Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 aprile 2024, n. 8744.
I provvedimenti sulle modalità di frequentazione e visita del minore sono ricorribili per Cassazione quando violano il diritto fondamentale alla vita familiare, come sancito dall’ art. 8 CEDU, che trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.
Fino a tempi recenti, l’orientamento seguito dalla Suprema Corte era quello che negava – laddove la statuizione impugnata avesse ad oggetto le sole modalità del collocamento dei figli, dei quali, non fosse contestato l’affidamento condiviso ai genitori – la possibilità di ricorrere per Cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei caratteri della decisorietà e definitività. Secondo il ragionamento della Corte, tali provvedimenti sarebbero “privi di attitudine al giudicato in quanto modificabili in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, quindi, non sono (…) decisori nè definitivi”
Da ultimo, i Giudici di legittimità hanno mutato orientamento, affermando che le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per Cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.
E’ quanto si evince dall’ordinanza del 3 aprile 2024, n. 8744, con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato), attengono all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Tali provvedimenti giudiziali, statuendo sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego di frequentazione si traduce nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare.
Tale diritto, sancito dall’art. 8 CEDU, secondo la Cassazione, viene leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse superiore del minore.
Come noto, l’art.. 8 Cedu tutela sia il diritto del genitore affidatario al rispetto delle prerogative genitoriali attribuitegli ai sensi del diritto nazionale, sia il diritto del genitore non affidatario a mantenere adeguati contatti con il minore, esercitando il diritto di visita , diritti , questi, che devono essere contemperati con il superiore interesse del minore. La Corte ha sottolineato la necessità di operare un congruo bilanciamento tra il diritto del genitore non affidatario a mantenere un rapporto personale con il figlio e il benessere psicofisico di quest’ultimo. Ne deriva l’obbligo, per le autorità nazionali, di supportare con misure adeguate il contatto del genitore non affidatario con la prole, pur nella consapevolezza che il diritto di visita non dovrebbe essere attuato contro la volontà dei minori interessati.
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