donna: 1) violazione dell’art. 5 della legge 898/1970 per non aver tenuto conto la Corte della disparità economica tra le parti e per non aver tenuto in debita considerazione l’avere rinunciato agli studi per la figlia. 2) Mancato esame delle diverse situazioni economiche delle parti. 3) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stato l’assegno di divorzio oggetto di accertamento, senza che vi fosse stata contestazione del marito. 4) Mancata valutazione del tenore di vita condotto durante il matrimonio. 5) Violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 329 c.p.c. per essere stata fissata la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento del matrimonio.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso

Gli ermellini accolgono i primi due motivi del ricorso. Gli altri motivi vengono assorbiti nei primi e rinviano, nuovamente, alla Corte di Appello. Ebbene, quest’ultima dovrà provvedere all’accertamento omesso e comparare i redditi dei due ex coniugi.

Nello specifico la Corte di Cassazione ha ravvisato che il giudice di merito non ha accuratamente  esaminato le rispettive situazioni economiche delle parti. Conseguentemente ha violato un importante principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018. Tale sentenza, si ricorda, riconosce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e perequativa. Pertanto relativamente alla richiesta di assegno di divorzio “il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;  in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto”.

Ad ogni modo, quindi, sono numerose le variabili che il giudice adito deve valutare. Innanzitutto deve verificare se sussistono le condizioni affinché il coniuge più debole possa beneficiare dell’assegno. Fatto ciò, comparando le situazioni economiche e valutando tutti gli altri parametri sopra indicati, dovrà quantificare l’assegno. 

Come si quantifica l’assegno di divorzio

Ebbene, a volte, la quantificazione non è affatto semplice. Infatti il giudice deve valutare attentamente non solo la situazione economica di entrambi. Ma anche l’apporto dato alla famiglia e i sacrifici fatti per la stessa. Nel caso de quo la Corte di Appello dovrà valutare le rinunce che la ex moglie ha fatto e deve fare per poter mantenere la figlia minore. In questo caso la donna ha dovuto rinunciare a laurearsi.  Sacrificio che,probabilmente, non sarebbe stato necessario qualora il matrimonio non fosse naufragato. Pertanto alla donna spetterà un giusto ristoro, in termini di assegno di divorzio, commisurato con la decisione assunta.

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Assegno divorzile in forma ridotta per la ex che non ha contribuito alla ricchezza familiare

22 Ottobre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’assegno divorzile, in forza della recente sentenza a Sezioni Unite 18287/2017, assolve a diverse funzioni. Quella assistenziale e quella compensativa e perequativa. E in base a queste funzioni deve essere calcolato. Ma se la ex non ha partecipato, durante il matrimonio, alla formazione della ricchezza familiare, l’assegno avrà funzione solamente assistenziale. Ed il suo ammontare dovrà corrispondere ad una somma “ridotta”, tale da assicurare all’ex un’esistenza dignitosa, e nulla di più. 

Il fatto

Facciamo una premessa doverosa. La situazione economica della coppia in questione è in qualche modo “stra-ordinaria”. 

Tizio e Caia durante il loro matrimonio hanno vissuto una vita agiata. E questo per merito delle risorse economiche dell’uomo e della sua famiglia d’origine. Caia, grazie a ciò, si è potuta dedicare al figlio e alla sua attività di antiquaria. E Tizio, durante il matrimonio, ha anche intestato alla moglie svariate proprietà immobiliari.

Il matrimonio, dopo circa 13 anni, però è naufragato. In sede di separazione il Tribunale di Torino prima, e la Corte d’Appello poi, hanno riconosciuto in favore della donna un assegno di mantenimento pari ad € 1.400. 

Trascorso il tempo previsto dalla legge, l’uomo ha proposto ricorso per ottenere il divorzio, con richiesta di revoca dell’assegno divorzile in favore della moglie. Caia, di contro, ha insistito per vedersi  riconosciuto l’assegno, nella misura ritenuta di giustizia.

Il Tribunale di Torino, in corso di causa, ha quindi provveduto ad una valutazione della situazione patrimoniale ed economica dei coniugi.

Al momento della separazione la donna aveva un patrimonio mobiliare ed immobiliare di circa 1 milione di euro, a fronte di quello del marito, pari a 7 milioni di euro. Caia poi percepiva ogni mese dal marito 1000 euro netti a titolo di mantenimento. Tizio invece aveva un introito mensile di circa 4.500 euro, frutto dei suoi investimenti mobiliari e immobiliari. L’uomo in effetti non svolgeva alcuna attività lavorativa.

Durante il giudizio Tizio non è riuscito a provare che la donna svolgeva in nero la sua attività di antiquaria, e che dunque avesse un introito. Ugualmente Caia non ha potuto provare che investimenti  sbagliati avevano depauperato il suo patrimonio.

Il problema giuridico

Ci troviamo di fronte a due persone con altrettanti patrimoni sicuramente consistenti ma non paritetici. Aggiungiamoci poi che Caia, durante il matrimonio, non ha contribuito all’incremento del patrimonio familiare. Considerato tutto questo il problema è: spetta a Caia un assegno divorzile? E se si, che funzione deve avere questo assegno? Assistenziale e compensativa? O solo assistenziale?

La funzione assistenziale e quella compensativa

E’ appena il caso di ricordare che la funzione assistenziale dell’assegno è legata alla capacità di assicurare un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza del coniuge richiedente. La funzione compensativa invece consiste nell’adeguare l’assegno divorzile anche al contributo che il coniuge richiedente ha apportato alla ricchezza familiare durante il matrimonio. 

Al riguardo vi consigliamo la lettura dell’articolo “Sulla funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno di mantenimento. Leggi qui

La decisione del Tribunale di Torino

Il Tribunale ha riconosciuto, da un lato, la disparità patrimoniale dei due coniugi. Ma dall’altro lato ha anche appurato il contributo pressoché nullo da parte della moglie alla formazione del patrimonio familiare. Patrimonio familiare di cui si sarebbe comunque avvantaggiata per mezzo delle intestazione di beni immobili e mobili. Ciò dunque escluderebbe l’applicabilità del criterio compensativo e perequativo dell’assegno di divorzio.

Sulla base di tutte queste valutazioni il Tribunale ha stabilito che alla donna spettasse un assegno divorzile, che però assolvesse alla sola funzione assistenziale.  E ha ritenuto di ridurne l’ammontare a 1200 euro. Somma sufficiente ad assicurare alla donna una vita dignitosa.

Ti potrebbe interessare anche il nostro approfondimento “Aspettando Godot: l’attesa è finita, l’assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa. (S.U. 18287/2018)”. Leggi qui

 

 

 

 

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