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Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

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Blog: aggiornamenti dallo Studio

No al collocamento prevalente alla madre anche se il figlio è in età prescolare

10 Febbraio 2025 Da Staff Lascia un commento

Cassazione Civ., Sez. I, ordinanza 21 gennaio 2025 n.1486

Nell’ambito di un giudizio di separazione, la madre impugnava l’ordinanza del Tribunale che aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli minori con un collocamento paritario e, sostenendo che la figlia fosse ancora in tenera età, chiede un collocamento prevalente presso di sé.

La Corte d’Appello accoglieva la richiesta della madre e modifica l’ordinanza di primo grado, disponendo un collocamento prevalente presso la madre e ridefinendo le modalità di frequentazione del padre. I giudici di secondo grado motivavano questa decisione affermando che, vista l’età della minore, sarebbe stato opportuno garantire un maggiore accudimento materno.

Il padre vedeva quindi limitato il suo diritto di visita a due pomeriggi settimanali e a weekend alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), riducendo significativamente il tempo trascorso con la figlia rispetto alla collocazione paritaria precedentemente stabilita.

Il padre impugnava la decisione della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto più conforme all’interesse della minore un collocamento prevalente presso la madre, riducendo drasticamente il suo diritto di visita e confinandolo solo quattro giorni pieni al mese e per poche ore nei giorni infrasettimanali. Secondo il ricorrente la decisione dei giudici di secondo grado aveva svalutato la relazione tra padre e figlia non considerando che il padre si fosse sempre occupato della figlia in modo paritario rispetto alla madre.

La Suprema Corte affronta innanzitutto il tema dell’ammissibilità del ricorso straordinario, facendo riferimento alla recente Riforma Cartabia. Secondo l’art. 473-bis.24 c.p.c., le decisioni prese in sede di reclamo su provvedimenti temporanei e urgenti, che comportano sostanziali modifiche dell’affidamento e del collocamento dei minori, possono essere impugnate per Cassazione.

Successivamente, la Corte esamina nel merito il ricorso e rileva che la Corte d’Appello ha adottato un criterio astratto, basato unicamente sulla tenera età della minore, senza considerare concretamente indici quali la relazione della bambina con entrambi i genitori, e condizioni di vita familiare, le reali capacità e attitudini di entrambi i genitori nell’accudimento e nell’educazione della figlia.

La Cassazione sottolinea che le decisioni in materia di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono essere adottate esclusivamente nell’interesse morale e materiale del minore. Questo interesse si realizza garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

In questo caso, invece, la Corte d’Appello ha operato una scelta che pregiudica la relazione tra padre e figlia, limitando grandemente la frequentazione paterna senza motivazioni concrete.

Per tutte queste ragioni la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1486/2025 ha cassato la decisione di secondo grado e rimesso gli atti alla Corte di Appello poiché, in spregio al principio della bigenitorialità, essa ha trovato fondamento su un principio astratto (nello specifico, l’età della minore) anziché su un’analisi concreta della situazione familiare.

Il diritto alla bigenitorialità è innanzitutto un diritto del minore, non dei genitori. Questo diritto deve essere garantito con soluzioni concrete che favoriscano la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e non può essere sacrificato senza reali motivazioni giacché la tenera età del figlio minore non è di per sé un criterio sufficiente a limitare drasticamente la frequentazione con un genitore.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento figli minori, collocamento minore, divorzio, minori, separazione

Stato di abbandono del minore e stato di adottabilità

28 Gennaio 2025 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Cassazione Civ., Sez. I, ord. n. 2799/2024

L’adozione presuppone che il minore sia stato dichiarato in stato di adottabilità ai sensi dell’art. 7 della L. n. 184/1983. Tale condizione si verifica quando è accertato lo stato di abbandono del minore, inteso come assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti obbligati a occuparsene, a meno che tale mancanza non sia attribuibile a cause di forza maggiore di carattere temporaneo.
La nozione di abbandono rappresenta una clausola generale che il giudice valuta considerando le specifiche circostanze del caso concreto, al fine di garantire il preminente interesse del minore (Cass., 11 ottobre 2006, n. 21817). La dottrina evidenzia che l’adozione non ha natura sanzionatoria nei confronti dei genitori, le cui responsabilità sono irrilevanti; ciò che conta è la situazione oggettiva del minore e il pregiudizio che questa può arrecargli, indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata (Cass., 18 febbraio 2005, n. 3389).
Tuttavia, il diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine può essere sacrificato solo in presenza di carenze significative e non di una semplice inadeguatezza genitoriale. A tal proposito, la dottrina sottolinea che l’adozione è ammissibile esclusivamente in situazioni gravi, irreversibili e tali da compromettere in modo serio e duraturo lo sviluppo psico-fisico del minore, tenendo conto dei tempi e dei processi evolutivi della personalità infantile. In tutti gli altri casi, è preferibile ricorrere a misure di sostegno familiare o all’affidamento familiare.
Con una recente pronuncia del 30 ottobre, la Suprema Corte ha ribadito i presupposti e la natura della dichiarazione di stato di abbandono di un minore.
Considerata la natura residuale di tale misura, descritta come “extrema ratio basata sull’accertamento dell’irreversibile incapacità genitoriale”, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che la dichiarazione dello stato di abbandono, necessaria per l’adozione, deve poggiare su un “riscontro attuale e concreto” delle condizioni del minore. Questo processo deve essere preceduto da interventi assistenziali volti a favorire, per quanto possibile, la permanenza del bambino nel proprio nucleo familiare.
In linea con il primario interesse del minore a mantenere i legami con il genitore naturale, si dovranno privilegiare strumenti che consentano di preservare tali rapporti senza interruzioni evitabili. Pertanto, andranno preferite soluzioni alternative, come l’affidamento extrafamiliare, che potrebbe eventualmente essere sostituito da un’adozione ai sensi dell’articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abbandono minore, adozione, adozione in casi particolari, minore, minorenne, minori

Rifiuto ingiustificato di sottoporsi al test del DNA

19 Dicembre 2024 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Accertamento ematico-genetico prova principale anche nel disconoscimento della paternità

Cassazione Civ., Sez. I, ordinanza n. 30749/2024

L’accertamento ematico-genetico è divenuto la prova principale anche nelle azioni di disconoscimento della paternità e non più soltanto in quelle di riconoscimento. A fronte di un’indagine tecnica risolutiva, peraltro ormai possibile anche attraverso un prelievo di saliva per nulla invasivo, il rifiuto volontario di sottoporsi all’accertamento, pur essendo il frutto di una scelta non coercibile, è suscettibile di essere valutato ai sensi dell’articolo 116 c.p.c. in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell’esame, e non alla stregua di un qualunque altro comportamento processuale omissivo della parte.
In motivazione la Suprema Corte di Cassazione ha altresì chiarito che è necessario disegnare dei perimetri precisi entro i quali considerare il rifiuto come ingiustificato.
Anzitutto, non si può accettare una giustificazione del rifiuto basata su convinzioni etiche e religiose, né su questioni inerenti alla riservatezza o all’invasività clinica del test.
È poi necessario che tale rifiuto persista sino al momento della decisione di merito.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: disconoscimento di paternità, DNA, mancato riconoscimento del figlio, riconoscimento del figlio, riconoscimento di paternità

Cosa accade se il coniuge mente sulla propria vita?

14 Ottobre 2024 Da Staff Lascia un commento

Tribunale di Perugia, sentenza n. 939/2024 e Tribunale di Palmi, sentenza n. 6/2021

Secondo i giudici di merito la separazione è addebitabile al coniuge che fornisce false informazioni sulla propria vita.
È quanto accade, ad esempio, se un coniuge dà all’altro false informazioni su aspetti importanti della propria vita. Lo afferma il Tribunale di Perugia nella sentenza n. 939/2024.
La causa è stata promossa dalla moglie, che lamentava continue menzogne del marito, conosciuto in uno Stato estero. La donna aveva esposto, in particolare, che il coniuge le aveva fatto credere di esser stato giudice e avvocato nel proprio Paese e di svolgere attività di docenza in due atenei italiani; presentandosi come persona del tutto diversa da quella che in verità era, giacché aveva riferito di avere incarichi professionali inesistenti e mistificato la realtà, fingendo di avere un’identità diversa dalla propria
Non solo. Le menzogne rilevano anche se il mezzo tramite cui vengono perpetrate è quello dei social network.
Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, anche le false informazioni personali sui social network sono lesive della dignità del coniuge e determinano la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.
E’ quanto statuisce il Tribunale di Palmi (Reggio Calabria) con sentenza n. 6/2021.
La vicenda vedeva una moglie chiedere la separazione coniugale in seguito al progressivo estraniamento del marito dalla vita coniugale consistente in lunghi periodi fuori casa nonché nell’uso smodato del telefono cellulare. La ricorrente aveva, inoltre, appurato come il marito si definisse “single” su Facebook, alimentando consapevolmente la possibilità di entrare in contatto con altre donne.
Nel decidere ambedue le liti, i Giudici di merito richiamano i principi che governano l’onere della prova nelle controversie di separazione: la parte che chiede l’addebito deve provare che la condotta contestata abbia avuto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; l’altro coniuge deve invece dimostrare che quei fatti non hanno determinato la fine del rapporto.
Ebbene, tra i comportamenti in grado di rendere intollerabile la convivenza si annoverano certamente i comportamenti summenzionati. Si tratta, secondo i Decidenti, di comportamenti che «violano, in tutta evidenza, il dovere di lealtà (…) immanente all’unione matrimoniale», non potendosi dubitare che integri violazione del dovere coniugale «la condotta di chi tradisca la fiducia personale del coniuge, manipolando grandemente la realtà e fornendo una rappresentazione mendace delle proprie condotte, della propria identità lavorativa, della propria vita».

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: matrimonio, mentire, separazione

Pensione di reversibilità e convivenza more uxorio

19 Settembre 2024 Da Staff Lascia un commento

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali.

La pensione di reversibilità rientra nell’ambito delle prestazioni previdenziali previste per i cosiddetti ‘superstiti’, in caso di morte di un lavoratore assicurato (o pensionato).
Più precisamente, si parla di pensione di reversibilità con riferimento ad un “dante causa” già pensionato e di pensione indiretta quando la prestazione tragga origine dalla morte di un lavoratore assicurato, ma non ancora pensionato. Il decesso di tale soggetto determina infatti, per i familiari superstiti, il venir meno di una fonte di reddito sulla quale gli stessi avevano potuto fino a quel momento fare affidamento.
La pensione di reversibilità trova il suo fondamento, in costanza di matrimonio, nel principio di solidarietà coniugale, nell’importanza del momento contributivo ai bisogni della famiglia (articolo 143, comma 3, c.c.) e del sostegno prestato all’attività lavorativa dell’altro coniuge che motiva la ricaduta dei vantaggi su entrambi di ogni forma di accantonamento previdenziale.
Il fondamento dell’istituto nell’ambito del divorzio deve invece, rinvenirsi nelle forme di solidarietà post coniugale ed è disciplinato dall’articolo 9 della legge 898/1970, i cui commi 2 e 3 disciplinano il concorso fra ex coniuge e coniuge superstite, secondo questi criteri:

  1. in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un (secondo) coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non è passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza;
  2. qualora esista un (secondo) coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’articolo 5.

Il problema fondamentale posto dalla disposizione appena richiamata riguarda, evidentemente, il criterio di ripartizione della pensione tra tutti gli aventi diritto, avendo cura di precisare, naturalmente, che il concorso di più coniugi, superstite e divorziato (o divorziati) lascia, comunque, inalterata la misura complessiva del rateo pensionistico spettante alla categoria del coniuge (cioè, il 60%): misura che, pertanto, andrà divisa tra tutti i coniugi concorrenti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la “durata del nuovo rapporto” deve essere calcolata facendo riferimento anche alla convivenza prematrimoniale che acquista una rilevanza autonoma in sede di determinazione delle quote di pensione di reversibilità spettanti ai singoli aventi diritto. Secondo un consolidato principio di diritto, infatti, “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì in distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cass. Civ., n. 26358/2011).
Da ultimo, con l’ordinanza n. 21997/2024, la Cassazione Civile è tornata sulla questione precisando che in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art, 9, a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, in forza del principio solidaristico, secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: convivenza, pensione, pensione di reversibilità

Assegnazione casa familiare, mobili e arredi

22 Luglio 2024 Da Staff Lascia un commento

Cassazione civile, sez. I, ord. 17 giugno 2024 n. 16691

Con l’ordinanza n. 16691/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che “l’assegnazione della casa familiare deve comprendere anche tutti gli arredi che contribuiscono a rappresentare l’habitat familiare” e non viene meno anche in caso di assenze dei figli, giustificate dalla frequentazione universitaria fuori residenza, se permane un collegamento stabile dei medesimi con l’abitazione del genitore.
La pronuncia della Suprema Corte trae origine da un ricorso proposto da una donna nell’ambito di un procedimento per lo scioglimento degli effetti civili di un matrimonio e si pone in continuità con la giurisprudenza precedente..
In primo grado, il Tribunale di Trieste riconosceva la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile alla moglie, quantificato in € 1.200,00, e condannava il padre a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
La Corte di Appello tuttavia, accogliendo il ricorso dell’ex marito, revocava il contributo al mantenimento di uno dei figli in ragione della raggiunta autosufficienza economica, revocava altresì l’assegnazione della casa familiare in ragione della lontananza dalla casa familiare della figlia – studentessa universitaria fuori sede – definiva come “legislativamente non prevista” l’assegnazione degli arredi e e, da ultimo, revocava l’assegno divorzile ritenendo la donna dotata di redditi adeguati al proprio sostentamento.
L’ex moglie presentava ricorso per Cassazione con quattro motivi di impugnazione che venivano ritenuti tutti fondati.
Con il terzo motivo, la donna lamentava quanto affermato dal giudice di secondo grado in merito alla revoca dell’assegnazione della casa familiare precisando che gli arredi devono essere considerati parte integrante dell’habitat domestico tutelato ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. Sul punto, inoltre, la donna eccepiva che la Corte aveva omesso di considerare la non autosufficienza economica della figlia e aveva disatteso il principio secondo cui la convivenza con i figli ai fini dell’assegnazione non cessa automaticamente se si frequenta un ateneo a distanza, laddove la casa familiare rimanga comunque il luogo cui fare sistematicamente e periodicamente ritorno.
La Suprema Corte, trattando congiuntamente questi motivi, ha confermato che l’assegnazione della casa familiare ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. si estende anche ai mobili e agli arredi poiché i figli – minori o maggiorenni non autosufficienti – hanno diritto a conservare l’habitat familiare in cui sono cresciuti composto delle mura, degli arredi, dei comfort e dei servizi che durante la convivenza hanno caratterizzato lo standard di vita familiare.
In particolare, la Corte ha aderito alla nozione di “casa familiare” così come offerta dalla Corte Costituzionale, quale “ambiente domestico”, costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, ambiente che concorre allo sviluppo e alla formazione della personalità della prole. La “casa” viene così “funzionalizzata” alla tutela dei figli e del loro interesse a permanere nel proprio “focolare domestico”, una tutela che gode di copertura costituzionale ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost., essendo strumento di protezione dell’interesse della prole. In altri termini, la “casa familiare” – la cui utilizzazione è dall’art. 155, quarto comma, c.c. riservata in via preferenziale al coniuge cui vengono affidati i figli – non è rappresentata dal solo immobile, ma deve essere considerata come espressiva di tutto ciò che, durante la convivenza concorreva ad identificare il “centro di aggregazione e di unificazione della famiglia”, e quindi come un’entità complessiva che ricomprende tendenzialmente anche i beni mobili che ne costituiscono l’arredo (Cass., 9 dicembre 1983, n. 7303).
Tuttavia, se è vero che l’assegnazione della casa familiare si estende, di norma, a mobili ed arredi, è pur vero che nulla vieta ai coniugi di pattuire che alcuni mobili, tanto più se di proprietà esclusiva di uno di loro, siano prelevati dalla casa familiare. Di fatti, il coniuge non assegnatario si trova costretto a cercare una nuova ed adeguata sistemazione abitativa ed è logico che attinga in qualche misura, con l’accordo dell’altro, ai mobili della casa familiare.

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Affidamento dei figli: quando i provvedimenti sono ricorribili per Cassazione?

28 Giugno 2024 Da Staff Lascia un commento

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 aprile 2024, n. 8744.

I provvedimenti sulle modalità di frequentazione e visita del minore sono ricorribili per Cassazione quando violano il diritto fondamentale alla vita familiare, come sancito dall’ art. 8 CEDU, che trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.
Fino a tempi recenti, l’orientamento seguito dalla Suprema Corte era quello che negava – laddove la statuizione impugnata avesse ad oggetto le sole modalità del collocamento dei figli, dei quali, non fosse contestato l’affidamento condiviso ai genitori – la possibilità di ricorrere per Cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei caratteri della decisorietà e definitività. Secondo il ragionamento della Corte, tali provvedimenti sarebbero “privi di attitudine al giudicato in quanto modificabili in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, quindi, non sono (…) decisori nè definitivi”

Da ultimo, i Giudici di legittimità hanno mutato orientamento, affermando che le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per Cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.

E’ quanto si evince dall’ordinanza del 3 aprile 2024, n. 8744, con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato), attengono all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.

Tali provvedimenti giudiziali, statuendo sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego di frequentazione si traduce nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare.

Tale diritto, sancito dall’art. 8 CEDU, secondo la Cassazione, viene leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse superiore del minore.

Come noto, l’art.. 8 Cedu tutela sia il diritto del genitore affidatario al rispetto delle prerogative genitoriali attribuitegli ai sensi del diritto nazionale, sia il diritto del genitore non affidatario a mantenere adeguati contatti con il minore, esercitando il diritto di visita , diritti , questi, che devono essere contemperati con il superiore interesse del minore. La Corte ha sottolineato la necessità di operare un congruo bilanciamento tra il diritto del genitore non affidatario a mantenere un rapporto personale con il figlio e il benessere psicofisico di quest’ultimo. Ne deriva l’obbligo, per le autorità nazionali, di supportare con misure adeguate il contatto del genitore non affidatario con la prole, pur nella consapevolezza che il diritto di visita non dovrebbe essere attuato contro la volontà dei minori interessati.

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Sì al collocamento dei figli nella casa familiare: i genitori si alternano

10 Giugno 2024 Da Staff Lascia un commento

Corte d’Appello di Torino, decreto del 14 marzo 2024, n. 314

Uno tra i provvedimenti più significativi emessi nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio è quello relativo al collocamento della prole, mediante il quale si provvede alla scelta della residenza abituale del minore a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori.
Da tale decisione discende una serie di conseguenze di tutto rilievo, prima fra tante quella dell’assegnazione della casa familiare.
Il godimento della casa familiare viene infatti riconosciuto, a prescindere dal diritto di proprietà vantato sull’immobile, al genitore presso cui i figli vengono, appunto, collocati.
E’ facile comprendere, pertanto, come la decisione giudiziale circa il collocamento dei figli, in assenza di un accordo tra le parti, costituisca una tra le più frequenti cause di dissapori tra genitori separati o divorziati.

Più nello specifico, l’art. 337 ter c.c. prevede che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori […] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare […].
Dalla lettura del dettato normativo si evince che il collocamento della prole può essere prevalente o paritetico, così come comunemente definito.
Se il collocamento è “prevalente” la prole viene collocata presso uno dei due genitori (c.d. genitore collocatario) a cui è assegnata la casa familiare, lasciando al genitore non collocatario il diritto di visita secondo un calendario prestabilito.
Diversamente, il collocamento paritetico prevede che i figli vivano per alcuni giorni presso l’abitazione paterna e per altri presso quella materna.

Con l’ordinanza n. 6810/2023 la Corte di Cassazione ha operato una vera e propria rivoluzione copernicana, stabilendo che il collocamento della prole potesse avvenire mediante alternanza dei genitori nella casa familiare.
Un’opzione, quest’ultima – spiega la Corte di legittimità – “che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno” – la quale deve rispondere – “ al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità a servizio della quale è prevista l’assegnazione della casa familiare, di modo da consentire al giudicante gli approfondimenti istruttori, anche officiosi, e le valutazioni del caso, tenuto conto – previo ascolto dei minori ex art. 315 bis, comma 3, c.c. – dell’età, del grado di maturità e del livello di capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto dagli stessi.”
Mediante questo nuovo modello organizzativo i giudici di legittimità hanno introdotto, pertanto, la possibilità – bene accolta dai tribunali territoriali – che la casa familiare rimanga ad esclusiva fruizione della prole, prevedendo un meccanismo rotativo che consenta ai genitori di alternarsi, in giorni ed orari stabiliti, nell’ottica del “superiore interesse del minore” .
Tuttavia, se in un primo momento la Corte di Cassazione aveva stabilito che per poter disporre un collocamento mediante permanenza fissa dei minori nella casa familiare e rotazione dei genitori presso la stessa fosse necessaria la sussistenza di talune condizioni (quali l’assenza di rapporti conflittuali tra genitori e spirito di collaborazione che abbia ad oggetto non solo la cura del figlio, ma, altresì, la gestione della casa); da ultimo, La Corte d’Appello di Torino ha emesso un’innovativa decisione in tema di collocamento della prole confermando, con il decreto n. 314 del 14 marzo 2024, la pronuncia del Tribunale di Cuneo che, senza alcun accordo tra le parti, aveva disposto il collocamento paritario e alternato delle figlie nella casa coniugale.
Tale pronuncia può essere considerata all’avanguardia principalmente perché, per la prima volta, viene disposto un affido paritario e alternato in via impositiva, pur mancando il consenso di entrambe le parti. Fino al marzo scorso, infatti, si riteneva che tale soluzione potesse essere accolta solo in caso di accordo tra i genitori e quindi in assenza di contrasti tra gli stessi. La Corte d’Appello di Torino ha ritenuto, tuttavia, che subordinare la scelta del collocamento mediante permanenza fissa della prole nella casa familiare alla sussistenza di uno spirito collaborativo tra i coniugi costituisca, ancora una volta, una fonte du pregiudizio eccessivo per i figli, trasformandosi in un rimedio residuale e difficilmente utilizzabile.
Ne consegue che la previsione di una rotazione settimanale alternata dei genitori nella casa familiare possa essere accordata anche in assenza di un clima di reciproca cooperazione.
In questo modo si pongono davvero le basi per la concreta salvaguardia della serenità dei figli, garantendo agli stessi un ambiente di vita stabile e prevedendo che siano gli adulti a doversi organizzare per garantire la continuità affettiva ai minori, vittime incolpevoli della crisi coniugale.

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ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.