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assegno divorzile

Convivenza nascosta all’ex marito, è possibile chiedere la restituzione del mantenimento versato?

30 Settembre 2019 Da Staff Lascia un commento

La convivenza stabile e continuativa con altro uomo, per costante giurisprudenza, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo  di corresponsione del mantenimento che grava sul coniuge (cfr. Cass. civ. 18 novembre 2013 n. 25845; Cass. civ. 3 aprile 2015 n. 6855; Cass. civ. 19 dicembre 2018 n. 32871).

Il principio stabilito dalla giurisprudenza pone le proprie fondamenta sulla circostanza che la convivenza more uxorio , se connotata dai caratteri della stabilità e progettualità, recide ogni legame con il precedente tenore di vita.

Cosa accade se strategicamente il coniuge nasconde la convivenza?

Sul punto la giurisprudenza è sempre stata univoca ritenendo che l’obbligato al mantenimento non può ottenere indietro le somme già versate. Secondo tale orientamento interpretativo, infatti,  le somme versate a titolo di mantenimento non sono ripetibili. In particolare, a tal riguardo, opererebbe la presunzione che le somme versate siano state utilizzate per il sostentamento di chi le ha ricevute. Tale principio varrebbe anche per l’assegno divorzile. Resta ferma la possibilità per il coniuge che percepisce l’assegno, di dimostrare che la convivenza non influisce in meglio sulle proprie condizioni economiche,

Pronunce di segno contrario  cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2009 n. 2182

Tuttavia la Corte di Cassazione, in alcune pronunce, ha affermato un principio di segno contrario a quello maggioritario. In particolare la Suprema Corte ha affermato che il contributo versato, quando sia di elevata entità, dovrà essere restituito per la parte eccedente la quota alimentare.

Possiamo quindi affermare l’irripetibilità delle somme quando la misura dell’assegno versato è di modesta entità. Infatti si ritiene che la stessa sia destinata a far fronte ad esigenze primarie di vita, assolvendo ad una funzione pressocché assistenziale. Conseguentemente è inammissibile la richiesta di restituzione in quanto si ritiene che la somma sia stata già versata per esigenze di carattere alimentare.

Potrebbe anche interessarti “Niente pensione di reversibilità se manca l’assegno divorzile”. Leggi qui 

 

 

 

 

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Niente pensione di reversibilità se manca l’assegno divorzile

6 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La pensione di reversibilità spetta all’ex moglie solo se questa è titolare dell’assegno divorzile. Con la pronuncia in oggetto la Cassazione ci ricorda i requisiti precisi per poterla ottenere (Cass.Civ. Sez. Lav. ord. n. 11129/2019)

A seguito della morte del suo ex marito una donna si rivolge al Tribunale poichè l’ENPAM le aveva negato la pensione di reversibilità del defunto.

La signora, in sede di separazione, aveva ottenuto, oltre all’assegno di mantenimento per i tre figli, anche quello per lei. In sede di divorzio, però, i giudici avevano confermato solo il contributo per i figli.

Ciononostante la donna era assolutamente convinta che fosse rimasto valido il contenuto della sentenza di separazione per quanto riguardava l’assegno in suo favore!

Dello stesso avviso però non sono stati nè il Tribunale nè la Corte d’Appello. La donna non si è data per vinta, e ha deciso di fare ricorso in Cassazione.

Ma la Suprema Corte ha confermato quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio. Alla donna non spetta la pensione di reversibilità dell’ex.

Gli Ermellini hanno quindi ricordato quali sono i requisiti per poterla ottenere. L’articolo 9 della legge sul divorzio infatti chiarisce che la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite divorziato solo se questi è titolare dell’assegno divorzile.

Ciò vuol dire che presupposto necessario è dunque una sentenza che non solo sancisca il divorzio, ma che riconosca al coniuge richiedente la pensione l’assegno di divorzio. E’ sufficiente anche che l’assegno divorzile sia previsto in sede di sentenza di revisione. Ma vi deve essere una previsione esplicita, e che scaturisca da relativa domanda.

Dunque, solo il titolare effettivo dell’assegno di divorzio può richiedere la pensione di reversibilità dell’ex (o quota di essa). Ciò vuol dire che non è sufficiente avere solo i requisiti per ottenere l’assegno di mantenimento.

Inoltre il coniuge richiedente, per poter chiedere la pensione di reversibilità dell’ex, non deve essere convolato a nuove nozze.

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L’ex può godersi l’eredità del padre senza ingerenze: no assegno divorzile per la moglie!

15 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’importante sentenza della Corte di Cassazione n. 18287/2018 comincia a dare i suoi frutti.
La nuova interpretazione dei criteri per la determinazione dell’assegno divorzile sta influenzando i più recenti giudizi delle corti italiane.

Il Tribunale di Prato decide così di negare l’assegno alla ex moglie, che avanza la domanda per via della cospicua eredità del suocero.

La curiosa sentenza di Prato nega la possibilità per la moglie di ottenere l’assegno divorzile dall’ex marito, solamente in virtù dell’arrivo di una cospicua eredità trasmessa dal suocero.

La donna, infatti, vive dignitosamente e il suo stipendio è simile a quello dell’ex marito.
Perciò, caduta la ragione compensativa, rimarrebbe da valutare il concreto apporto della signora alla costruzione del patrimonio del suocero.
La signora non ha mai svolto attività che potessero influenzare l’arricchimento del suocero e dunque, nulla le spetta.

Il giudice di Prato è chiaro: qualunque sia la dimensione dell’eredità lasciata dal suocero all’ex marito, nessun assegno divorzile sarà determinato in suo favore.

Fonte: Il Familiarista

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Aspettando Godot: l’attesa è finita, l’assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa. (S.U. 18287/2018)

24 Luglio 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Assegno di divorzio: per la sua quantificazione, a gran sorpresa, ritorna il criterio del tenore di vita. Ma non solo: l’assegno sarà  calcolato anche in base al contributo dato in costanza di matrimonio – da chi lo richiede – alla formazione del patrimonio comune e personale, considerando anche la sua eventuale capacità futura di mantenersi autonomamente o di reinserirsi nel mondo del lavoro, alla durata del matrimonio e all’età di chi richiede l’assegno. Verranno quindi riconosciuti e considerati quei “sacrifici” in termini di carriera e crescita economica fatti da uno dei due coniugi, in accordo con l’altro,al fine di dedicarsi alla famiglia; scelte che inevitabilmente si ripercuotono sulla condizione economica di ciascun coniuge quando l’unione finisce. 

La recentissima sentenza delle Sezioni Unite, (n.18287, 11 luglio 2018)  rivoluziona l’interpretazione dei criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento in favore di uno dei coniugi dell’assegno di divorzio, adottando un’ottica che si discosta sia da quella con cui nel maggio  2017 la Prima Sezione civile (17 maggio 2017 n. 11504) aveva deciso di superare il “diritto vivente”, sia dall’orientamento tradizionale da cui appunto la Corte, pur decidendo all’interno della sola sezione, aveva deciso di discostarsi. [Leggi di più…] infoAspettando Godot: l’attesa è finita, l’assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa. (S.U. 18287/2018)

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